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Manovra in Aula alla Camera: ridefinita tassa su scommesse

19 dicembre 2024 - 10:03

Il testo approda in Aula, con le nuove misure per il gioco introdotte dagli emendamenti di governo e relatori. Corsa contro il tempo per il sì e il passaggio al Senato, e il governo pone la fiducia.

Scritto da Daniele Duso

Foto tratta dal profilo Instagram della Camera

"Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche."

Lo spiega il dossier (redatto per agevolare l'esame parlamentare) sul quadro di sintesi degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. 2112-bis-A), il cui testo approda oggi, giovedì 19 dicembre, in Aula alla Camera dopo il via libera da parte della commissione Bilancio. L'obiettivo del governo è che si arrivi alla sua approvazione entro venerdì 20. Poi il passaggio in corsa al Senato, per l’ok definitivo, che con le festività natalizie di mezzo quasi sicuramente non arriverà prima del 28 dicembre, proprio a causa dei ritardi accumulati a Montecitorio.

Nel corso della seduta interviene il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Cirianiponendo la fiducia sulla manovra, che si è scusato personalmente e a nome del governo "per il ritardo con cui stamane sono iniziati i lavori" parlamentari.

Come anticipato nella giornata di ieri, 18 dicembre, dalla commissione Bilancio della Camera è arrivato il via libera a tutte le proposte emendative presentate da governo e relatori relativamente al settore del gioco. Entrano dunque nel testo che approderà in Aula alla Camera gli emendamenti 2.62, dei relatori, che ridefinisce la tassazione su scommesse e giochi a pronostico, e in particolare il corposissimo 38.097, del governo, che tratta anche il tema del Fondo per le dipendenze patologiche, tra le quali quella da gioco.

Spiegando i principali interventi del Ddl presentato alla Camera dal governo, il dossier sul quadro di sintesi degli interventi spiega che in particolare, "il disegno di legge di bilancio prevede: la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri, regime forfetario, assegnazione agevolata di beni ai soci e imposte ipotecarie. Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote Irpef e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti."

Nello specifico riporta che "le misure in materia di giochi sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica."

Entra più nel dettaglio un secondo dossier che presenta la "sintesi degli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio", che articolo per articolo riporta tutte modifice apportate nel passaggio in commissione.

Le riportiamo per completezza d'informazione:

Articolo 12 – Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di Bingo

12.3 NF, Mantovani (FdI) e 12.4 NF, Pella (FI). Sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 che modifica il comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di prelievo erariale sul gioco del bingo, di montepremi e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo di montepremi del bingo nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (in luogo dell’originaria previsione del 75 per cento), ferma restando la misura minima pari al 70 per cento.

2.62 Relatori. Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998. Il comma 3-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota della suddetta imposta è determinata nelle seguenti misure: a) 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per: - giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; - gioco del bingo a distanza; b) 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006. Il comma 3-ter interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa (di cui agli articoli 4, comma 3, del D.P.R. n. 169 del 1998 e 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017), stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure: - 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento); - 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento). Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Articolo 66

38.097 Governo. Modifica l’articolo 66, riguardante la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, prevedendo in primo luogo l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro a decorrere dal 2025, ripartito tre le Regioni sulla base di critreri definiti con decreto del Ministro della salute da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni. In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024, L. n. 107/2024 - del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene poi autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze. A decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra). Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. della salute. Nel confermare la soppressione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene stabilito che i compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato. Viene confermata l’abrogazione del comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Viene confermata anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico. A seguito delle descritte modifiche il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Articolo 82

82.0213 NF, Malaguti (FdI). Inserisce l’articolo 82-bis, il quale prevede: - al comma 1 norme in materia di regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell’ippica. In particolare, Il comma 1, lettera a), inserendo la nuova lettera l-bis) all’articolo 50, comma 1, del Tuir, riconduce tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante. Il comma 1, lettera b), aggiungendo la lettera d-bis.1) all’articolo 52, comma 1, del Tuir, dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro. - al comma 2 reca norme per l’iscrizione Gestione separata Inps degli addetti alle corse ippiche. In particolare, prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di iscrizione presso la Gestione separata Inps degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive (iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante). Per i predetti soggetti il contributo alla Gestione è dovuto – per un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi a tale titolo percepiti. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. Viene altresì specificato che l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente e che sul medesimo imponibile sono applicate le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: –1.570.000; 2026: –1.650.000; 2027: –1.660.000.

 

Rigida la posizione dell'opposizione, espressa nella Relazione di minoranza sottoscritta dai deputati Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi e Stumpo (Pd - Idp). L'opposizione trova sconcertante "l’abrogazione dell’Osservatorio per il contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo, istituito nel 2019, che fino ad ora svolgeva un ruolo cruciale nella raccolta di dati e nella formulazione di strategie per limitare la diffusione del gioco patologico a favore di un organismo che, secondo molti esperti, sarà meno incisivo; inoltre, la manovra prevede anche la soppressione del Fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico, istituito nel 2015, il cui scopo era finanziare interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle per- sone affette da dipendenza da gioco. Al suo posto, verrà creato un « Fondo per le Dipendenze Patologiche » (Fdp), con una dotazione annua di 44 milioni di euro. Cifra considerevolmente inferiore rispetto alle risorse richieste dalle associazioni di settore sebbene il nuovo fondo copra una gamma più ampia di dipendenze (non solo il gioco, ma anche alcol, droghe e altre forme di dipendenza), indebolendo così gli interventi specifici per il gioco d’azzardo, già in difficoltà; la legge di bilancio, anziché rafforzare le tutele, sembra offrire un’attenzione superficiale a un problema sociale in rapida crescita, rischiando di lasciare senza un supporto adeguato chi soffre di dipendenze. In assenza di un controllo rigoroso e di investimenti mirati, la dipendenza da gioco d’azzardo rischia di continuare a espandersi, con conseguenze gravi per la salute pubblica e per la società italiana."

Anche nella relazione di minoranza targata Movimento 5 Stelle, a firma dei deputati Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi e Di Lauro, viene sottolineato il fatto che "particolarmente critico è poi l’inter- vento che il provvedimento all’esame compie su chi è vittima del gioco d’azzardo patologico laddove interviene in materia di gioco, incrementando dal 2025 il montepremi, prorogando nuovamente le concessioni in scadenza e introducendo dal 2025 un’estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto e andando a finanziare addirittura il Fondo per le emer- genze nazionali sulla pelle dei giocatori e delle loro famiglie", aggiungendo che "le « patologie da dipendenza » saranno dunque prive di confini rigidi e di corrispondenti e adeguate tutele in spregio alla lunga storia e lotta per classificarle adeguatamente e contrastarle nella maniera più appropriata; sparisce sia l’Osservatorio quale « organo consultivo del ministro della Salute per il contrasto al gioco d’azzardo » sia il finanziamento dedicato all’offerta di presa in carico terapeutica, assistenziale e di prevenzione per le dipendenze da gambling; sparisce una grande conquista di civiltà."

 

GLI EMENDAMENTI PROPOSTI IN CONFERENZA UNIFICATA  Nella seduta del 18 dicembre, la Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere sui contenuti della legge di Bilancio, allegando osservazioni e proposte emendative anche in materia di gioco, e con un'importante puntualizzazione sul mancato riordino. Le riportiamo di seguito.

Art. 14 – Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza (Proposta sostitutiva)

All’articolo 14, primo comma, le parole “della persistente mancata intesa” sono sostituite dalle seguenti “del sistematico confronto”.

Relazione illustrativa

Il Tavolo Tecnico per la condivisione dei contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica, ai sensi dell’intesa rep. atti n. 6/CU del 25 gennaio 2024 tra il Governo, le Regioni e Province autonome, Anci e Unione province d'Italia, ha visto reiterate proposte da parte del Gruppo Tecnico sub-area Dipendenze. Il confronto è tutt’ora in corso, con il contributo anche degli Enti locali, e non sarebbe corretto addebitare a questi e alle Regioni la “persistente mancata intesa”, anche con riferimento al fatto che il Tavolo per lungo tempo non è stato convocato.

 

Art. 66 – Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta parzialmente ablativa)

All’articolo 66, comma 2, le parole “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è abrogato.”, sono soppresse.

Relazione illustrativa

L’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto l’istituzione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, ha trasferito presso il Ministero della salute l’Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.

Successivi Decreti Ministeriali hanno definito gli obiettivi, i compiti e la composizione dell’Osservatorio.

Con Decreto Interministeriale 30 gennaio 2023 è stato ricostituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’Osservatorio dura in carica tre anni. Considerato il percorso storico e la rilevanza delle attribuzioni assegnate all’Osservatorio è opportuno il suo mantenimento, preservandolo come organo consultivo indipendente specializzato nel monitoraggio, nella ricerca e nella prevenzione delle dipendenze da gioco d’azzardo, con capacità di elaborare misure scientifiche e di indirizzo per le politiche sociosanitarie, in un momento in cui la materia del gioco d’azzardo è oggetto di riordino nazionale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

 

Art. 66 bis – Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze comportamentali (Articolo aggiuntivo)

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:
1. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza comportamentale, con priorità al Disturbo da Gioco d’Azzardo.
2. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche comportamentali e in particolare alle persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche comportamentali (FDPC). Il fondo è ripartito tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
3. Dopo l’art. 5 comma 1 del decreto-legge 7 giugno 2024 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2024 n. 107 è inserito il seguente comma 1bis: In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di contrasto alle dipendenze patologiche per l’utilizzo dei Fondi di cui al comma 4 dell’articolo 66 e comma 3 dell’articolo 66 bis della presente Legge, è autorizzata l’acquisizione di unità di personale a tempo determinato presso i Servizi pubblici per le Dipendenze.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sulle dipendenze comportamentali, a partire dal Disturbo da Gioco d’Azzardo, con informazioni riguardanti l’impatto sulla salute, le misure ed azioni di prevenzione e di cura e riabilitazione attuate, i dati in materia di tutela della legalità, lo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, i volumi della raccolta, i risultati economici.

Relazione illustrativa

Rispetto ai commi 1 e 2: l’art. 66 della Legge di bilancio 2025 destina a parità di risorse, a tutte le dipendenze i fondi che attualmente sono finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione del solo Disturbo da Gioco d’Azzardo: è evidente che lo stesso volume di risorse non può essere sufficiente per rispondere ad un ventaglio molto più ampio di bisogni, e che inoltre, a parità di finanziamento e incremento delle finalità, non sarà possibile garantire la continuità delle attività in essere rivolte al gioco d’azzardo, che peraltro oltre alle Aziende Sanitarie coinvolgono in molti piani regionali anche altre istituzioni (in primo luogo i Comuni) ed il Privato Sociale Accreditato. La scelta di una più ampia destinazione delle risorse è condivisibile, ma prevedendo un corrispondente incremento del budget dedicato alla Quota finalizzata del Fondo sanitario indistinto e al Fondo vincolato istituito presso il Ministero della Salute. Naturalmente la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali deve costituire adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
Rispetto al comma 3: i limiti all’acquisizione di personale a tempo determinato attualmente vigenti possono essere superati ai fini di una efficace gestione dei Fondi di cui all’articolo 66 e 66 bis della presente Legge di bilancio.
Rispetto al comma 4: A fronte di una situazione in costante e drammatica evoluzione per quanto concerne la dimensione sociale e sociosanitaria del Gioco d’Azzardo Patologico e delle altre dipendenze comportamentali, il Parlamento deve essere opportunamente informato.

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