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Bando gioco online, nuove risposte Adm su requisiti candidati e gestione conti

13 marzo 2025 - 10:54

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica una nuova serie di Faq relative alla gara per concessioni gioco online.

Scritto da Redazione
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L’Agenzia dogane e monopoli fornisce una nuova serie di chiarimenti in risposta a dei quesiti inviati dagli operatori su questioni relative al bando di gara per le concessioni di gioco online.

Vengono affrontati vari aspetti della procedura, tra i quali i requisiti (anche economici) di partecipazione, l'istituto dell'avvalimento, sulle informative necessarie e sulla gestione dei conto di gioco dei giocatori.

Ecco di seguito i 47 quesiti ricevuti dall'Agenzia, e le relative risposte:

1. DOMANDA – Si prega di confermare che il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato (candidato transfrontaliero con sede legale o operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo) non presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 sia sufficiente per soddisfare il requisito del possesso di un domicilio digitale di cui al paragrafo 2.2, lettera b), delle Regole Amministrative, non essendo possibile per i soggetti stranieri dotarsi di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato che, in ogni caso, sarebbe equivalente all’indirizzo Pec.

RISPOSTA – Si chiarisce che si ritiene valido un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec), intestato al candidato, anche se transfrontaliero, solo se presente nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali” (Ini-Pec) istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, elenco che viene costituito dagli indirizzi PEC assunti dal Registro delle Imprese presenti sul territorio italiano. Pertanto, il possesso generico di un indirizzo Pec non si ritiene sufficiente.

 

2. DOMANDA – In relazione al requisito di cui al paragrafo 6.1.5. lett. b) delle regole amministrative, circa il possesso della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, inerente all’obbligo di assumere una parte di dipendenti con disabilità, si prega di confermare che: a) ai sensi dell’articolo 3.1 della suddetta legge, l’obbligo non risulti applicabile alle società aventi sede legale il Italia che impiegano meno di 15 dipendenti; b) l’obbligo non sia applicabile ad operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia in quanto lo stesso fa riferimento a requisiti di legge a cui unicamente operatori economici con sede in Italia sono soggetti. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il candidato e/o l’impresa ausiliaria possano specificare nel Dgue (ove lo consenta) o in un’altra autodichiarazione, in corrispondenza del requisito, di non essere soggetti all’applicazione di questa normativa.

RISPOSTA – Per quanto riguarda il quesito sub a), si conferma che le imprese con meno di 15 dipendenti, così come statuito dall’articolo 3.1 della legge 12 fmarzo 1999, n. 68, non sono tenute a presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della suddetta legge. Per quanto riguarda il quesito sub b), agli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. É necessario che il candidato e/o l’impresa ausiliaria, non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia specifichi nel DGUE o in altra autodichiarazione, di non essere soggetto all’applicazione della succitata norma.

 

3. DOMANDA: Considerato quanto riportato al punto 7.2. delle regole amministrative per i requisiti di capacità economica e finanziaria, può un candidato che non possiede il requisito dei ricavi complessivi non inferiori ai tre milioni di euro conseguiti negli ultimi due esercizi di bilancio chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, partecipare al bando attraverso l’avvalimento mediante una società sua controllante, o una partecipata o partecipante?

RISPOSTA – : Il paragrafo 7.2 delle regole amministrative prevede che il requisito richiesto può essere posseduto dal candidato “anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia o in un altro Stato dello Spazio economico europeo e deve essere dichiarato specificatamente nella domanda di partecipazione”, senza necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

 

4. DOMANDA: Riguardo l’istituto dell’avvalimento, è possibile che un soggetto che non sia operatore di gioco, possa partecipare al bando tramite avvalimento del titolo di operatore di gioco attraverso una propria controllante, partecipata o partecipante?

RISPOSTA – : Premesso che la partecipazione al bando di gara non è riservata solo a coloro che già sono operatori di gioco, se come “titolo di operatore di gioco” si fa riferimento al requisito previsto al paragrafo 7.2 “presentazione del titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni dello Stato in cui viene esercitata la raccolta dei giochi” la risposta è affermativa, atteso quanto indicato nel capitolo 8 delle Regole Amministrative dedicato all’istituto dell’avvalimento.

 

5. DOMANDA: Per i contratti con i fornitori di servizi è necessario un contratto di avvalimento oppure possono essere regolati da un semplice contratto?

RISPOSTA – : Non è necessario un contratto di avvalimento.

 

6. DOMANDA: In riferimento alle disposizioni di cui ai capitoli 7.2 e 9.1 delle Regole Amministrative inerenti rispettivamente ai requisiti di capacità economicafinanziaria e ai requisiti di solidità patrimoniale, cui corrisponde, con riferimento a questi ultimi, la previsione di cui alla lettera h) del modello di domanda di partecipazione, si chiede di confermare che le società di capitali siano ammesse a comprovare il possesso di detti requisiti mediante qualsivoglia documento indicato nei testé menzionati punti della documentazione di gara (di talché le stesse ben potrebbero ricorrere, ad esempio, alla sola dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal proprio organo preposto al controllo contabile), senza essere obbligate a dar prova della titolarità di tali requisiti unicamente mediante la produzione di “bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa”, fermo restando l’obbligo di presentazione del titolo abilitativo alla raccolta del gioco, con riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria.

RISPOSTA – : Le società di capitali possono provare il possesso dei requisiti di cui ai capitoli 7.2 e 9.1 delle Regole Amministrative a mezzo della produzione “di bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa”.

 

7. DOMANDA: Si chiede di confermare che, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, sia possibile dare comprova del soddisfacimento del requisito per le società di capitali residenti in un altro stato dell’UE mediante bilanci, o estratti di essi, redatti in lingua inglese.

RISPOSTA – : Le regole amministrative, al paragrafo 12.1 (pag. 42) stabiliscono che: “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio”.

 

8. DOMANDA: Si chiede di chiarire se il candidato che presenti una domanda di partecipazione al fine di vedersi aggiudicate due o più concessioni (fermo restando il limite di cinque per gruppo societario) sia tenuto a presentare: • un’unica relazione tecnica asseverata relativa ai requisiti di cui al capitolo 7.3.1, in cui, nelle parti specificamente pertinenti alle singole concessioni richieste, siano fornite informazioni riguardanti ciascuna di esse (ad esempio, nel caso fossero richieste due concessioni, dovrà essere presentata soltanto una relazione tecnica con specifica indicazione degli elementi caratterizzanti ciascuna concessione); oppure • una relazione tecnica asseverata relativa ai summenzionati requisiti, distinta per ciascuna delle concessioni per cui è presentata domanda (ad esempio, nel caso in cui fossero richieste due concessioni, dovranno essere presentate due distinte relazioni tecniche, seppure – considerata l’unicità del soggetto – con contenuti identici riguardo agli eventuali elementi comuni alle due concessioni). Quanto precede, in disparte la possibilità di suddividere, a sua volta, la relazione tecnica di cui capitolo 7.3.1 cit. in distinte relazioni, ciascuna precipuamente dedicata a uno o due tra i requisiti indicati alle lettere a), b) o c) del medesimo capitolo, se del caso oggetto di asseverazione da parte di differenti soggetti terzi indipendenti.

RISPOSTA – : La relazione tecnica dovrà attestare per ciascuna concessione il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7.3.1. Nella domanda di partecipazione, il candidato è tenuto a indicare il numero di concessioni di cui richiede l’affidamento. Il candidato potrà presentare, a propria discrezione, un’unica relazione tecnica in cui sia asseverato il possesso dei requisiti indicati, avendo cura di evidenziare, se del caso, eventuali elementi caratterizzanti le singole concessioni, ovvero più relazioni tecniche aventi il medesimo contenuto tranne per le parti caratterizzanti la singola concessione.

 

9. DOMANDA: In riferimento alla capacità tecnico-infrastrutturale di cui al capitolo 7.3.1, lett. a), delle Regole Amministrative, si chiede di confermare che la relativa relazione tecnica da asseverarsi da soggetto terzo indipendente possa limitarsi ad avere ad oggetto il “progetto” di sistema del concessionario da realizzarsi prima dell’avvio della rete telematica e di conseguenza non indicare i contenuti di dettaglio e, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le piattaforme di gioco e le applicazioni di gioco, è possibile non indicare denominazione sociale, codice fiscale e partita Iva del produttore, qualora differenti dal concessionario stesso, invece richiesti dalla relazione tecnica che deve essere trasmessa ad Adm prima della comunicazione di avvenuto avviamento della rete telematica, come previsto dal capitolo 1.1 delle Regole Tecniche e dall’art. 19 dello Schema di convenzione di concessione.

RISPOSTA – : Si conferma che la relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente deve attestare il possesso da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal capitolo 7.3.1, lett. a) delle Regole Amministrative, senza la necessità di indicare i dettagli, come esplicitato dal richiedente. La relazione tecnica da trasmettere all’Agenzia prima della comunicazione di avvenuto avviamento della rete telematica, prevista dal capitolo 1.1, ultimi due alinea, delle Regole Tecniche, è, invece, una relazione diversa, avendo la finalità di descrivere il sistema del concessionario e la propria rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni, con i contenuti di cui al successivo punto 1.2.

 

10. DOMANDA: Una società straniera, avente sede all’estero, come può fornire quanto previsto all’articolo 7.3.1, in tema di Piano di azione di sostenibilità ambientale o, comunque, le certificazioni ivi previste in alternativa - la 14001:2015 e la 50001:2011 - considerato che tale requisito è previsto a pena di esclusione? È sufficiente una relazione tecnica di un terzo e chi può essere tale soggetto?

RISPOSTA – :I requisiti richiesti al paragrafo 7.3.1 possono essere dimostrati anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, così come espressamente indicato nel paragrafo stesso. In particolare, i requisiti di cui alle lettere a., b. e c. del suindicato paragrafo devono comunque essere comprovati da una relazione tecnica asseverata per cui, anche eventuali certificazioni quali Uni En Iso 14001:2015 e 50001:2011 devono essere presentati al soggetto terzo asseverante ai fini del rilascio della certificazione tecnica. Per soggetto terzo si intende una società specializzata o un professionista nel settore, terzi rispetto all’Agenzia e al candidato e che non abbiano con quest’ultimo alcun collegamento societario, che attestino il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. Le competenze del soggetto terzo devono essere dimostrate tramite curriculum. iscrizione all’albo, accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.

 

11. DOMANDA – Si prega di confermare che, ai fini della dimostrazione del possesso della certificazione Uni En Iso 14001:2015 di cui al paragrafo 7.3.1. lett. b) delle regole amministrative, possa essere presentata – senza un contratto di avvalimento sottostante – la certificazione Iso 14001:2015 posseduta dai fornitori dei servizi di data center utilizzati dal candidato, nell’ipotesi in cui tutti i componenti del sistema di gioco d’azzardo del candidato risiedano e operino all’interno di tali data center e le condizioni contrattuali tra il candidato e il fornitore per la fornitura del servizio di data center prevedano l’assunzione di responsabilità per la sicurezza e la gestione dei data center da parte del fornitore.

RISPOSTA – Il possesso da parte del candidato dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1, lettera b) delle Regole Amministrative, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.

 

12. DOMANDA: Considerato quanto riportato al punto 7.3.1 lett. b) delle regole amministrative, il possesso da parte del candidato dei requisiti minimi ambientali fra quelli di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023, può considerarsi garantito anche attraverso il possesso della certificazione Uni En Iso 26000:2020?

RISPOSTA – : La risposta è negativa. Il punto 7.3.1 lett. b) delle regole amministrative recita: “I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per l’intera durata della concessione: dei requisiti minimi ambientali fra quelli di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023, anche attraverso il possesso di specifiche certificazioni rilasciate da organismi accreditati, quali Uni En Iso 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e Uni Cei En Iso 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia”. Invece, Uni En Iso 26000:2020 costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea En Iso 26000 (edizione ottobre 2020), che assume così lo status di norma nazionale italiana nel campo della responsabilità sociale. Ne deriva che il possesso del requisito di cui al punto 7.3.1 lett. b) delle regole amministrative non può essere dimostrato attraverso il possesso della certificazione Uni En Iso 26000: 2020.

 

13. DOMANDA – In relazione al paragrafo 7.3.1. lett. b) delle regole amministrative, circa il possesso dei requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 ("Requisiti Ambientali") si prega di: a) chiarire se il possesso della certificazione Uni Eni Iso 14001:2015 o – alternativamente – della certificazione Uni En Iso 50001:2011 determini automaticamente l’ottenimento del punteggio più alto in relazione al Requisito B di cui al punto 17.1 delle regole amministrative; b) chiarire quali evidenze possano essere prodotte – oltre alla relazione tecnica asseverata – ai fini della comprova del possesso dei Requisiti Ambientali, nell’ipotesi in cui il concorrente non sia in possesso delle certificazioni Uni En Iso.

RISPOSTA – Si chiarisce che le certificazioni, quali Uni En Iso 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e UNI CEI EN ISO 50001:2011 sui “Sistemi di gestione dell’energia” possono essere intese come elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 2023, da presentare al terzo soggetto asseverante ai fini del rilascio della relazione tecnica. Si conferma l’obbligo di trasmettere la relazione tecnica con la quale il soggetto terzo assevera il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., lett. a., b. e c. Al requisito, la Commissione attribuisce, ai fini della valutazione, un punteggio sulla base dei criteri di giudizio indicati nella griglia di cui al paragrafo 17.2.

 

14. DOMANDA: Considerato quanto previsto al punto 7.3.1 relativamente al possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c., dimostrabile anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, si chiede di confermare se sono da ritenersi oggetto di avvalimento anche le certificazioni previste al punto 9.1.2 delle regole amministrative, atteso che il candidato si avvale dell’ausiliario per dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.

RISPOSTA – : Si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento è utilizzabile anche per i requisiti inerenti al possesso delle certificazioni Uni En Iso di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative. Infatti, depone in tal senso, non solo la giurisprudenza (anche più recente) ma anche i principi eurounitari volti a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche e la stessa lettera del bando che, al capitolo 8, esclude espressamente la possibilità di avvalimento solamente per i requisiti di ordine generale. Il requisito relativo al possesso delle certificazioni Uni En Iso di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative, può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento e non è sufficiente la sola disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato. Il contratto di avvalimento deve essere prodotto in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e il requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione. La mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, è sanabile, mediante soccorso istruttorio.

 

15. DOMANDA: Nel caso di un candidato, operatore economico privo di personale dipendente, non residente e senza stabile organizzazione in Italia, nonché attuale concessionario Gad, si chiede se sia sufficiente produrre, con riferimento al requisito di cui all’art. 7.3.1, lett. c) delle regole amministrative sulla “conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per i propri dipendenti ed alle modalità innovative di organizzazione del lavoro”. • una auto-certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/200 dell’assenza di personale dipendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, unitamente all’impegno ad adottare specifici strumenti di conciliazione in linea con quanto previsto dal predetto articolo, qualora in futuro il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente, dandone tempestiva informazione all’Adm; oppure • una auto-certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/200 dell’assenza di personale dipendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, unitamente alla dichiarazione delle policy e degli specifici strumenti, conformi a quanto previsto dal citato articolo, che il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, si impegna a adottare, qualora in futuro dovesse disporre di personale dipendente;

RISPOSTA – :I requisiti richiesti al paragrafo 7.3.1 lett. c. delle regole amministrative devono essere comprovati, “anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente “che, nel caso specifico, dovrà attestare che l’operatore economico è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal predetto articolo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.

 

16. DOMANDA – Alla risposta numero 14 - pubblicata in data 20 febbraio - si richiede di confermare che, relativamente al punto 7.3.1 lettera d) la società candidata debba adottare le policy di gioco responsabile a partire dall’avvio della raccolta con la nuova concessione. Si chiede, inoltre, di confermare che, relativamente al punto 7.3.1 lettera a), la società candidata debba dimostrare di avere la capacità di soddisfare i requisiti richiesti a partire dall’avvio della raccolta con la nuova concessione.

RISPOSTA – Si ribadisce che non si ritiene sufficiente la presentazione di un piano delle attività per la realizzazione dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1, lettere a), b), c), d), bensì i requisiti in parola devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione. I requisiti e parametri di cui al presente punto 7.3.1. sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione. Si sottolinea, comunque, che il punto 4.6 delle Regole amministrative precisa che “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale Aams dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.”

 

17. DOMANDA: Nel caso di un candidato, operatore economico privo di personale dipendente, non residente e senza stabile organizzazione in Italia, nonché attuale concessionario Gad, si chiede se sia sufficiente, con riferimento al requisito di cui all’art. 7.3.2 delle regole amministrative relativo alla garanzia delle “pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa”, produrre una auto-certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 dell’assenza di personale dipendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, unitamente all’impegno a presentare all’Adm quanto previsto dal predetto articolo qualora in futuro, il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.

RISPOSTA – : Il candidato, anche se operatore economico non residente e senza stabile organizzazione in Italia, è tenuto a garantire quanto stabilito al paragrafo 7.3.2 delle regole amministrative, e, pertanto, dovrà presentare, “una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”. Nel caso specifico si dovrà comprovare, anche mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, che l’operatore è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal citato paragrafo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.

 

18. DOMANDA: Rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 7.3.2 delle Regole Amministrative, si prega di confermare che non sia applicabile ad operatori economici non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia in quanto lo stesso fa riferimento a requisiti di legge a cui unicamente operatori economici con sede in Italia sono soggetti. Qualora lo si ritenga applicabile anche ad operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (nel caso di società con più di 15 dipendenti), si chiede una conferma che il predetto requisito sia applicabile nei limiti in cui sussista un equivalente obbligo di legge ai sensi della loro normativa straniera locale.

RISPOSTA – : Si chiarisce che quanto previsto al paragrafo 7.3.2 delle regole amministrative è applicabile anche agli “operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia”, come specificato alla lettera b) del citato paragrafo.

 

19. DOMANDA: Considerato quanto riportato al paragrafo 9.1 delle regole amministrative, si chiede di sapere se è disponibile un modello standard della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione?

RISPOSTA – : L’Agenzia non ha predisposto modelli per le dichiarazioni che i candidati possono rendere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

20. DOMANDA: Considerato quanto riportato al paragrafo 9.1 delle regole amministrative secondo cui la comprova di adeguati requisiti di solidità patrimoniale è fornita mediante uno dei seguenti documenti: a. per le società di capitali, mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; b. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione. Si chiede di confermare se per una società di nuova costituzione, interessata a partecipare al bando, il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale possa essere soddisfatto allegando alla domanda di partecipazione quanto indicato alla lettera b. di cui sopra.

RISPOSTA – : Ferma restando la necessità del possesso dei requisiti richiesti dalle Regole amministrative, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 7.2., la risposta è affermativa.

 

21. DOMANDA – Si chiede di confermare che il requisito circa il possesso delle certificazioni Uni En Iso di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative, i.e. • Uni En Iso 9001:2015 (per la qualità); • Uni En Iso 26000:2020 (responsabilità sociale); • Uni En Iso 27001:2024 (info security); possa essere soddisfatto, da parte di un candidato privo di sede legale e stabile organizzazione in Italia che sia parte di un gruppo societario, attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento o se, alternativamente, è sufficiente la disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato. Nel caso in cui si debba far ricorso all’istituto dell’avvalimento, si prega di confermare se il contratto di avvalimento debba essere prodotto in fase di gara o se possa essere trasmesso alla Stazione appaltante alla data della effettiva assunzione del servizio di gioco.

RISPOSTA – Si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento è utilizzabile anche per i requisiti inerenti al possesso delle certificazioni Un En Iso di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative. Infatti, depone in tal senso, non solo la giurisprudenza (anche più recente) ma anche i principi eurounitari volti a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche e la stessa lettera del bando che, al capitolo 8, esclude espressamente la possibilità di avvalimento solamente per i requisiti di ordine generale. Il requisito relativo al possesso delle certificazioni Uni En Iso di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative, può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento e non è sufficiente la sola disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato. Il contratto di avvalimento deve essere prodotto in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e il requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione. La mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, è sanabile, mediante soccorso istruttorio.

 

22. DOMANDA: Si chiede di confermare che il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale di cui all’art. 9.1 delle Regole Amministrative possa essere comprovato mediante dichiarazione resa dalla società di revisione, dichiarazione fornita in aggiunta e separatamente dal bilancio.

RISPOSTA – : Fermo restando l’obbligo per le società di capitali di presentazione di bilanci o di estratti di essi, la risposta è affermativa.

 

23. DOMANDA: Con riferimento al documento Regole Amministrative, si chiede di specificare cosa si intende per “capitale proprio” di cui al paragrafo 9.1 lett. c), “capitale netto” di cui al paragrafo 9.1 lett. d) e “patrimonio netto” di cui al paragrafo 9.1 lett. e), visto che nulla è riportato all’interno del documento nomenclatore unico delle definizioni;

RISPOSTA – : I termini per i quali si richiede il chiarimento vanno interpretati con riferimento ai principi che regolano le iscrizioni al bilancio societario.

 

24. DOMANDA – Con riferimento alla risposta numero 22 - pubblicata in data 20 febbraio - si richiede se, nel caso in cui la società candidata fosse in grado di dimostrare la sostenibilità del piano degli investimenti con la sola concessione per la raccolta del gioco a distanza, il piano degli investimenti possa riferirsi unicamente all'attività di gioco a distanza e non anche alle altre attività della società candidata. 

RISPOSTA – La sostenibilità del piano degli investimenti è riferibile alla società che si candida al rilascio della concessione per la totalità delle sue attività d’impresa senza necessariamente rapportarsi ai soli flussi generati dalla concessione per la raccolta del gioco a distanza. Ne deriva che la società candidata può, se ne è in grado, dimostrare la sostenibilità del piano degli investimenti anche con i soli flussi derivanti dalla concessione per la raccolta del gioco a distanza.

 

25. DOMANDA: In riferimento ai capitoli 9.5 – 9.7 delle Regole Amministrative, si chiede di confermare che lo schema di contratto di conto di gioco allegato sub “6” agli atti della procedura di selezione: • possa essere validamente accluso alla documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla procedura di selezione, nella medesima formulazione fornita e quindi senza apportare alcuna modifica e/o integrazione, con conseguente esonero dall’obbligo di corredarlo delle motivazioni indicate al capitolo 9.7 cit.; • in caso di aggiudicazione della concessione per cui è presentata domanda, possa essere immediatamente utilizzato nella formulazione fornita, senza necessità di rilascio di autorizzazioni al suo impiego da parte di codesta Agenzia.

RISPOSTA – : Il contratto di conto di gioco può essere accluso alla documentazione amministrativa nella medesima formulazione degli atti di gara; ne consegue che, in mancanza di modifiche o integrazioni, non è necessaria alcuna motivazione di cui al capitolo 9.7 delle Regole Amministrative. In caso di aggiudicazione, il contratto, nel testo di cui agli atti di gara, può essere immediatamente utilizzato, senza necessità di autorizzazione da parte dell’Agenzia

 

26. DOMANDA: Ai sensi dell’art. 10.1 delle regole amministrative della procedura di gara, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del Candidato, sotto forma di cauzione mediante deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. A tal fine, si chiede di fornire modalità, termini e condizioni per procedere all’apertura e costituzione del citato deposito, con pagamento tramite bonifico bancario, nonché la lista degli Iban dei diversi uffici della Ragioneria Territoriale di competenza sul territorio nazionale. Si chiede inoltre di specificare quale sia il valido documento richiesto, comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale e se lo stesso debba essere firmato digitalmente in conformità con l’art. 2.2., lett c), delle regole amministrative.

RISPOSTA – : Modalità, termini e condizioni per la costituzione di un deposito presso la tesoreria statale sono quelle stabilite dalla Circolare del 6 novembre 2018, n. 27, della Ragioneria Generale dello Stato, che comprende, in allegato, anche la lista dei codici Iban dedicati riferiti alle tesorerie dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. A comprova dell’avvenuto deposito, dovrà essere presentato il documento rilasciato dalla Ragioneria, in originale, qualora rilasciato digitalmente ovvero firmato digitalmente dal candidato, qualora si tratti documento cartaceo.

 

27. DOMANDA: In riferimento alle disposizioni di cui al capitolo 14 delle Regole Amministrative inerente alla domanda di partecipazione e alla documentazione amministrativa da inserire nella busta amministrativa, con particolare riferimento alla richiesta “Idonea documentazione da cui risultino i poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla procedura di selezione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata”, si chiede di confermare che il candidato possa inserire nella busta amministrativa una visura camerale da cui risulti l’indicazione espressa dei poteri di “legale rappresentanza” conferiti al soggetto che firma la domanda di partecipazione, nonché l’altra documentazione allegata.

RISPOSTA: Si conferma che l’inserimento nella busta amministrativa della visura camerale aggiornata dalla quale risultino i poteri di legale rappresentanza costituisce strumento idoneo alla prova della sussistenza dei poteri di sottoscrizione degli atti della procedura di selezione.

 

28. DOMANDA: Si chiede di confermare se la relazione tecnica da inserire in piattaforma, in allegato alla domanda di partecipazione, da parte del candidato, così come previsto nelle regole amministrative al paragrafo 15, è da considerarsi altra relazione rispetto a quella prevista al punto 1.2 delle regole tecniche.

RISPOSTA: Sì, la relazione tecnica da inserire in piattaforma, in allegato alla domanda di partecipazione, da parte del candidato, così come previsto nelle regole amministrative al paragrafo 15, è una relazione diversa rispetto a quella prevista al punto 1.2 delle regole tecniche. Con riferimento alle capacità tecnico infrastrutturali, il paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative tratta specificatamente dei requisiti di capacità tecnico infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale, enunciandoli alla lettera a), da i a ix.

 

29. DOMANDA – Si prega di confermare che, per i candidati già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, l’intero importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta di cui al capitolo 16 delle regole amministrative debba essere versato al momento della sottoscrizione della concessione, considerando che i servizi di gioco sono già in corso e, dunque, la data della effettiva assunzione del servizio del gioco coinciderebbe con la data di sottoscrizione della concessione.

RISPOSTA – Anche i candidati già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, ove risultino aggiudicatari per la procedura in questione, così come statuito dall’art 16 delle regole amministrative, dovranno inserire nella busta relativa all’offerta economica “una dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento di un importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, da versarsi nella misura di quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e tre milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio di gioco”.

 

30. DOMANDA: Per quanto attiene alle garanzie, provvisoria o definitiva, può un soggetto terzo prestare tali garanzie in nome e per conto del partecipante alla gara?

RISPOSTA: La risposta è negativa.

 

31. DOMANDA: Lo statuto di una società interamente detenuta da uno stato estero, membro dell’Unione Europea, che prevede l’esercizio di attività commerciali legate al settore del gioco, quali attività di casinò, gestione macchine da gioco, lotterie, lotto, pronostici e scommesse sportive, organizzazione di giochi d’azzardo via internet e non modificabile per vincoli imposti dalla normativa statale, è conforme ai requisiti richiesti dagli atti di gara, tenuto conto che questi ultimi stabiliscono che il partecipante debba inserire nell’oggetto sociale il riferimento esplicito all’esercizio dell’attività affidata in concessione?

RISPOSTA – : Lo statuto della Società estera, così come descritto nella domanda, reca un oggetto sociale sostanzialmente rispondente ai requisiti richiesti dalla documentazione di gara. Tenuto conto delle peculiarità evidenziate, l’oggetto sociale appare conforme a quanto richiesto dall’Agenzia.

 

32. DOMANDA: Considerato quanto riportato nell’atto di convenzione di concessione all’art. 17 comma 3 lett. b) e all’art. 18 comma 6, si chiede di conoscere cosa si intende per validazione degli strumenti di pagamento indicati dal titolare dal conto di gioco al concessionario. 

RISPOSTA: Lo Schema di convenzione riprende quanto previsto dall’articolo 13, comma 5 secondo periodo, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui le ricariche del conto di gioco e prelievi delle vincite sono effettuati utilizzando gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo “validati”. Per validazione deve intendersi il processo per cui, all’apertura del conto di gioco o anche in un momento successivo, lo specifico strumento di pagamento è riconosciuto dal concessionario come idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e riconducibile al titolare del conto di gioco.

 

33. DOMANDA: Si chiede di confermare che il provvedimento che sarà adottato da codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 7, dello Schema di Convenzione di concessione, descriverà semplificazioni nella procedura di esecuzione della verifica tecnico-funzionale prevista dal medesimo articolo 19, tali da consentire ai soggetti aggiudicatari delle nuove concessioni e già titolari di concessione per l’esercizio del gioco a distanza, assentita ai sensi della L. 88/2009 ovvero della L. 208/2015, di non dover sospendere l’attività di raccolta durante l’espletamento di detta verifica.

RISPOSTA: Il provvedimento dell’Agenzia adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 7, conterrà semplificazioni nella procedura di esecuzione della verifica tecnico-funzionale il cui contenuto dovrà essere definito in funzione delle necessità e con l’obiettivo di evitare il più possibile sospensioni della raccolta.

 

34. DOMANDA: Considerato quanto riportato all’articolo 20, comma 9, dello schema di convenzione, riguardo agli investimenti da effettuare per le misure di tutela e protezione del giocatore, in caso di partecipazione al bando da parte di un soggetto che detiene anche altre concessioni in Europa, per ricavi netti si intendono quelli generati dall’esercizio della concessione per il gioco d’Italia, o i ricavi netti della società in senso esteso?

RISPOSTA: Si fa riferimento ai ricavi netti della società titolare della concessione ossia del soggetto che ha sottoscritto l’atto di convenzione, comprendendo, in questo caso, esclusivamente i ricavi generati dall’esercizio della concessione per il gioco a distanza.

 

35. DOMANDA – Ai sensi dell’articolo 20 comma 9 della Convenzione di Concessione "Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti dalla commissione governativa di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute”. Si prega di confermare che i soggetti titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 non siano soggetti a tale obbligo per l’anno in corso, in quanto lo stesso si applicherà solamente ai nuovi concessionari a partire dal primo anno successivo alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione (i.e. 2026).

RISPOSTA – Si conferma che i soggetti titolari di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 non sono soggetti a tale obbligo per l’anno in corso. Lo stesso si applicherà agli aggiudicatari della procedura in argomento.

 

36. DOMANDA: Per i candidati già titolari di una concessione GAD l’importo della garanzia prevista all’articolo 22 della convenzione di concessione per l’anno solare in corso al momento della sottoscrizione deve essere calcolato secondo le modalità previste al comma 6 o al comma 8 del medesimo articolo?

RISPOSTA: L’importo della garanzia definitiva, di cui all’articolo 22 dello schema di convenzione, per l’anno solare in corso al momento della sottoscrizione deve essere calcolato secondo quanto indicato al comma 8 del medesimo articolo, in quanto il calcolo descritto al comma 6 è riferito all’importo annuale della garanzia da presentarsi a partire dall’anno solare successivo a quello di sottoscrizione della convenzione. Non vi è, quindi, alcuna distinzione tra candidati attualmente concessionari e candidati che non siano oggi in possesso di una concessione.

 

37. DOMANDA: Con riferimento alla previsione di un time-out massimo di 20 minuti dopo l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore si chiede di voler chiarire se l’inattività dell’utente - che inibisce l’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco - debba essere riferita all’effettiva attività di gioco o all’assenza di movimenti/azioni sul sito di gioco del concessionario.

RISPOSTA: Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici – 1. Sistema Del Concessionario - è previsto un “time-out massimo di 20 minuti dopo l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore che, in caso di inattività dell’utente, inibisca l’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco”. Trascorso un determinato tempo di inattività da parte dell’utente, l’inibizione deve impedire sia le funzionalità di gioco e sia quelle di gestione del conto di gioco; per inattività dell’utente si intende assenza di azioni nel sito del concessionario e di qualsiasi attività di gioco.

 

38. DOMANDA: Cosa debba intendersi per “sessioni utente” indicando, in particolare, se tale parametro debba essere riferito alle effettive attività di gioco dell’utente o, diversamente, al periodo di tempo che lo stesso trascorre dal momento del log-in sul sito di gioco o sulla App, a prescindere dalla effettuazione di giocate.

RISPOSTA – : La sessione utente inizia con il login del giocatore e termina nei casi previsti nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici 1. Sistema Del Concessionario: La sessione utente termina nei seguenti casi: a) se il giocatore notifica al sistema del concessionario la conclusione della sessione utente; b) in caso di superamento del limite di time-out; c) se esistono condizioni determinate dal concessionario e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente; d) in caso di chiusura forzata del sito o delle App.

 

39. DOMANDA: Nelle Regole tecniche è previsto che “Durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore; la soglia di spesa non può essere superiore a 100 euro per  sessione utente mentre la soglia di tempo non può essere superiore ad un’ora”. Si richiede conferma che i parametri di tempo e di spesa possano essere utilizzati alternativamente come elementi di soglia ai fini della visualizzazione degli “alert”.

RISPOSTA – : Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici – 1. Sistema del Concessionario si dispone che “durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici messaggi di alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore”. Il testo stesso della disposizione prevede che le due soglie, economica e temporale, possano essere utilizzate congiuntamente o alternativamente.

 

40. DOMANDA: Si chiede conferma che i criteri ed i parametri cui il candidato deve riferirsi per la determinazione delle abitudini di gioco dei giocatori e le soglie di età, possano essere distinte nei due macro-cluster della fascia 18-24 e della fascia over 25, in coerenza con quanto richiesto per altre misure (es. par. 9 Sistema dei conti di gioco del Concessionario).

RISPOSTA – : I criteri e i parametri per la determinazione delle abitudini di gioco dei giocatori possono essere (e non devono essere) le fasce di età che si riferiscono alle autolimitazioni. Può essere uno dei criteri ma non l’unico criterio.

41. DOMANDA: Con riferimento alle soluzioni tecniche atte a consentire al giocatore di poter accedere alle informazioni memorizzate in tempo reale con intervalli definibili dall’utente, si chiede di definire la tipologia delle informazioni e il range temporale per i dati in tempo reale e non.

RISPOSTA – : Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici – 1. Sistema Del Concessionario si dispone che “Per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di Adm devono essere rese disponibili in tempo reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. (...) Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singolo componente del sistema del concessionario, con possibilità di visualizzare, entro il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il risultato delle interrogazioni stesse. Nelle Regole tecniche, quindi, si individuano la tipologia delle informazioni e termini temporali inerenti all’attività di controllo da parte di Adm.

▪ Schema di contratto di conto di gioco - Articolo 5 Gestione del conto di gioco, “20. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti al conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di dieci anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa”. La tipologia delle informazioni che sono a disposizione del Cliente e i termini temporali per la richiesta delle stesse è individuata nello Schema di contratto di conto di gioco, al comma 20 dell’articolo 5 e nelle premesse, alla lettera H oltre che al capitolo 9 delle Regole Tecniche.

 

42. DOMANDA – In relazione alle misure di autolimitazione al gioco, nelle regole tecniche (Parte seconda - Requisiti tecnici, sistema del concessionario, pagina 13) si prevede che: “Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato”. Si prega di confermare che gli archi temporali sopra indicati sono tra loro alternativi e che i concessionari possono soddisfare il predetto requisito impostando autolimitazioni al gioco basate solamente su uno degli archi temporali sopra indicati (ad esempio, un limite mensile).

RISPOSTA – Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che gli consenta di impostare autolimitazioni al gioco, scegliendo un arco temporale tra: giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

 

43. DOMANDA: “Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato”. (Regole tecniche) In assenza di indicazioni specifiche circa i parametri ed i valori da utilizzare come riferimento, si chiede conferma che trovi applicazione l’art. 20, c. 1, lett. b) dello schema di convenzione di concessione che prescrive, invece, l’adozione di soluzioni tecniche che impongano al giocatore limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco per un periodo di tempo predefinito, stabilite in riferimento all’età del giocatore ed ai suoi comportamenti di gioco in base alle migliori pratiche internazionali.

RISPOSTA: Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici – 1. Sistema Del Concessionario si dispone che “Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato” Nello Schema di Convenzione, all’articolo 20, “Misure di tutela e protezione del giocatore” - al comma 1 sono individuati i criteri che devono informare gli strumenti tecnici, tecnologici e informatici predisposti a tutela e protezione del giocatore, al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico; - al comma 3, fermo restando il rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sono individuate le misure minime in materia di gioco responsabile che il concessionario è tenuto a adottare nelle specifiche policy di gioco responsabile.

 

44. DOMANDA: Con riferimento alla previsione su riportata, inerente alla funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, si chiedono inoltre chiarimenti come segue: a) correlazione tra le misure di autolimitazione e di limitazione oggetto delle prescrizioni in considerazione; b) cosa si intenda per migliori pratiche internazionali; c) individuazione di criteri specifici cui il candidato debba riferirsi ai fini del setting delle misure di autolimitazione e di limitazione in considerazione; d) se tali parametri, in assenza di specifiche individuate da Codesta Spettabile Agenzia, debbano essere identificati dal candidato e, in tal caso, se la ratio delle misure di autolimitazioni e limitazione da esso pianificate debba essere esplicata nella policy di gioco responsabile del medesimo candidato e, pertanto, divengano oggetto di valutazione ed assegnazione di punteggio ai fini della assegnazione del titolo concessorio.

RISPOSTA – : Le risposte ai quesiti sub a), b), c) e d) si possono desumere dalla lettura congiunta dello Schema di Convenzione (articolo 20 - Misure di tutela e protezione del giocatore), dello Schema di contratto di conto di gioco e delle Regole Tecniche (parte seconda - requisiti tecnici 1. sistema del concessionario, 4. applicazione di gioco e 9. sistema dei conti di gioco del concessionario). Sub a) – le misure di autolimitazione e di limitazione sono correlate e concorrenti; sono fissate dal concessionario e/o indicate dal giocatore, nel momento in cui ciascuno dei due svolge le azioni che la disciplina gli assegna. Quindi, il conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma da parte del giocatore dei parametri di autolimitazione del gioco. In fase di prima attivazione del conto di gioco presso un concessionario, è la disciplina stessa che fissa i limiti: un tempo non superiore a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), una spesa non superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche non superiore a duecento euro al giorno. Se il conto di gioco è intestato a un giocatore con età compresa fra i 18 e i 24 anni, in fase di prima attivazione, i limiti massimi di ricarica sono non superiori a cinquanta euro al giorno, i limiti massimi di tempo sono non superiori a due ore al giorno (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente) e la spesa è non superiore a 50 euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati). Quindi, dati i limiti obbligatori nella fase di prima attivazione, l’espressione del giocatore che indica i termini di tempo e spesa per l’autolimitazione realizza la correlazione in argomento. In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive. In caso di autoesclusione da parte del giocatore, i valori di autolimitazione al gioco, impostati dal giocatore, devono rimanere validi anche in caso di successiva revoca dell’autoesclusione. L’alert di cui il sistema del concessionario deve prevedere l’attivazione, per il limite di 100 euro per sessione e/o di 1 ora di gioco come soglia massima per l’attivazione dell’alert stesso è valido sempre, anche nei giorni successivi al giorno di registrazione. Sub b) il concetto di migliori pratiche internazionali è mutuato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: Art. 15. Misure di tutela e protezione del giocatore 1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri: a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro; b) presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l'età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall'Agenzia; Viene lasciata alla discrezionalità del concessionario di stabilire limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, tenendo conto della sua età e dei suoi comportamenti di gioco; a tal fine, il concessionario attingerà agli esempi di cui si può acquisire conoscenza a livello internazionale e già applicati nel settore del gioco. Le scelte del concessionario saranno sottoposte all’approvazione dell’Agenzia. Sub c) e d) – le indicazioni richieste, relativamente alle misure minime da applicare e ai criteri cui informare gli strumenti tecnici e tecnologici, possono essere desunte dall’articolo 15 del Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dal paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative. Appare anche chiaro che la ratio delle misure di autolimitazioni e limitazione pianificate dal candidato debba essere esplicitata nella policy di gioco responsabile del medesimo candidato e, pertanto, le stesse misure divengano oggetto di valutazione ed assegnazione di punteggio ai fini della aggiudicazione del titolo concessorio.

 

45. DOMANDA: Con riferimento ai criteri da seguire per consentire al giocatore la modifica dei limiti impostati, si fa specifico riferimento al caso in cui la modifica intervenga in riferimento ai parametri di limitazione impostati in fase di “prima attivazione”. Si chiede di voler chiarire: a) cosa debba intendersi per “prima attivazione” specificando, inoltre, se le casistiche prese in considerazione si riferiscano anche alle limitazioni di cui alla precedente pagina 13 delle regole tecniche; b) in caso di apertura di un nuovo conto di gioco con più Concessionari, quale debba essere considerata l’attività di prima attivazione e quali gli strumenti che i singoli concessionari avranno a disposizione per verificare, al momento della registrazione di un nuovo utente ed in tempo reale, se tale soggetto sia già inserito nelle anagrafiche dei conti di gioco di cui Adm dispone e, pertanto, non sia considerabile come caso di “prima attivazione”.

RISPOSTA – : Il giocatore può aprire un solo conto di gioco con ciascun concessionario. Per prima attivazione deve intendersi l’attivazione del conto di gioco presso un concessionario. Ciascun concessionario ha contezza dei propri conti di gioco e solo in relazione ai propri clienti può individuare il momento di prima attivazione.

 

46. DOMANDA: Con riferimento alla prescrizione riferita alla necessità che il concessionario renda sempre disponibile sul proprio sito di gioco e sulle App, in riferimento a ciascun “gioco di abilità”, l’informativa a consuntivo relativa ai periodi di tempo di durata pari a ciascun mese del calendario, dell’ammontare assegnato in vincite ai giocatori rapportato alla raccolta, si chiede di voler fornire maggiori dettagli in merito al requisito in considerazione specificando: a) quale sia il dettaglio temporale da prendere in considerazione; b) a cosa debba essere riferita la “durata” di cui si dovrebbe dare indicazione; c) se tali reportistiche debbano essere inserite in una specifica sezione del sito o delle App e se debbano essere riferite al mese solare precedentemente rispetto a quello in corso al momento della consultazione.

RISPOSTA – : Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda - Requisiti Tecnici 7. Sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app) leggiamo che Sul sito e sulle App deve essere sempre disponibile, per ciascun gioco di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa e il bingo a distanza, l’informazione a consuntivo relativa a periodi di tempo di durata pari a ciascun mese del calendario, dell’ammontare assegnato in vincite ai giocatori rapportato alla raccolta. Nel sito e nelle App, quindi, con riferimento ai giochi suddetti, relativamente all’ultimo mese concluso, il concessionario esporrà, la percentuale della raccolta restituita in vincite ai giocatori.

 

47. DOMANDA: “Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve essere in grado di generare i seguenti rendiconti tramite strumenti di reporting: • una lista di tutti i conti di gioco a una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting; il risultato di questa lista dovrà contenere informazioni relative allo stato del conto di gioco (aperto, chiuso, sospeso o non movimentato da tre anni) e l’eventuale data di passaggio tra i diversi stati, nome, cognome, codice fiscale, identificativo del giocatore e data di registrazione”. Si chiede di ricevere indicazioni sullo “strumento di reporting” e sui requisiti che lo stesso dovrebbe soddisfare, unitamente ai dettagli tecnici, ai parametri necessari ed al formato che dovrebbe essere utilizzato per la generazione dei report e la condivisione degli stesso con Adm.

RISPOSTA – : Il sistema dei conti di gioco del concessionario sarà in grado di produrre, su richiesta di Adm, i report indicati nelle Regole Tecniche. Il testo del documento fornisce dettagli circa il contenuto dei report, lasciando alla discrezionalità del concessionario la scelta dello strumento tecnologico da utilizzare:

• una lista di tutti i conti di gioco a una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting; il risultato di questa lista dovrà contenere informazioni relative allo stato del conto di gioco (aperto, chiuso, sospeso o non movimentato da tre anni) e l’eventuale data di passaggio tra i diversi stati, nome, cognome, codice fiscale, identificativo del giocatore e data di registrazione;

• una lista di tutti i conti di gioco, a una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting, in cui uno o più ricariche, prelievi o vincite del giocatore abbiano superato un certo limite. Il limite dovrà essere rapportato alle singole transazioni, come pure per l’insieme delle transazioni, per un periodo di tempo definito dall’utente (utente=colui che richiede il report).

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