In vista dei nuovi bandi online, attesi a breve, i concessionari italiani si stanno organizzando per non disperdere il valore delle proprie imprese, con la necessità di unire le forze alla luce dei costi spropositati previsti dal decreto. Ma ancora troppe incertezze permangono sul diritto all’esenzione da Iva dei proventi percepiti dai numerosi collaboratori che compongono la filiera della raccolta di gioco telematico.
Nell'articolo uscito sulla rivista di dicembre 2024 della rivista Gioco News torniamo su un tema molto delicato già più volte affrontato in questa rubrica, che riguarda l’inquadramento fiscale delle numerose imprese che collaborano con i concessionari di raccolta di gioco online, rifacendosi alla norma principale (ovvero, il Dpr 633/72 e s.m.i.), alle circolari e ai chiarimenti forniti fino ad oggi dall’Amministrazione specie con riferimento alla raccolta di gioco fisico.
Il contesto normativo
L’articolo 10 della Legge Iva comprende al comma 1 le attività di gioco e in particolare:
al punto n. 6 le “operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, (...) nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, (…) e alla legge 24 marzo 1942, n.315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”;
al punto n. 7 le “operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”;
al punto n. 9 le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 (…)”.
Al di là dell’evidente “vetustà” delle originarie leggi di riferimento (risalenti, addirittura, a oltre 70 anni fa) l’articolo non prevede distinzioni particolari tra gioco fisico e telematico (né per le scommesse né per i cosiddetti casino games). Una prima distinzione riguarda però le attività riferite alla raccolta delle giocate (di cui al punto n.6), alle scommesse, alle case da gioco e alle operazioni sorte autorizzate (di cui al punto n. 7) e alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione, evidentemente riferibili alle svariate fome di collaboratori dei concessionari, primi destinatari della norma.
Gli ulteriori chiarimenti
L’amministrazione è quindi intervenuta a più riprese con risoluzioni (in risposta a specifici interpelli) e circolari per precisare che possano beneficiare del diritto all’esenzione esclusivamente le collaborazioni di imprese aventi le seguenti caratteristiche:
Siano munite di apposito incarico conferito dal concessionario;
Siano remunerate con una quota dei proventi della raccolta (revenue share) in misura fissa o variabile;Svolgano attività ritenute necessarie e indispensabili alla raccolta del concessionario.
Si vedano, tra le altre, le risposte n. 583/2020, n. 477/2022 e n. 480/2022.
Tenendo sempre a riferimento l’articolo 135 n.1 lett. i) della Direttiva 2006/112 della Corte di Giustizia europea in materia di esenzione da Iva di scommesse, lotterie e gli altri giochi d’azzardo e la correlata sentenza del 10 giugno 2010, causa C 58/09, che conclude sull’esenzione di cui godono i giochi d’azzardo che mal si prestano all’applicazione dell’Iva.
Vediamo dunque di inquadrare le principali figure che possano beneficiare dell’esenzione in questo articolato “mosaico” di collaboratori dei concessionari.
I service provider sono i principali fornitori dei concessionari (talvolta essi stessi muniti di concessione) che offrono una serie di servizi di connessione e distribuzione dei giochi nelle loro varie tipologie; svolgono anche attività altrettanto indispensabili di rilevazione e contabilizzazione dei proventi delle varie collaborazioni oltre ad altri servizi (quote scommesse, aggregazione di giochi etc); ove i provider (non operanti quali concessionari) si avvalgano a loro volta di fornitori terzi di servizi, sconteranno però l’Iva su tali costi fatte salve altre cause di esclusione (territorialità etc). Alcuni provider hanno separato nelle fatture emesse ai concessionari, le prestazioni meritevoli di esenzione rispetto a quelle residuali o non inquadrabili come indispensabili (quali alcune attività amministrative etc).
Le skin (piattaforme di raccolta di gioco collegate al concessionario principale): di fatto sono secondari canali di commercializzazione del concessionario principale, mediante propri brand con diffusione territoriale più limitata (le cosiddette “sottoreti”); rappresentano uno strumento di raccolta importante per il concessionario (con valori di raccolta in taluni casi addirittura superiori a quelli di concessionari di minori dimensioni).
Sono in possesso di tutti i requisiti di legge e formalmente riconosciute nell’attuale ordinamento; al momento non sono state previste dai nuovi bandi di gara, esclusione che causerebbe la perdita di numerose imprese sul territorio con conseguenti pregiudizi di entrate ed occupazione.
I Pvr (Punti vendita ricariche): rappresentano un’altra figura riconosciuta dall'ordinamento e dalla prassi quale indispensabile collaboratore del concessionario in quanto punto di contatto fra il mondo telematico e i punti di raccolta di gioco fisico; spesso coincidono con titolari di esercizi (bar, tabacchi, corner, agenzie fisiche) muniti di apposita licenza ai sensi degli articoli 86/88 del Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps); a differenza delle skin sono invece stati riconfermati dalle nuove regolamentazioni di gara, se pur con importanti limitazioni per gli importi ricaricabili. Indiscutibile anche in questo caso il diritto all’esenzione anche per l’evidente funzione di intermediazione (commerciale) prevista dal sopracitato punto n. 9 comma 1 dell’articolo 10.
Lo stesso, per derivazione, si ritiene possa valere per le ulteriori figure di intermediazione commerciale (agenti, procacciatori) solitamente definiti business partner che operano per la diffusione del marchio e la ricerca di potenziali nuovi giocatori che intenderanno aprire conti di gioco con il concessionario di riferimento.
Un'ulteriore categoria di fornitori riguarda i produttori o distributori di giochi online (nelle centinaia di tipologie di slot e similari) che finiscono nelle piattaforme dei concessionari rappresentando un indispensabile strumento di raccolta di gioco (che sta guadagnando sempre più terreno rispetto alla raccolta fisica mediante apparecchi stante anche il minor carico impositivo); anche in questo caso si ritiene possa valere il principio dell’esenzione ove i fornitori, contrattualizzati dal concessionario, vengono remunerati in revenue share.
In tutti questi casi parliamo di servizi prestati dai collaboratori al concessionario; è del tutto evidente come, nel caso sia il concessionario a prestare servizi di qualsiasi genere verso il collaboratore (amministrativo, tecnico o altro) la prestazione sarà assoggettata a Iva.
Resta in ogni caso da sottolineare come il presupposto di “indispensabilità e necessarietà” di determinate prestazioni consegua, in certi casi, ad interpretazioni soggettive da parte degli operatori, con i conseguenti rischi di contestazione.
Si richiama pertanto, ancora una volta, il “necessario e indispensabile” intervento del legislatore tributario che definisca in maniera certa il perimetro del diritto all’esenzione per i terzi incaricati dei concessionari online al fine di scongiurare dubbi, incertezze e il rischio di altri gravosi, per quanto ingiustificati, contenziosi.