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Legge di riordino Piemonte: ecco il testo integrale con le nuove norme sul gioco

14 marzo 2023 - 10:34

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale 2022. Nel dettaglio gli articoli dedicati al gioco con le relative note esplicative.

Scritto da Fm
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A circa due settimane dalla sua approvazione da parte del Consiglio del Piemonte, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione il testo della “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022”, che interviene anche in materia di gioco pubblico.

Nella legge regionale – rubricata come la numero 3 del 9 marzo 2023 – i riferimenti al gioco sono presenti negli articoli 32, 33 e 34, e poi negli articoli 105, 106 e 107, che vanno tutti a ritoccare la legge approvata nell'estate 2021.

GLI ARTICOLI DEDICATI AL GIOCO – Ecco, di seguito, le parti della legge dedicate al gioco.

Capo VI - Disposizioni in materia di gioco d'azzardoArt. 31. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/2021) 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’) è sostituita dalla seguente: “d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.”. Art. 32. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 19/2021) 1. All’articolo 7, comma 2, della legge regionale 19/2021, dopo le parole “articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931” è inserita la seguente: “, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore”. Art. 33. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19/2021) 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2021 è sostituita dalla seguente: “e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze”.

Art. 105. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/2021) 1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’) le parole “e delle altre forze dell'ordine coinvolte” sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19/2021 è abrogato. Art. 106. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19/2021) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19/2021 è abrogata. Art. 107. (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 19/2021) 1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19/2021 è abrogato.

LE NOTE AGLI ARTICOLI – A illustrare il significato di questi articoli intervengono le note pubblicate in calce alla legge, che riportiamo qui di seguito.

Nota all’articolo 31 - Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 4 (Competenze della Regione) 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1: a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10; b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche; c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili; d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.” e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie; f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali; g) promuove le iniziative delle: 1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; 2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata; h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco. 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze. 4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare: a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line; b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino; c)a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione; d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.”. Nota all’articolo 32 - Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 7 (Prevenzione del GAP a tutela dei minori) 1. In osservanza di quanto previsto dall' articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto: a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo; b) nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 773/1931 ; c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. 2. È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. E', altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore. 3. Il titolare delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, così come previsto dall' articolo 9 quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 . 4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali. 5. Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell'ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 6. Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni on line, per computer e smartphone, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico e dalla dipendenza da gioco.”. Nota all’articolo 33 - Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 10 (Sezione tematica sul GAP presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche) 1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due volte all'anno. 2. La sezione tematica sul GAP è composta da: a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza; b) l'Assessore regionale alle politiche sociali e l'Assessore alla sanità; c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze; d) un rappresentante per ciascuna ASL; e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze; f) un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore; g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; h) un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte); i) un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D). 3. La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti: a) informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da GAP; b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1. 4. La partecipazione alla sezione tematica sul GAP è a titolo gratuito.”.

Nota all’articolo 105 - Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 4 (Competenze della Regione) 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1: a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10; b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche; c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili; d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall'articolo 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività; e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie; f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali; g) promuove le iniziative delle: 1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; [2) .] abrogato; h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco. 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze. 4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare: a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line; b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino; c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione; d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.”. Nota all’articolo 106 - Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 6 (Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare: a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a: 1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie; 2) informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; 3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; [b) .] abrogato; c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio; d) assistenza e consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. 2. Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e raccolte in un report messo a disposizione del Consiglio regionale, qualora ne faccia richiesta.”. Nota all’articolo 107 - Il testo dell’articolo 14 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 14 (Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata) 1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento), le seguenti attività: a) la realizzazione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico; b) la diffusione della cultura dell'utilizzo corretto e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari; c) la realizzazione, d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, di campagne di informazione e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico. [2. ] abrogato.”.

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