Camera, Ddl ippicoltura: al via l'esame in commissione Affari sociali
Dopo il via libera dalla commissione Lavoro il Ddl Gadda procede il suo iter alla Camera con l'esame della commissione permanente Affari sociali.
Il Ddl con prima firmataria Maria Chiara Gadda (Iv) sulla "Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore" procede il suo iter alla Camera nel nuovo testo risultante dalle proposte emendative, già validato a fine aprile dalla commissione Lavoro.
Nella giornata di ieri, 3 maggio, la commissione Affari sociali della Camera ha iniziato il suo esame, con la relatrice, Sara Foscolo (Lega), che ricorda in breve i contenuti della proposta di legge sull'ippicoltura.
"Il provvedimento", illustra Sara Foscolo, "si compone di tre articoli. L’articolo 1 reca la disciplina delle attività di ippicoltura, precisando al comma 1, applicate a tutti gli equidi, sia destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano sia non destinati alla produzione di alimenti. Le attività oggetto della proposta, ai sensi del comma 2, riguardano l’allevamento, la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, e sono considerate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Inoltre, ai sensi del comma 3, sono considerate connesse all’attività agricola le seguenti attività: l’esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l’assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l’addestramento, l’allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, a prescindere dalla loro età ed anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; la promozione e l’insegnamento delle attività di mascalcia (cioè delle attività di ferratura dello zoccolo degli animali). Ai sensi del comma 4, la formazione in materia di discipline equestri, nonché l’assistenza tecnica nel settore dell’allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e dell’intera filiera della ippicoltura. In base al comma 5, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Ai sensi del comma 6, alla cessione e vendita degli equidi si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento. Il comma 7 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti. Il comma 8 stabilisce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
Fa presente, poi, che l’articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L’articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Dopo la presentazione del testo, vista l'assenza di interventi, l'esame viene rinviato dalla presidente, Michela Rostan, ad una successiva seduta.