Possibili cambiamenti in vista per la normativa sul gioco della Sicilia.
Dopo che il Governo nazionale ha deciso di impugnare la legge n. 18 del 21 luglio 2021 “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24” - che ha disposto l'eliminazione del distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila) per le attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sul gioco del 2020 – per l'incostituzionalità di alcune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, e l'intenzione manifestata dalla Regione di resistere in giudizio davanti alla Corte costituzionale, i deputati regionali di Forza Italia Tommaso Calderone e Riccardo Savona hanno infatti depositato il disegno di legge “Modifiche all'art. 6 della Legge Regionale n. 24 del 21 ottobre 2020”, assegnato per l'esame alla commissione Salute.
Come si legge nel testo, il disegno di legge si “prefigge la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative giuridiche degli imprenditori, già autorizzati alla raccolta delle scommesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, nel caso di stipula di un nuovo contratto, previa verifica in capo al nuovo concessionario di tutti i requisiti previsti dalla legge anche in materia di Pubblica sicurezza, nel caso di risoluzione o rescissione di quello precedente e di voltura della licenza”.
IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE - Ecco, di seguito il testo del Ddl proposto dai deputati siciliani di Forza Italia.
“Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
1. La lettera a), del comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.
2. All'art. 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma: 9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipula di un nuovo contrattoda parte dell'originario contraente, già autorizzato alla raccolta delle scommesse, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione, previa verifica in capo al nuovo concessionario di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche in materia di Pubblica sicurezza. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
3. Il nuovo concessionario, ai fini della presente legge, non deve esclusivamente osservare le distanze previste dalla legge vigente in quanto concessione già esistente.
4. La licenza al concessionario per discendenza sarà rilasciata in osservanza delle norme del Testo unico di pubblica sicurezza.
Art. 2. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione”.