skin
Menu

Emilia Romagna, Lega: 'Cambiare la legge sul gioco, ecco come'

08 giugno 2022 - 13:24

In Emilia Romagna la Lega propone una serie di modifiche alla legge sul gioco del 2013, in seno all'approvazione del Refit. Ecco il testo integrale degli emendamenti presentati.

Scritto da Fm

Dopo tanti mesi di silenzio, all'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna si torna a parlare di una possibile modifica della legge sul gioco approvata nel 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate".
L'occasione è offerta da una serie di emendamenti al Refit, "Disposizioni collegate alla legge europea 2022 – abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali", presentati dai consiglieri regionali della Lega.

GiocoNews è in grado di anticipare il testo integrale degli emendamenti, che vanno a ritoccare il distanziometro regionale per le attività di gioco e ad eliminare il divieto di accesso alle ticket redemption per i minorenni.

Le modifiche riguardano tutte l'articolo 6, relativo ad apertura ed esercizio dell'attività.
Di seguito, ecco cosa propone la Lega: "All’art. 6 al comma 2bis, sostituire le parole 'in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve 'con le parole 'in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti'; sostituire le parole 'gli istituti scolastici di ogni ordine e grado' con le parole 'gli istituti scolastici d'istruzione secondaria e le università'; sostituire le parole 'i luoghi di culto, impianti sportivi' con le parole 'gli istituti di credito, sportelli Atm e servizi di trasferimento denaro'; sostituire le parole 'luoghi di aggregazione giovanile e oratori' con le parole 'gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie'; al comma 8bis, dopo le parole 'è vietato consentire ai minori', inserire il periodo 'in assenza di genitori o altra persona esercitante la tutela, l’amministrazione o comunque la custodia, anche temporanea, dei minori stessi'".
COSA PREVEDE IL TESTO VIGENTE - L'articolo 6 in questione, nel testo coordinato, attualmente prevede: "1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 189 del 2012 Sito esterno, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis.
2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 Sito esterno, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
2 quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.
2 sexies. È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 Sito esterno, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette.
2 septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni: a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro; b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 Sito esterno, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni; c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro; d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.
2 octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.
3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.
3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle Ausl sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.
5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 2.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.
8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).
8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis".

Articoli correlati