L'Aula del Senato procede con l'esame del Disegno di legge di Bilancio 2024 (A.S. 926). Oggi, venerdì 22 dicembre, sono attese le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del Ddl (prevista la diretta Rai). L'obiettivo è arrivare oggi al voto dell'Aula del Senato, per ottenere il via libera definitivo fra Natale e Capodanno.
Nella giornata di ieri, 21 dicembre, è stata invece affrontata la seconda parte del testo, con l'approvazione degli articoli della Sezione 2, dal n. 90 al 109, con i relativi emendamenti.
Tra questi articoli, come abbiamo già riportato, ci sono alcuni riferimenti al gioco.
L'articolo 91, al punto 17., dispone che "il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni".
L'articolo 102, che, al punto 5., dispone che "il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 'Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale', istituito nel programma 'Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione', nell'ambito della missione 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".
Nell'articolo 108, invece, il punto 16., dispone che "le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004".