Con 184 voti favorevoli e 85 contrari (269 i votanti presenti in Aula, nessuno dei quali si astiene), la Camera dei deputati, in terza lettura, ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge della Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038-B) già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
"Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia", le parole del relatore della riforma, Alberto Luigi Gusmeroli (Lega Nord).
Nel corso della discussione che ha portato all'approvazione della Delega è intervenuto anche il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, portando il parere del governo sugli ordini del giorno, e in particolare respingendo, non senza scatenare polemiche dai banchi dell'opposizione, l'Odg 9/1038-B/12, di Quartini, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano (M5S), che proponeva “di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare il divieto assoluto di pubblicità del gioco”, e esprimento parere favorevole, seppur dopo il taglio delle premesse, all'ordine del giorno 9/1038-B/30, firmato da Dori, Borrelli, Grimaldi, Zanella (Avs), che impegna il Governo a "implementare la lotta alla ludopatia".
La delega dovrà essere esercitata dal governo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.
Dopo le modifiche introdotte nel passaggio al Senaro, il provvedimento è quindi composto da 23 articoli distribuiti in cinque titoli. L'articolo relativo alla riforma del gioco pubblico è il n. 15, non più il 13 come nel primo testo licenziato dalla Camera a fine luglio. Lo spostamento è frutto dell'inserimento, in Senato, del nuovo articolo 13, relativo a "Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale" e del nuovo articolo 14, su "Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province".
Questo dunque il testo dell'articolo 15, che nel passaggio in Senato non è stato modificato:
"1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riser- vate esclusivamente a minori di anni diciotto; 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l’erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l’obbligo di dichiarazione dell’identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla nor- mativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per 'partner contrattuali' tutti i soggetti d’impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto 'trasporto valori');
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l’atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le per- centuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all’autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l’intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall’Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
o) definizione, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p) previsione dell’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità".
Molti gli interventi che si sono susseguiti, da uno schieramento all'altro, nel corso della discussione in Aula. Tra i più significativi quello del relatore, Gusmeroli, che sottolinea il fatto che "questa delega ha ascoltato. Poi, si potrà condividere o non condividere, ci potranno essere approcci diversi, e sicuramente questa delega ha approcci diversi, ma questa nasce ascoltando". E aggiunge che "questa delega punta alla crescita economica, perché il fisco deve essere una leva di crescita economica, non può solo trarre entrate da destinare alle spese; deve anche essere un motore di crescita e sappiamo quanto questo Paese abbia bisogno di crescita economica".
Attenzione, condivisione e ascolto sono i termini chiave dell'intervento di Laura Cavandoli (Lega), che evidenzia il fatto che "c'è stato un lavoro importante nella redazione di un progetto di legge da parte del Governo, ma c'è stato poi un lavoro attento e concreto di ascolto dei cittadini, delle imprese e dei vari operatori interessati che è confluito - in parte in questo ramo del Parlamento e in parte, a completamento, nell'aula della Commissione del Senato - nell'individuazione di questi principi e criteri direttivi che saranno la base su cui il Governo emanerà i decreti legislativi".
"Finalmente, dopo molti anni, troppi anni", sottolinea invece il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, "stiamo riuscendo a gettare le basi per un fisco più leggero, meno oppressivo, più vicino ai contribuenti e alle imprese, più razionale e più amico. Grazie al disegno di legge delega che ci accingiamo ad approvare, il Governo, seguendo i principi contenuti nella delega, nei prossimi mesi, avrà l'opportunità di cambiare radicalmente il rapporto tra fisco e cittadini ed eliminare l'odiosa percezione di un sistema fiscale troppo opprimente, a volte irrazionale o, addirittura, punitivo".
Chiede invece "come farete a scrivere i decreti attuativi nei prossimi 24 mesi?" Bruno Tabacci (Pd - Idp)." Se l'esempio è quello dei 16 miliardi del Pnrr, poveri noi. Hanno messo sull'avviso il Parlamento sia la Banca d'Italia che l'Ufficio parlamentare di bilancio, inascoltati; anzi vi è stato qualche peggioramento nel passaggio parlamentare. Così come voluti dal Governo e dalla maggioranza, molti degli interventi previsti comporteranno perdite di gettito. Una riforma così importante per la ripresa dello sviluppo del Paese, in presenza degli evidenti vincoli di finanza pubblica, dovrebbe avere come obiettivo quello di costruire una diversa ripartizione del prelievo complessivo; l'equità richiama un'equazione molto semplice, si tratta di ridurre il prelievo sui contribuenti in regola recuperando risorse dal contrasto all'evasione".
"Questa delega fiscale è, in realtà, una non delega", secondo Maria Cecilia Guerra (Pd - Idp). "Promette sgravi fiscali di un'entità tale che, se realizzati, renderebbero insostenibile il nostro sistema di welfare e comprometterebbero alcune delle funzioni fondamentali dello Stato."
Agli interventi dell'opposizione risponde il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, sottolineando che "si tratta di un testo che ritengo possa veramente rappresentare una svolta nel nostro sistema tributario. Per vedere se si fa effettivamente la storia", aggiunge, "dobbiamo sottoporre questo nostro testo all'esame di chi, effettivamente ogni giorno, quotidianamente, vive il diritto tributario e tra questi abbiamo ascoltato il mondo dell'accademia e il mondo dei docenti universitari di diritto tributario e tutti hanno espresso un grande apprezzamento su questo impianto. Abbiamo ascoltato il mondo delle professioni, i dottori commercialisti, gli avvocati, i consulenti del lavoro e tutti hanno espresso unanime apprezzamento sull'impianto di questa riforma. Abbiamo ascoltato le categorie, le categorie imprenditoriali, le categorie del mondo delle imprese. Abbiamo sentito tutti e tutti hanno detto: avete costruito un qualcosa che veramente dà una svolta al sistema tributario".