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Manovra 2025, nove emendamenti su giochi e ippica segnalati per l'esame

21 novembre 2024 - 09:20

Solo pochi emendamenti sul gioco e sull'ippica al disegno di legge di Bilancio per il 2025 segnalati per l'esame, opposizioni insistono sul rifinanziamento del Fondo per il contrasto al Gap.

Scritto da Amr

Alcuni non hanno superato il vaglio di ammissibilità e gli eventuali ricorsi non sono stati accolti.

Per altri, la "scure" è arrivata dalla procedura di segnalazione, con la quale i vari gruppi indicano gli emendamenti che saranno effettivamente esaminati e vagliati dalla commissione Bilancio della Camera, incaricata in sede referente dell'esame del disegno di legge di Bilancio per il 2025.

Sono dunque soltanto nove gli emendamenti sul gioco e sull'ippica segnalati e che andranno in esame, fatta salva, visto che la mole complessiva resta elevata, che si proceda a una sorta di super-segnalazione, che ne sfrondi ulteriormente il numero rendendo ovviamente più agevole il lavoro della commissione.

Vediamo dunque quali sono:

ARTICOLO 12

Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
* 12.3. Mantovani, Trancassini (FdI)
* 12.4. Pella, Cannizzaro (FI)

Il testo originario della Manovra, che in questo comma dell'articolo 3 si riferisce al montepremi delle cartelle del bingo, così recita: 3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».

 

ARTICOLO 66

Sopprimerlo.

* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli. * 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.

Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico). 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. 66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo; b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. * 66.14. Roggiani. * 66.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi. Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ** 66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti. ** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian. ** 66.19. De Bertoldi, Steger.

L'articolo 66 del disegno di legge è dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze e prevede la "sostituzione" del Fondo e dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco patologico con un Fondo e un Osservatorio dedicati alle patologie da dipendenze tout court.

ARTICOLO 82

Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche) 1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: « l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo. ».

2. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. »; b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: « 29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento. ». Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: –500.000; 2026: –500.000; 2027:–500.000. 82.0213. Malaguti.
 

 

 

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