Il consiglio regionale della Calabria manca per poco, per la mancanza del numero legale, il sì alla modifica delle norme sul gioco contenute nella proposta di legge di iniziativa dei consiglieri di maggioranza Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crinò, De Nisi, Graziano recante "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)'". Respinto, prima dello scioglimento della seduta che è stata rinviata a data da destinarsi, l'emendamento dell'opposizione sulla chiusura delle sale a mezzanotte.
Nel dibattito che ha preceduto la fine della seduta, le opposizioni di sono dette fortemente contrarie alla proposta di modifica, mentre il consigliere Giacomo Pietro Crinò si dice "convinto che con l'approvazione di questo testo si esce da un limbo. Oggi vedremo la legge sul gioco dispiegare i suoi effetti, la situazione rispetto al 2018 è certamente mutata ed è mutata anche la maggioranza.
Noi di coscienza ne abbiamo, fin troppa. Stiamo cercando di ragionare nell'ottica di un giusto contemperamento: è corretto cambiare le carte a partita avviata? Mettiamoci nei panni di chi aveva sostenuto investimenti importanti. Mi pare una questione di buon senso, oltre che di diritto".
I CONTENUTI - La proposta di legge era stata presentata ad ottobre, a pochi mesi di distanza dal sì del consiglio regionale alla proroga dell'entrata in vigore della legge sul gioco in Calabria fino al 31 dicembre di quest'anno e prevede l'abolizione del distanziometro retroattivo – che diventa valevole solo per le attività di gioco autorizzate dopo il 3 maggio 2018 - nonché la possibilità per i Comuni di disporre con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi.
COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE - La proposta di legge è così articolata.
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse. c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018”.
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.