Durigon: 'Apparecchi trattenimento, no a canoni demanio marittimo'
Durigon (Mef) risponde all'interrogazione di Nardi (Pd) sul 'Regime di tassazione per l’utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti'.
Scritto da Redazione
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che non li considera "spettacoli viaggianti", gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento sono esclusi dalla disciplina di cui all’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – il cui comma 4, ha stabilito che dal "1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 2.500 euro'” .
Lo chiarisce il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, in risposta ad un'interrogazione presentata dalla deputata Martina Nardi (Partito democratico) sul “Regime di tassazione per l’utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti” e discussa nella seduta di ieri, 16 giugno, della commissione Finanze della Camera.
Secondo l’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 infatti sono “considerati 'spettacoli viaggianti' le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”.
L'INTERROGAZIONE DI NARDI - Nella sua interrogazione, Nardi chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per stabilire una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, per le attività dello spettacolo viaggiante nell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime, sottolineando che il decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale - rischia di penalizzare fortemente altre attività che rientrano comunque nei nuovi limiti di spesa fissati per legge, come ad esempio gli esercenti di spettacoli viaggianti che sarebbero ad oggi costretti a versare 2.500 euro paradossalmente anche per l’installazione sul lungomare di una piccola giostra”. Per poi richiamare l’articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 secondo cui “per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale” e che, in riferimento a quest’ultima disposizione, l’Agenzia del demanio avrebbe chiarito che la legge n. 337 del 1968 “intendeva assimilare alle tariffe del suolo pubblico solo le tariffe del demanio comunale e non marittimo”.