"Nulla da osservare", da parte dei tecnici del Servizio del bilancio del Senato, alle disposizioni contenute nel Dl fiscale che definisce gli stanziamenti per la lotteria degli scontrini dal 2021 al 2023, "nel presupposto che la leggera modifica della ripartizione delle risorse disponibili rifletta dati di consuntivo o comunque altamente attendibili, dai quali è possibile evincere l'ammontare delle spese amministrative e di comunicazione". Tuttavia, "premesso che l'espunzione della previsione citata al comma 3 di per sé non preclude l'utilizzo delle somme in questione per il pagamento degli incarichi qui indicati, potendo comunque la loro attribuzione e prosecuzione rientrare nell'ambito dell'attività gestionale, che resta ovviamente confermata in capo al Mef, andrebbe fornito un chiarimento circa la situazione inerente ai 6 incarichi di collaborazione qui richiamati", sottolineanno i tecnici di Palazzo Madama nelle note di lettura del decreto.
Per quanto riguarda l'articolo 5, "il comma 1 destina le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 119 del 2018 (per la lotteria dei corrispettivi), pari complessivamente a 56 milioni euro a decorrere dal 2021:
a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023, all’attribuzione dei premi di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 (relativi alla cd. lotteria degli scontrini, spettanti ai consumatori risultati vincitori e agli esercenti delle transazioni economiche relative alle vincite, finora previsti nella misura di 45 milioni di euro annui);
b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
Il comma 2, riporta il Servizio parlamentare, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
Il comma 3, sostituendo l’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, conferma che per l’esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis (si tratta delle somme di cui al sopra citato comma 542, interamente destinate, per il solo 2020, alla spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini) sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, espungendo però la precedente, ulteriore previsione, ai sensi della quale nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.
Il comma 4, modificando con decorrenza 1° gennaio 2021 l’articolo 18, comma 2, del decretolegge n. 119 del 2018, destina, in coerenza con quanto sopra riportato, le risorse del Fondo non più soltanto alle spese amministrative connesse alla lotteria, ma anche a quelle di comunicazione e ai premi.
L'AUDIZIONE DI ADM - Sul tema si è espresso anche l'avvocato Paolo Valerio, a capo dell'Ufficio predisposizione normativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel corso dell'audizione sul Decreto Fiscale da parte delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato.
Valerio ha sottolineato che i circa 11 milioni annui per la lotteria degli scontrini, già stanziati per spese amministrative e di comunicazione, "saranno gestiti non più dal Ministero dell'Economia, ma dalle Agenzie fiscali".
Questa iniziativa è "coerente" con la missione assegnata alle Agenzie fiscali, "non solo perchè le attività di promozione rientrano a pieno titolo nell'ambito dei compiti istituzionali loro affidati, ma anche perchè occorre difendere e rafforzare il modello di regolazione dei rapporti tra Mef e Agenzie fiscali" secondo cui "l'Agenzia si impegna con lo Stato e con il Mef a raggiungere determinati obiettivi, per il conseguimento dei quali l'autonomia operativa - anche nel settore della comunicazione - costituisce un impresciendibile punto di snodo di quel rapporto sinergico tra indirizzo politico e autonomia di gestione, che trova poi nelle convenzioni triennali il suo fondamentale strumento di collegamento".