Giornata di varo, da parte del consiglio dei ministri, del disegno di legge di bilancio per il 2022, quella di oggi 28 ottobre.
"Questa è una legge espansiva, che accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l'azione economica di questo governo. Si agisce sia sulla domanda ma anche molto sull'offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti", afferma il premier Mario Draghi nella conferenza stampa che segue il varo della Manovra.
E nel testo approdato a Palazzo Chigi, una Manovra da 30 miliardi di euro, figurano già, in attesa delle eventuali disposizioni che saranno inserite durante i lavori parlamentari, delle misure in materia di gioco: principalmente a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si vedono confermare l'attribuzione di entrate erariali dai giochi. Inoltre si ribadisce, come tutti gli anni, la competenza del ministero dell'Economia e delle Finanze nell'adeguare gli stanziamenti per pagare premi e vincite per concorsi, scommesse e lotterie. Ribadita anche, per quanto riguarda il ministero delle Politiche agricole, la determinazione delle somme da destinare alle corse ippiche.
LE DISPOSIZIONI SU TRENTO E BOLZANO - Dei 185 di cui si compone il disegno di legge, uno, il 141, è relativo all'Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevede che agli enti arrivino risorse erariali dal settore, così come del resto anche il decreto fiscale, in fase di esame in Senato, prevede che per il 2021 arrivino loro 50 milioni di euro dal gioco.
La norma inserita nella Manovra prevede, tra l'altro, che "Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera g), dell’articolo 75, dopo le parole: 'o di altri enti pubblici' sono inserite le seguenti: '; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale'".
Inoltre, "Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 2, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale".
LE COMPETENZE DEL MEF - Nella "Sezione II – Stati di previsione", all'articolo 167 "(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)" al punto 16, si legge che: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni".
LE DISPOSIZIONI SUL MIPAAF - Infine (per ora) all'articolo 182, tra le "Disposizioni diverse" al punto n.15 di legge che "Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004".