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Regolamento Movida Palermo: 'Apparecchi da gioco accesi dalle 15 alle 20'

05 marzo 2024 - 16:16

Secondo il regolamento sulla movida pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Palermo le sale possono stare aperte dalle 10 alle 24, gli apparecchi accesi solo dalle 15 alle 20. In arrivo un'ordinanza ad hoc per i bingo.

Scritto da Redazione
Nella foto: il Comune di Palermo © Pagina Facebook ufficiale

Nella foto: il Comune di Palermo © Pagina Facebook ufficiale

È stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Palermo il regolamento 'Movida' per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento approvato dal consiglio comunale alla metà di febbraio.

 

L'articolo 5 del provvedimento stabilisce che “l’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del Tulps e delle sale scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 del Tulps è il seguente: “dalle ore 10 alle ore 24 tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) e b) del Tulps collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (sale gioco, bar, ristoranti, alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (sale scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc.), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite di tabacchi e nelle ricevitorie lotto sono i seguenti: dalle ore 15 alle ore 20 di tutti i giorni compresi festivi”.

Gli apparecchi di cui sopra, precisa il regolamento, “nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili”.

Esclusivamente per le sale bingo l’orario di esercizio verrà disciplinato con apposita ordinanza sindacale.

LE SANZIONI - “Fatta salva l’applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata, ai sensi di quanto normato dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000”, si legge nel regolamento.

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