Al Tar Lazio oggi, 4 dicembre, si è tenuta la camera di consiglio inerente la trattazione dei ricorsi presentati da alcuni operatori di gioco per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha istituito l’Albo dei punti vendita di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza in applicazione di quanto previsto dal riordino del gioco online.
Il Collegio ha fissato il merito al 12 febbraio e dovrebbe uscire un'ordinanza in giornata o domani.
In attesa di sapere come andrà a finire – considerando che i termini di iscrizione all'Albo al momento sono prorogati fino al 6 dicembre – GiocoNews.it è in grado di anticipare la memoria presentata dai legali di Adm, che sottolineano “la legittimità, la ragionevolezza e la logicità dell’operato dell’Agenzia, che ha agito in ossequio al disposto del legislatore, senza travalicarne in alcun modo i limiti”, evidenziando che “non sussistono i presupposti fattuali e giuridici della sospensione cautelare della determina impugnata”.
Ecco alcuni dei punti salienti.
Innanzitutto, l'Agenzia chiede al Tar Lazio di dichiarare “il difetto di legittimazione del ministero dell’Economia e delle finanze siccome estraneo alle controversie, disponendone, in conseguenza, l’estromissione dai giudizi, con ogni conseguente statuizione”, poi passa all'esame delle questioni poste dai vari ricorrenti.
Secondo la difesa di Adm poi è infondato il motivo di ricorso prospettato dai ricorrenti secondo cui "Adm avrebbe dovuto, dapprima, pubblicare il bando di gara e, solo in un secondo momento, attuare la disciplina di cui all’articolo 13 del decreto legislativo e istituire l’Albo dei Pvr. Corollario delragionamento condotto, quindi, è illegittimità delle determinazioni assunte da Adm con i provvedimenti impugnati in quanto si porrebbero 'in contrasto con lo spirito e la lettera del decreto legislativo'.
Come si chiarirà, il legislatore ha, invece, inteso prevedere l’istituzione dell’Albo dei Pvr sin da subito, delegandone l’attuazione ad un provvedimento di Adm e senza collegarlo, in alcun modo, alle future concessioni da assegnare".
Poi, chiarendo ulteriormente: “Le considerazioni dei ricorrenti si basano su un’interpretazione soggettiva delle norme sopra riportate, in contrasto con la ratio legis. Infatti, proprio il decreto legislativo stabilisce che la pubblicazione del bando di gara deve avvenire in piena conformità al decreto legislativo stesso e, quindi, non prima che tutte le norme siano state poste in condizione di poter essere attuate, tra cui l’articolo 13. Se l’Amministrazione avesse emanato subito il bando, si sarebbe esposta all’impugnazione dello stesso in quanto gli aspiranti partecipanti avrebbero imputato ad Adm la non piena adeguatezza del bando medesimo alle disposizioni del decreto che imponeva l’istituzione dell’Albo. In assenza dell’Albo, gli aspiranti nuovi concessionari non avrebbero potuto valutare la presenza o meno di punti vendita ricariche sul territorio, al momento di fare le proprie valutazioni di convenienza economiche sulla profittabilità della gara, né avrebbero goduto di un quadro giuridico certo in ordine all’attività di tali punti vendita. Inoltre, diversamente da quanto affermato da controparte, laddove il legislatore ha inteso rinviare l’applicazione della norma ad un momento successivo, lo ha indicato espressamente”.
I legali rimarcano che Il decreto legislativo per il riordino del gioco online contiene “talune norme immediatamente applicabili, altre di mera riproposizione di norme già vigenti, altre ancora la cui applicazione è rinviata ad una fase successiva collegata alla nuova concessione, ed infine, norme rinviate a specifici provvedimenti attuativi”.
Inoltre, “l’istituzione dell’Albo non incide in alcun modo sulle concessioni, in quanto riguarda soggetti diversi dai concessionari che già operano con i concessionari, a mezzo di contratti privatistici, né richiede attività ulteriori a carico dei concessionari, trattandosi di rapporti contrattuali già in essere. Non si comprende la ragione per cui, nel silenzio completo del legislatore, l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo dovrebbe essere rinviata ad una fase successiva all’espletamento delle gare per le nuove concessioni o alla pubblicazione del relativo bando”.
Quindi, si legge ancora nella memoria, “non regge l’argomentazione avanzata dai ricorrenti, secondo cui l’Albo è adottato a distanza di due mesi dalla scadenza delle concessioni e dall’aggiudicazione della nuova gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, in quanto, come i concessionari ben sanno, i documenti di gara sono ancora ad oggi all’esame del Consiglio di Stato (che nel frattempo ha espresso il suo parere, Ndr) e, pertanto, le attuali concessioni saranno ulteriormente prorogate, considerata la tempistica necessaria per l’effettuazione della gara”.
La difesa erariale poi evidenzia che con l'istituzione dell'Albo dei Pvr si regolamenta “un’attività già operante, non imponendo, ora per allora, una nuova regolamentazione né tantomeno violando il quadro regolamentare vigente, ma semplicemente disciplinando un Albo, la cui istituzione e iscrizione obbligatoria è prevista dalla legge. Dal momento della pubblicazione dell’Albo e, solo da quel momento, chi non è iscritto non potrà legittimamente operare. I rapporti in corso con i concessionari possono, tranquillamente, 14 continuare, a patto che i titolari dei Pvr (e non i concessionari) si iscrivano all’Albo, avendone i requisiti, così come previsto direttamente dalla legge. L’interpretazione fornita dai ricorrenti porterebbe al paradosso secondo il quale nessuna norma potrebbe imporre novità su situazioni giuridiche esistenti, rendendo nulla la valenza innovativa delle leggi. Non v’è alcuna applicazione retroattiva della disciplina futura contemplata per la futura gara che dovrà essere bandita per l’affidamento delle concessioni”.
Per quanto concerne il limite di ricarica settimanale in contanti di 100 euro, gli operatori ricorrenti contestano che non possa darsi corso al chiaro dettato legislativo che prevede tale limite. In realtà, affermano i legali di Adm “il limite, così come tutta la disciplina dei Pvr, è immediatamente applicabile e, in assenza delle misure tecniche volte a garantire il controllo, la violazione potrà essere contestata solo in caso di flagranza. D’altronde, sono pienamente applicabili le sanzioni previste dall’articolo 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi richiamato, nei confronti del titolare del Pvr.
Al di là delle osservazioni finora formulate, comunque, non si vede come l’Agenzia potrebbe decidere, autonomamente, di spostare in avanti l’efficacia di una norma che non ha termini iniziali e che è immediatamente prescrittiva. Non è l’istituzione dell’Albo ad aver comportato l’entrata in vigore del limite di ricarica in contanti settimanale. Tale limite è già valido ed applicabile fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo, senza che vi fosse la necessità che l’Agenzia adottasse alcun atto successivo. Si sottolinea, peraltro, che già adesso, nel protocollo di comunicazione utilizzato dai concessionari per colloquiare con Sogei Spa e, quindi, con Adm, è presente il messaggio con cui si segnala l’avvenuta ricarica del conto di gioco mediante contanti e che, quindi, l’eventuale singola ricarica superiore ai 100 euro in contanti, già adesso potrebbe essere rilevabile. Per tutto quanto dedotto, la disciplina di istituzione dell’Albo dei Pvr contenuta nella determina è direttamente applicabile alle concessioni attualmente esercitate in forza del dettato normativo dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 41/2024”.
Con un secondo ordine di censure viene rilevata l’illegittimità delle singole disposizioni recate dalla determinazione, che si porrebbero in contrasto con i contenuti recati dall’articolo 13 del decreto legislativo 41/2024.
Nella memoria si rimarca che “L’articolo 13 detta in modo inequivocabile, tutte le singole prescrizioni che Adm si è limitata a trasfondere nella determinazione direttoriale e che gli odierni ricorrenti hanno impugnato imputandole alla determinazione direttoriale stessa”.
Quanto al “brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il 3 novembre e il 18 novembre 2024” per poter effettuare l’iscrizione all’Albo, messo sotto la lente dagli operatori ricorrenti, la difesa di Adm mette sul tavolo i numeri inerenti le iscrizioni, “con picchi di oltre 3.500 iscrizioni al giorno (tranquillamente gestibili e gestite dal sistema). Tali iscrizioni sono nuovamente rallentate dal giorno della proroga, con una media di meno di 1.000 iscrizioni al giorno e addirittura crollate nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2024 con circa 600 iscrizioni al giorno”. Ebbene, si legge ancora, “tali dati testimoniano non la difficoltà all’iscrizione o il poco tempo disponibile, bensì, la volontà di non procedere all’iscrizione che non può, certamente essere imputata all’Agenzia”. Al 21 novembre “nonostante il rallentamento dovuto ad evidenti scelte dei titolari e non a criticità e lungaggini nelle procedure o del sistema, sono stati superati i 20.000 iscritti, in linea con le previsioni dell’Agenzia che stimano un’iscrizione di circa 30.000 soggetti, a conferma che la tempistica concessa e le procedure previste sono ampiamente sufficienti per l’iscrizione”.
Per i legali inoltre sono legittimi e ben definiti i “Requisiti per l’iscrizione” all'Albo disposti da Adm.
Per quanto concerne “l’ampliamento ai circoli privati e alle associazioni della platea dei soggetti che possono iscriversi all’Albo”, recita la memoria, “l’esplicitazione di cui all’articolo 2, comma 5 della determinazione ha voluto chiarire oltre ogni ragionevole dubbio la volontà del legislatore. Non è, quindi, la determinazione che esclude i circoli privati ma è il legislatore che non li ricomprende espressamente (come invece fa per gli apparecchi da intrattenimento) fra i soggetti che possono iscriversi all’Albo”.
Ed ecco un altro punto importante, rimarcato dalla difesa di Adm: “Il Pvr può scegliere di iscriversi quando vuole e per gli anni che vuole; non vi è alcun assurdo e illegittimo obbligo di iscrizione imperitura, contrario addirittura ai principi costituzionali, come asserito dai ricorrenti. Se, però, il soggetto iscritto e che ha autodichiarato di aver pagato i 100 euro di iscrizione, in realtà, non ha effettuato il pagamento e tale mancato pagamento viene accertato da Adm, il soggetto decade dall’Albo e non può più iscriversi nei 5 anni successivi. Tale aspetto sarà oggetto di specifica circolare di chiarimento”.
Un altra doglianza presente nei ricorsi ha ad oggetto il disposto dell’articolo 6, comma 4, lettera a) che prevede il “divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti vendita ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente”. A tal proposito viene richiamato un chiarimento già enunciato dall'Agenzia sul suo sito: “Si specifica che il divieto di apertura di conti di gioco per i 21 familiari dei titolari dei Punti vendita ricariche deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado. A questi devono aggiungersi eventuali ulteriori familiari, anche di grado e affinità diversi, qualora conviventi con il titolare”.
Inoltre, riporta la memoria, “secondo i ricorrenti sarebbe presente un obbligo di rinnovo dall’anno 2026 che in realtà non è rinvenibile in alcun modo nella lettera della legge, a cui ci si limita a rinviare, tanto appare chiara e di immediata interpretazione”.
Poi, ancora, “in ordine alla doglianza relativa all’abnormità dei costi che tutti i concessionari sarebbero obbligati ad assumere, i ricorrenti ricorrente citano, come riferimento oggetto di valutazione l’arco temporale del pagamento fra dicembre 2024/dicembre 2025 omettendo però di chiarire il particolare importante che il pagamento del dicembre 2025 afferisce al successivo 2026 e, quindi, ricomprende l’intero anno solare successivo al pagamento”.
I ricorrenti si dolgono, inoltre, del fatto che la determinazione direttoriale non consente né l’apertura né la chiusura del conto di gioco. Ed ecco, in questo caso, il punto di vista degli avvocati: “I ricorrenti confondono la chiusura del conto di gioco, sempre permessa e facente parte delle attività accessorie eseguibili dai Pvr, con la possibilità di effettuare prelievi presso i Pvr. Il giocatore può avvalersi dei Pvr per chiudere il conto di gioco ma non può effettuare alcun tipo di prelievo, per cui le somme residuanti sul conto di gioco dopo la chiusura devono essere bonificate sul conto corrente bancario del giocatore. I prelievi, pertanto, sono espressamente vietati dalla legge in quanto tale attività configurerebbe attività di intermediazione da parte dei Pvr. Tale possibilità per i Pvr non è stata mai prevista. Quanto affermato dai concessionari si riferisce alla previsione di un messaggio relativo al pagamento dei prelievi dal conto di gioco effettuati in contanti presso la rete dei punti di gioco dei Concessionari (che hanno, quindi, anche una concessione per la rete fisica), introdotto nella versione 1.6 del Protocollo di comunicazione dell’Anagrafe dei conti di gioco (Pgad). Tale messaggio, però, non introduce l’automatica possibilità per tutti i concessionari del gioco a distanza di poter pagare le vincite attraverso i Punti vendita”.
Quanto all’assunto secondo cui l’onere del pagamento dei 100 euro “apparentemente grava unicamente sul Punto vendita ricariche, in realtà è destinato a riverberarsi sul concessionario”, per i legali è "una mera notazione di fatto ancorata alle scelte meramente commerciali del concessionario e non imputabile certamente alla normativa. Né la scelta dei titolari dei Pvr o dei concessionari di ridurre la rete, con (addirittura!) 'ricadute sulla raccolta e, quindi, sull’equilibrio delle concessioni' può essere imputabile alla normativa. Fin dallo schema del decreto legislativo, in relazione all’articolo 13 si è stimato che dei 60.000 Pvr esistenti se ne sarebbero iscritti solo 30.000. Tale stima è basata sulla ovvia considerazione
che tale attività, in mancanza di un Albo e di una regolamentazione di livello legislativo, era un’attività che poteva anche essere svolta solamente sulla carta da migliaia di punti vendita, e non effettivamente.
Tale ovvietà, d’altronde è riconosciuta dallo stesso concessionario che, contraddicendosi afferma che 'in molte ipotesi gli introiti che derivano al Punto vendita ricariche dallo svolgimento della propria attività… è molto modesta' e, quindi, non si vede quale ricaduta possa avere sul gettito erariale e sull’equilibrio delle concessioni. L’unica attività richiesta ai concessionari è la conferma, tramite l’applicativo messo a disposizione da Adm, della mera esistenza di un contratto con il titolare di Pvr, senza necessità di allegazione di documenti. Tale attività è facilitata dalla possibilità, fornita ai concessionari dall’applicativo, di lavorazione massiva e per elenchi. Non si vede, pertanto, in cosa venga leso il principio di stabilità delle regole della concessione, posto che sulla concessione non c’è alcun impatto.
È totalmente infondato, inoltre, quanto si legge in taluni ricorsi circa l’accesso per l’iscrizione al Portale unico delle dogane e dei monopoli. Non sono i concessionari a dover iscrivere i Pvr. Sono i titolari di questi ultimi che devono iscriversi e i concessionari devono esclusivamente confermare, con le modalità facilitate di cui sopra. Peraltro, è importante sottolineare che, fino ad oggi, i concessionari avevano l’obbligo di comunicare, sempre per via telematica, i dati relativi a tutti i Pvr contrattualizzati, per cui, in tale caso, si tratta semplicemente di una mera modifica, addirittura semplificatrice, delle attività da compiersi".
Articolo in aggiornamento
Il testo integrale della memoria di Adm è disponibile in allegato.