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Ban pubblicità gioco violato, Tar nega sospensione della sanzione dell'Agcom

02 settembre 2024 - 10:32

"Niet" del Tar Lazio al ricorso di una società contro la sanzione dell'Agcom da 400mila euro per la violazione del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Fm

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio torna ad occuparsi dell'applicazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.

Lo fa con un'ordinanza sfavorevole ad una società che è risultata gestire alcuni canali YouTube ed account Instagram, Twitch e TikTok usati per veicolare promozioni di diversi siti di gioco con vincita in denaro con diretti collegamenti ipertestuali, sanzionata dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per 400mila euro.

La società ha chiesto, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione con cui l'Agcom ha irrogato la sanzione amministrativa, dopo diverse segnalazioni nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’articolo 9 del decreto Dignità pervenute fra il 2022 e il 2023, e dopo una relazione della Guardia di finanza.

A nulla sono valse le memorie difensive presentate dalla società in questione, per la quale “l’attività contestata non risulta invero violativa della normativa, non ravvisandosi una promozione del gioco, né tantomeno un incitamento ovvero esaltazione dello stesso, ma esclusivamente un adempimento contrattuale con diversi operatori del gioco legale”, in quanto l’attività posta in essere tramite i canali social e il proprio sito internet si configurerebbe come attività di “informazione, analisi e fornitura di strategie e trucchi di giochi, nonché sterile comparazione di bonus di concessionari autorizzati in Italia”.

Inoltre, dopo aver ricevuto l’atto di contestazione da parte dell'Agcom, la ricorrente ricorda di aver presentato una proposta di impegni volti a modificare il proprio account Instagram variando il nome utente ed eliminando ogni eventuale riferimento al gioco nonché a eliminare i collegamenti ipertestuali presenti sul sito.

Nonostante questo per l'Agcom permane la “natura pubblicitaria dei molteplici video contestati”, sottolineando che essi sono “ caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati con cadenza giornaliera”, fatto da cui emerge “chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator promuove l’esperienza di gioco attraverso l’accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l’esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare”.

Quanto alla determinazione della sanzione, nella sua delibera l'Agcom osserva “come la diversità degli intervalli temporali in cui sono state riscontrate le violazioni, quali risultanti dai verbali di accertamento nonché, soprattutto, la diversità degli utenti di ciascuna delle piattaforme di condivisione dei contenuti nonché del sito internet siano elementi determinanti per confermare l’applicazione del principio del cumulo materiale. In particolare, in ragione del fatto che ogni canale ha un proprio catalogo, diverso dagli altri, con svariate centinaia di video, contraddistinti dalla medesima natura, vale a dire pubblicizzazione di siti internet con vincite in denaro e decine di migliaia di utenti iscritti, le condotte illecite commesse attraverso i suddetti canali devono considerarsi distinte e plurime”.

Tutto questo ha portato l'Autorità ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50mila euro, come previsto dalla normativa. Considerando che sono quattro le violazioni poste in essere attraverso i corrispondenti canali trasmessi presso le piattaforme digitali TikTok, YouTube, Instagram e presso il sito internet di contenuti aventi finalità promozionale di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro e che pertanto ne discende l’applicabilità del cosiddetto "concorso materiale di illeciti" l'Agcom ha ritenuto opportuno “aumentare al doppio per ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria in ragione della quantità di video diffusi, del numero di visualizzazioni e della pubblicità diretta ivi presente a svariati siti con vincite in denaro”. Da qui il totale di 400mila euro.

Ma, secondo i giudici amministrativi capitolini “in vista dell'udienza camerale non sono stati evidenziati elementi tali da consentire una completa delibazione sui profili evidenziati nel decreto cautelare (criterio del cumulo, violazione del principio di proporzionalità correlato alle condizioni economiche della ricorrente; rideterminazione della sanzione irrogata): profili connotati, peraltro, da una complessità incompatibile con la delibazione propria della presente fase cautelare”.

Inoltre, “allo stato permane il mero avvertimento di futura ingiunzione ('sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/1981') e, dunque, difetta il pregiudizio grave e irreparabile propedeutico alla concessione della tutela cautelare”.

 

  

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