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Bando gioco online, regole tecniche in stand still in Commissione Ue fino al 18 ottobre

17 luglio 2024 - 16:37

Sono state depositate alla Commissione europea per lo stand still trimestrale le regole tecniche relative al bando per il gioco online, per presentare osservazioni c'è tempo fino al 18 ottobre. Ecco il testo integrale.

Scritto da Redazione
L'edificio Berlaymont, sede della Commissione europea © EmDee / Wikipedia

L'edificio Berlaymont, sede della Commissione europea © EmDee / Wikipedia

Scadrà il 18 ottobre lo stand still trimestrale delle “Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, depositate oggi, 17 luglio, alla Commissione europea.

 

Nella notifica pubblicata sul sito della Commissione europea si legge: "Il progetto di regole tecniche contiene le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici.
La prima parte è descrittiva degli adempimenti del concessionario necessari per poter offrire il gioco; in particolare il capitolo 1 e il paragrafo 1.1 si soffermano su tali aspetti, mentre il paragrafo 1.2 espone i contenuti della relazione tecnica dell’infrastruttura telematica.
Il capitolo 2 tratteggia lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario ed il sistema centralizzato, il capitolo 3 contiene le regole per la verifica tecnica di conformità.
La parte seconda illustra i requisiti tecnici minimi: in particolare, il capitolo 4 delinea la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche che deve avere il relativo sistema telematico che si articola in una pluralità di sottoinsiemi quali: il/i sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, il sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app), il sistema dei conti di gioco, il sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente, il sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti, la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.
È stato stabilito che le risorse necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura del sistema del concessionario devono risiedere all’interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzata con soluzioni di cloud computing.

Sono poi dettate specifiche disposizioni per assicurare e le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità, anche in tema di riservatezza dei dati dei giocatori.
Sono inoltre previste specifiche disposizioni e misure per garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte dell’Agenzia.
Particolare rilievo è stato dato ad appositi mezzi (autolimitazioni, autoesclusioni, blocco) per prevenire il gioco patologico.
Sono poi individuate tutte le infrastrutture operative nelle loro diverse declinazioni: il capitolo 5 rappresenta il sistema di gioco, il successivo capitolo 6 la piattaforma di gioco, il capitolo 7 le applicazioni di gioco, il capitolo 8 il sistema di accettazione del gioco.
Il capitolo 9 è dedicato al concessionario che sia fornitore di servizi per altri concessionari.
In questi casi, qualora un concessionario fornitore di servizi metta a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun concessionario.
Il capitolo 10 riguarda il sistema di presentazione dell’offerta di gioco, a seconda che si sviluppi in un sito internet o in applicazioni e le relative caratteristiche tecniche.
Il capitolo 11 concerne la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e il capitolo 12 il sistema dei conti di gioco.
A tale ultimo proposito, si evidenzia la peculiare disciplina volta ad impedire il gioco compulsivo, in species per i giocatori di età compresa tra i 18 e i 24, in termini di limiti di spesa e di tempo, nonché di puntuale registrazione di tutte le operazioni compiute.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi ordinamentali stabiliti dall’articolo 3 del medesimo decreto e dei principi emergenti dall’ordinamento europeo, deve rilasciare, all’esito di gara pubblica, la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici previsti dall’articolo 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Attualmente, l’esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a n. 89 società, 63 di queste sono titolari di concessioni rilasciate in esito alla precedente procedura di gara, svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli altri 26 concessionari sono titolari di concessioni, rilasciate in esito alla procedura di gara svolta ai sensi dell’articolo 24,commi 13 e ss., della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
Le concessioni sono in regime di proroga sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il decreto legislativo impone determinati requisiti e condizioni per i soggetti che devono gestire il gioco a distanza e dispone una serie di indicazioni tecniche in merito ai sistemi informatici che hanno reso necessario l’adozione del progetto di regole tecniche sottoposto alla procedura d’informazione”.

Come anticipato da GiocoNews.it, quindi la gara non potrà passare alla fase successiva almeno prima di fine ottobre, anche nella migliore delle ipotesi. Anche considerando in un celere riscontro da parte di Palazzo Spada, dove comunque è lecito attendersi che il parere non possa arrivare oltre i prossimi tre mesi, rimane comunque l’iter europeo da rispettare. Anche se, va detto, l’Italia potrebbe comunque decidere di procedere comunque con la gara, una volta avuto il via libera del Consiglio di Stato, anche con la procedura europea ancora aperta, per poi eventualmente riservarsi la facoltà di intervenire successivamente con eventuali modifiche se richieste dalla Commissione. Una parziale forzatura, questa, che comunque era stata già utilizzata in precedenza per altri provvedimenti quando la loro adozione era ritenuto urgenze. Anche se in questo caso è difficile immaginare che il regolatore possa procedere in questo senso, tenendo conto della delicatezza della gara e, soprattutto, delle possibili osservazioni che potrebbero arrivare da Bruxelles visto che la gara per il rinnovo delle concessioni online aveva ricevuto critiche da parte di organizzazioni estere i ed europee. Ricordiamo infatti che le nuove concessioni online saranno assegnate al costo di 7 milioni di euro l'una, come mai accaduto prima in nessun Paese dell’Europa e del mondo. Anche se, come abbiamo avuto modo di rilevare, da Adm si stima che il loro valore possa addirittura crescere durante i 9 anni di validità dellle autorizzazioni.  

 

 

Il testo integrale delle regole tecniche è disponibile in allegato.

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