skin

Sanzione Agcom a Google Ireland su violazione Dl Dignità, CdS interroga la Cjeu

11 giugno 2024 - 16:03

Il Consiglio di Stato invia alla Corte di giustizia europea alcune questioni pregiudiziali sulla presunta violazione delle disposizioni sul divieto di pubblicità del gioco previste dal Dl Dignità da parte di Google Ireland.

Scritto da Amr
tribunalemartelloluce.jpg

La vicenda della sanzione da 750mila euro che l'Agcom nel luglio del 2022 aveva inflitto a Google Ireland per avere violato le disposizioni in materia di divieto di pubblicità previste dal decreto Dignità, e che era stata annullata dal Tar Lazio, finisce all'attenzione della Corte di giustizia europea. Il Consiglio di Stato, cui l'Autorità garante per le comunicazioni aveva presentato appello, ha infatti deciso di sottoporle alcune “questioni pregiudiziali” prima di decidere in merito.

IL PRIMO QUESITO - In particolare e innanzitutto, il Consiglio di Stato pone un quesito interpretativo circa l’applicabilità della Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 (Direttiva E-Commerce) relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno “Direttiva sul commercio elettronico”, anche “alla materia della pubblicizzazione online, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo. 
Infatti, “nel caso di specie, al fine di accertare la responsabilità di Google, è necessario stabilire, in primo luogo, se possa trovare applicazione la direttiva 2000/31/CE e, in particolare, l’art. 14 di tale direttiva che prevede un regime di responsabilità 'agevolato' per gli hosting provider, quale è Google”.
Se la Corte di giustizia dovesse ritenere che “l’art. 14 della Direttiva E-Commerce non si applichi alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo, questo Consiglio di Stato dovrà individuare il regime di responsabilità applicabile all’hosting provider sulla base delle norme e dei principi europei e nazionali applicabili in materia di illeciti e sanzioni amministrative (ad esempio il principio di personalità della responsabilità, di imputazione soggettiva dell’illecito, di proporzionalità, ecc.). Pertanto, ferme tutte le valutazioni che dovranno essere compiute da questo Giudice a seguito del rinvio pregiudiziale, può fin da ora osservarsi che l’eventuale esclusione del regime di responsabilità privilegiato di cui all’art. 14 cit. non comporta per l’hosting provider una responsabilità oggettiva o, comunque, una responsabilità 'illimitata' per ogni contenuto pubblicato da terzi sulla piattaforma, dovendosi invece individuare lo standard di diligenza richiesto all’hosting provider in tale settore, anche in considerazione degli interessi coinvolti e del grado di esigibilità delle condotte”.
La formulazione esatta del quesito che la CdS pone è dunque “se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/Ce, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo”. 

IL SECONDO QUESITO – Se la Corte di giustizia europea riterrà che il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva E-Commerce si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo), il Collegio intende sottoporre alla Corte europea un secondo quesito “in ordine alla possibilità o meno di configurare Google, nel caso di specie, quale hosting provider passivo e, quindi, soggetto alla disciplina di cui all’art 14 della Direttiva 2000/31/Ce” e dunque se  “l’art. 14 cit. debba applicarsi anche ad un operatore quale Google laddove stipuli con i content creator dei canali YouTube un contratto di 'partnership commerciale'”.
Per la precisione, il secondo quesito è così formulato: “Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/Ce, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto”.  
Nell'attesa delle risposte della Corte, il giudizio è sospeso.

Altri articoli su

Articoli correlati