Manovra, emendamenti su Preu e bingo tra gli accantonati
Nel corso dell'esame della Manovra in commissione Bilancio alla Camera accantonati gli emendamenti di Marattin (Gruppo misto) sull'incremento del Preu e Mantovani (FdI), sul bingo.
È ripreso nella giornata di ieri, 10 dicembre, l’esame del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis Governo), in commissione Bilancio alla Camera dei deputati, dopo l'ultimo rinvio, nella seduta del 4 dicembre 2024.
Nel corso della seduta sono stati esaminati i primi emendamenti alla Manovra, tra i quali anche un paio di quelli relativi al mondo del gioco.
Uno dei relatori, Silvana Andreina Comaroli (Lega), inizialmente formula un invito al ritiro per l’articolo aggiuntivo Marattin 4.02, relativo all'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi. Proprio in merito a questo emendamento, tuttavia, il sottosegretario Federico Freni, presente alla seduta, propone l'accantonamento, e i relatori finiscono per concordare su questa proposta.
L’articolo aggiuntivo Marattin 4.02 verrà dunque esaminato in un secondo momento.
Accantonamento anche per gli identici emendamenti Mantovani 12.3 e Pella 12.4, sul gioco del Bingo, che figuravano tra i cosiddetti "supersegnalati".
Gli altri emendamenti sul gioco, per il momento, non sono stati citati, e restano dunque ancora in attesa di esame. Al termine della seduta il presidente, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI), ricordando l'imminenza dell’avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di oggi, 11 dicembre.
Lo stesso presidente annuncia che, nel corso di un vertice dei leader della maggioranza a Palazzo Chigi, sono state concordate delle correzioni al Ddl bilancio, delle quali tuttavia non conosciamo i contenuti, che sono attese nella giornata di domani, giovedì 12 dicembre, in commissione Bilancio della Camera.
Questi i testi dei due emendamenti citati nel corso della votazione di ieri:
ARTICOLO 4
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modifiche all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) 1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « nella misura del 26 per cento » sono inserite le seguenti: « , per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni »; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investi mento, ovvero dall’undicesimo. 1-ter. Nei casi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati appli cano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell’investimento l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1 ». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin.
ARTICOLO 12
Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
* 12.3. Mantovani, Trancassini (FdI)
Per comprenderlo è necessario ricordare il testo originario della Manovra, che in questo comma dell'articolo 3 si riferisce al montepremi delle cartelle del bingo, così recita: 3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.".
Di seguito i testi degli altri emendamenti relativi al mondo del gioco e dell'ippica che ad oggi restano tra quelli che saranno sottoposti ad esame:
ARTICOLO 66
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian.
Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico). 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. 66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
L'articolo 66 del disegno di legge è dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze e prevede la "sostituzione" del Fondo e dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco patologico con un Fondo e un Osservatorio dedicati alle patologie da dipendenze tout court.
ARTICOLO 82
Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche) 1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: « l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo. ».
2. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. »; b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: « 29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento. ». Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: –500.000; 2026: –500.000; 2027:–500.000. 82.0213. Malaguti.
Restano ancora valide pure le proposte emendative aggiunte in un secondo momento, che i partiti di opposizione hanno voluto aggiungere a quelle segnalate non accettando la logica, voluta dal governo, delle proposte supersegnalate. Tra questi, oltre al già citato Marattin 4.02, troviamo:
ARTICOLO 30
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis. (Ripristino del Reddito di cittadinanza) 1. È istituito, per gli anni 2025 e 2026, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato « Rdc », quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. 3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del per- messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo. 4. Ai fini dell’accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute. 7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. 8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE. 9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste. 11. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricor- rano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. 13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui. 15. L’integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui. 17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. 20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla deter- minazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2025 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS secondo modalità definite dall’Istituto. 21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio. 23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo. 24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi. 26. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta. 27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. 28. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale essendo inteso che tale per- corso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di for- mazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, princìpi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46. 31. La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile. 32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l’impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne ter- minato la fruizione da non più di un anno; c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 33. Sono altresì resi noti ai centri per l’impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 34. Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale. 35. L’invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l’impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34. 36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro. 37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio; 2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro; 3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 38; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38. 38. La congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti: a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta; b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta; c) è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta; d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell’ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario; e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 39. Le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua. 40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a per- cepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE. 41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni. 43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubor- dinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni. 45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza. 48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall’articolo 13, comma 9, della citata legge 30 marzo 2001, n. 152. Con provvedimento dell’INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. 49. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. 50. L’esito delle verifiche è comunicato dai comuni all’INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall’eventuale corresponsione delle somme non dovute. 51. Resta salva, in capo all’INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. 53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato. 54. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati. 55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni. 56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva. 58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. 59. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non si presenta presso il centro per l’impiego entro il termine da questo fissato; b) non sottoscrive il Patto per il lavoro; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile; f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore; g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. 61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione; c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale; d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 64. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 65. I centri per l’impiego e i comuni, nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell’accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adot tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. 69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l’erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto. 70. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 72. Ai fini dell’erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze denominato « Fondo per il ripristino di Rdc ». 73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate. Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 4,4 miliardi di euro per l’anno 2027 e in 3,8 miliardi di euro per l’anno 2028, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni: dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune) 1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato « Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune » finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l’aumento delle pensioni di anzianità. 2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all’articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all’estero. 5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni: a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento; b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento; c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento; d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento. 6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. 7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.; dopo l’articolo 3, aggiungere i seguenti: Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di imposta straor- dinaria calcolata sull’incremento del mar- gine di interesse) 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024. 2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »; b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »; c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coincidente con l’anno solare effettuano il ver- samento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »; e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »; f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: « 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025. »; g) il comma 7 è abrogato. Art. 3-ter. (Disposizioni in materia di imposta straor- dinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) 1. In considerazione dell’eccezionale redditività dell’attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un’imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un’imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro: a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023. 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all’Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell’eventuale versamento dovuto e una ricevuta del ver- samento effettuato. 4. Con circolare dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l’adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l’Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 6. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026. 7. Per i versamenti dell’imposta straor- dinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.; all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».; all’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.; dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: Art. 8-bis. (Disposizioni in materia di monopolio della cannabis) 1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il titolo II è inserito il seguente: « TITOLO II-bis MONOPOLIO DELLA CANNABIS Art. 63-bis. (Oggetto del monopolio) 1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Art. 63-ter. (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali) 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis. Art. 63-quater. (Provvista personale) 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato. Art. 63-quinquies. (Licenza di coltivazione della cannabis) 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico. Art. 63-sexies. (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati) 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del ter- ritorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale. Art. 63-septies. (Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando. Art. 63-octies. (Disciplina applicabile) 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III. »; b) al titolo della legge, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati. »; all’articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: 7-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro ». 7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall’anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
30.014. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto, Tucci.
ARTICOLO 73
Art. 73-bis. (Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese) 1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impie ghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell’esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d’imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d’imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro. 3. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l’ulteriore fusione, dell’impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi. 4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo. 5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine — 274 — di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiun gimento dell’importo di 1.000 milioni di euro.
73.05. Marattin.
ARTICOLO 82
Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente: Art. 82-bis. (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura interventi assicurativi) 1. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2025. Conseguentemente: alla Tabella B, voce: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: -5.000.000; allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovra nità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni: 2025: CP: -10.000.000; CS: -10.000.000.
82.0214. Mattia, Cerreto.
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