skin

Ddl Fisco, improponibili gli emendamenti sul gioco

12 novembre 2024 - 10:39

Dichiarati improponibili i 2 emendamenti del M5S e quello di Lotito che intendeva ripristinare la pubblicità indiretta del gioco.

Scritto da Dd
Senato_Palazzo-Madama_980.jpg

Improponibile l'emendamento presentato dal senatore Claudio Lotito (FI) che proponeva di ripristinare la pubblicità indiretta del gioco con vincita in denaro abolita dal decreto Dignità.

Nel corso dell'esame in commissione Bilancio al Senato sono stati dichiarati improponibili anche gli altri due emendamenti relativi al gioco, presentati da esponenti del M5S.

Il Ddl è atteso ora in Aula nella settimana dal 26 novembre senza alcun riferimento al mondo del gioco.

Oltre a quello di Lotito (numero 6.0.17), questi sono i testi degli emendamenti 5S dichiarati inammissibili:

7.14 (Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 4 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

 "6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta."."

8.0.47 (Turco)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Altri articoli su

Articoli correlati