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Manovra di bilancio: gioco, Governo proroga tutte le concessioni al 31 dicembre 2024

19 dicembre 2022 - 10:03

Arriva l'emendamento del Governo alla Manovra di bilancio che proroga tutte le concessioni del gioco, dalle slot all'online, al 31 dicembre 2024. Ecco il testo integrale e la relazione tecnica.

Scritto da Fm

È un lunedì di lavoro febbrile e di trattative quello appena iniziato alla Camera dei deputati, per individuare gli emendamenti, di maggioranza e opposizione, che potranno entrare nella Manovra di bilancio, prevista all'esame dell'Aula da martedì 20 dicembre.

Il confronto in commissione Bilancio non si è fermato nel weekend appena trascorso, durante il quale il Governo ha finalmente presentato l'atteso emendamento sulla proroga delle concessioni per il gioco, tutte allineate al  31 dicembre 2024, come anticipato nei giorni scorsi, andando a emendare l'articolo 30 del disegno di legge di Bilancio, che nella versione originaria  prorogava a fine 2023 "solo" quelle online. 

L'emendamento governativo – il numero 4.1000 – recita “h) All'articolo 30: a) nel comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole 'fino al 31 dicembre 2023' con le seguenti: 'fino al 31 dicembre 2024'; 2) all'ultimo periodo, sostituire le parole da 'ed è versato' a 'dell'anno 2023' con le seguenti: 'ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno'; b) dopo il comma 1, inserire il seguente: '1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del Tulps, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del Tulps, maggiorato del 15 cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 percento, entro il 15 luglio dell'anno 2024. d) con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe”.

 

LA RELAZIONE TECNICA  Ecco quanto si legge nella relazione tecnica allegata all'emendamento governativo. “Modifiche all'articolo 30 La disposizione, con la lettera a), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022.
Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la proroga di un ulteriore anno delle predette concessioni determina, per l'anno 2024, un incremento delle entrate erariali pari a 3.602.238,10, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica della norma originaria per l'anno 2023.
Con la lettera b), si dispone invece la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.
Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle predette concessioni, si evidenzia quanto segue.
Per quanto concerne il bingo, si osserva che tutte le concessioni del gioco del Bingo operano in regime di proroga dei propri titoli abilitativi in forza della norma contenuta nell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito la misura del canone mensile di proroga in euro 2.800 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore a quindici giorni e in euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni. Detti importi sono stati modificati, rispettivamente, in euro 5.000 ed euro 2.500 dal comma 934 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, di euro 7.500 ed euro 3.500 dal comma 1047, dell'articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Alla luce dei nuovi parametri normativi, i maggiori introiti sono quelli indicati come segue (in euro).Tanto per il 2023 come per il 2024 il numero delle concessioni è 185, il canone mensile per concessione è di 7500 euro, il canone totale è 67500 per il 2023 e 90mila per il 2024, l'importo totale è rispettivamente di 12.487.500 e di 16.650.000. Applicando la maggiorazione del 15 percento, i maggiori introiti sono pari a euro 14.360.625 per il 2023 e 19.147.500 per il 2024.
Per quanto concerne il gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la disposizione e volta a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine delle concessioni per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in scadenza il 29 giugno 2023, chiedendo come corrispettivo ai concessionari il pagamento, in quota proporzionale agli anni di proroga, dei diritti e dei corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi.
La convenzione vigente per la concessione degli apparecchi da intrattenimento non prevede alcun onere da corrispondere per la concessione originaria, né alcun contributo iniziale di concessione o corresponsione dovuta ad altro titolo in sede di affidamento della concessione.
In questo caso, quindi, ai fini della proroga si prevede il pagamento di un corrispettivo definito, per quanto riguarda la gara Adi, calcolando il corrispettivo unitario pagato per nulla osta di esercizio degli apparecchi Awp e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi Vlt proporzionato alla durata della proroga.
Ne deriva che per stimare il gettito derivante dalla proposta in oggetto occorre fare riferimento al numero di diritti Vlt (i.e. autorizzazione all'installazione di un apparecchio Vlt) ed il nullaosta di esercizio per Awp posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022.
Il diritto Vlt è rilasciato al concessionario previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro. Tale autorizzazione conferisce al concessionario il diritto all'installazione dell'apparecchio Vlt per l'intera durata della concessione. In tale caso, quindi, occorrerà moltiplicare il numero di diritti Vlt attualmente rilasciati, per il corrispettivo previsto dalla legge, dividendolo per il numero di mesi per il quale è concessa la proroga.
Prendendo a riferimento il numero di diritti Vlt rilasciati al 13 ottobre 2022 pari a 61.737, il gettito totale stimato per i soli diritti Vlt, considerati i 18 mesi di proroga, sarebbe pari a 154,3 milioni di euro [(15.000 x 61737) / 108 x 18, di cui 51,4 milioni di euro sul 2023 e 102,9 milioni di euro sul 2024. Applicando la maggiorazione del 15 percento, il gettito stimato sarebbe pari a 59,11 milioni di euro sul 2023 e 118,34 milioni di euro sul 2024.
Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi Awp, invece, è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il termine della concessione provocherebbe la decadenza di tutti i nulla osta che, pertanto, dovrebbero essere nuovamente rilasciati per tutti gli apparecchi in esercizio. Il corrispettivo per i nulla osta di esercizio è fissato in 100 euro, mentre il numero massimo di apparecchi Awp in esercizio è fissato dalla legge in 265.000 unita. Al 31 ottobre, pero, il numero di apparecchi muniti di nulla osta validi, in esercizio o in magazzino, erano pari a 252.000. Ne deriva che, per effetto dell'emendamento, i concessionari dovrebbero versare per gli apparecchi Awp un corrispettivo pari a 25,2 milioni di euro.
Per quanto concerne infine la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, la norma in esame ha ad oggetto la proroga, sino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta delle scommesse, in scadenza il 30 giugno 2024. La norma prevede altresì che i concessionari sostengano oneri calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e siano versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 percento, entro il 15 luglio dell'anno 2024. Al riguardo, si evidenzia che la misura degli oneri concessori è indicata dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato, dapprima, dall'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124. In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In particolare, in base alla vigente previsione normativa di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che stabilisce la scadenza delle concessioni al 30 giugno 2024, viene stimato un introito derivante dalla proroga in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, per il 2022 di euro 30.952.500, per il 2023 di euro 61.905.000 e per il 2024 di euro 30.952.500.
Premesso quanto sopra, con la previsione di una scadenza delle concessioni prorogata al 31 dicembre 2024 si prevede un introito ulteriore per l'intero 2024 di euro 35.595.375 (euro 30.952.500 maggiorato del 15 percento).

 

Pertanto, i maggiori introiti derivanti dalla disposizione in esame sono indicati nella tabella.
 

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