Sono molti i richiami al gioco all'interno del dossier pubblicato dal Servizio Bilancio dello Stato pubblica sui Profili finanziari, nel quale vengono presentate le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge.
Il documento, che analizza la Manovra punto per punto, in merito all'articolo 12 ricorda che "le norme dispongono, al comma 1, che la predetta lettera a) (concernente, come sopra visto, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi applicabile ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza) si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Il comma 2 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo prorogate nelle more dello svolgimento di una gara.15 Infine, il comma 3 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”): a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resta fissata al 70percento (come già previsto a legislazione vigente, vedi sopra il paragrafo sulla ricostruzione normativa) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75percento del prezzo di vendita delle cartelle."
Il dossier continua riportando che "il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25percento (in luogo di quella del 20percento prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai 'giochi di abilità a distanza” anche ai 'giochi di sorte a quota fissa' e ai 'giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo', ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. Essa afferma che l’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare. Sotto il profilo strettamente finanziario, la RT evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina."
Sempre in merito alla Relazione tecnica il documento spiega che questa "chiarisce che il comma 2 interviene sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari. Infine, la Rt chiarisce che il comma 3 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70percento), un limite massimo (75percento) e minimo (70percento) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo. Essa afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12percento del prezzo di vendita delle cartelle di gioco."
Relativamente all'articolo 13 il dossier ricorda che "Le norme rendono permanente, a decorrere dal 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto effettuata nella giornata di venerdì (comma 1). Detta estrazione aggiuntiva era stata già prevista in via transitoria: la ricostruzione normativa è effettuata dalla relazione tecnica (vedi infra). Corrispondentemente, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025."
"La Relazione tecnica rammenta preliminarmente che il comma 1 stabilizza a decorrere dal 2025, l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì, attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il secondo semestre 2023 e successivamente prorogata, per l’anno 2024, dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024)."
"Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88."
Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito dell’estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00. Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00.
Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14. La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685. Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva. Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.
All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva. Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’importo incrementale destinato all’erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro. Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50percento ai fini della stima e della destinazione al Fen. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al Fen, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.
Infine il riepilogo dell'articolo 14, che proroga "fino al 31 dicembre 2026 la durata di determinate concessioni di giochi in scadenza al 31 dicembre 2024. Il comma 1, lettera a), proroga le concessioni relative al Bingo. Ciascun concessionario prorogato corrisponde euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga; Il comma 1, lettera b), proroga le concessioni in materia di scommesse. Gli oneri concessori ammontano a: - euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a - euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti; Il comma 1, lettera c), proroga le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si tratta delle slot machine). Gli oneri concessori ammontano a: - euro 120 per ciascun apparecchio di cui alla lettera a) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette Awp cioè amusement with prize) e - euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del citato comma 6 (ossia le macchine cosiddette Vlt cioè videolottery). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti."
Ricorda quindi che "la relazione tecnica premette che la norma proroga fino al 31 dicembre 2026 le concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili). Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro). Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183)."
"Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta dalla lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25percento rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10percento (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15percento previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lettera c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina.
Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica
- composta di 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
- e applicando prudenzialmente una riduzione del 5percento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità). Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo: Totale attività principale scommesse: 5703 Totale attività accessoria scommesse: 4243 Riduzione 5percento:
- attività principale 5418
- attività accessoria 4031
Gettito annuo
€ 9.500 *5418 = 51.471.000,00 euro
€ 5.700 * 4031 = 22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro"
"Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c), comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi Vlt e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi Awp posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti."
"Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivanti dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.
- Diritti Vlt: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737).
- Apparecchi Awp: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi Awp i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673 x 120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno.
Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026). Conclusivamente, si rappresenta che:
- per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro);
- prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5percento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità;
- dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro."