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Bilancio 2022, gli interventi sul gioco e le entrate previste

15 novembre 2021 - 17:36

Trasmesso in Senato il disegno di legge di bilancio per il 2022, ecco le misure sui giochi e le entrate tributarie previste.

Scritto da Anna Maria Rengo

 

In Senato inizia la sessione di bilancio e viene trasmnesso il disegno di legge in materia per il 2022.
Per ora, in attesa del maxiemendamento del Governo che dovrebbe andare a intervenire soprattutto sul tema della proroga delle concessioni, le misure sui giochi sono limitate.

LE MISURE PER TRENTO E BOLZANO - Si trovano all'articolo 169, relativo agli "Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria". In dettaglio, si legge nella relazione illustrativa, il comma 7, lett. a), attraverso una modifica dell’articolo 75, comma 1, lett. g), dello Statuto, interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia di Trento e di Bolzano specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale.

Sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco.

Le lettere b) e c) del comma 7 modificano, invece, l'articolo 79 dello Statuto intervenendo nella disciplina e nella quantificazione del contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi).
Con l’accordo del 2021, infatti, l’ammontare del predetto contributo è stato rideterminato in 713,71 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 - ferma restando l’imputazione a ciascuna Provincia del maggior gettito derivante dall’attuazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, dalla legge n. 214 del 2001 e dell’articolo 1, commi 521 e 712, della legge n. 147 del 2013 - con contestuale sospensione per 5 anni del meccanismo di rivalutazione annuale del contributo (con decorrenza dal 2028 anziché dal 2023 come previsto dalla norma ante modifica).

Il comma 8 puntualizza, poi, la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale, dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato trentino di 191,6 milioni di euro annui.

LE ALTRE DISPOSIZIONI - Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative
riscossioni.
Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione", nell'ambito della missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Ancora, le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

LE ENTRATE TRIBUTARIE - Le tabelle incluse nel Ddl quantificano inoltre le entrate tributarie da attività da gioco: 13,7 miliardi di euro per il 2022.
Per la categoria "Lotto, lotterie ed altre attività di gioco", le cui entrate sono stimate pari a milioni 13.757 in conto competenza e di cassa, si prevede un aumento di milioni 486 rispetto alla previsione assestata 2021, derivante principalmente dall’incremento delle entrate relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco (+153 milioni), delle entrate relative ai proventi del gioco del lotto (+102 milioni) e delle entrate relative ai proventi delle attività di gioco (+96 milioni)”. Nel dettaglio 8,1 miliardi di euro arriverebbero dai proventi del Lotto, 4,67 miliardi dal prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento, 339 milioni dalle attività di gioco, 133 milioni dalla delega in materia di giochi e 508 milioni dalle altre attività di gioco.

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