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Pdl Berruto su scommesse e sport: al via iter e allo studio audizioni

01 febbraio 2023 - 16:05

Incardinato in commissione Cultura della Camera la Pdl Berruto (Pd) sul Fondo per la promozione dello sport.

Scritto da Amr
Foto di Lindsay Henwood su Unsplash

Foto di Lindsay Henwood su Unsplash

La commissione Cultura della Camera ha incardinato oggi, 1° febbraio, la proposta di legge del deputato del Pd Mauro Berruto per istituire un Fondo per la promozione dello sport, "con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico", un fondo la cui copertura finanziaria si troverebbe nelle risorse rinvenienti dall'incremento, disposto dalla medesima proposta di legge, delle aliquote dell'imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati".
Si è trattato, come informano fonti parlamentari, di un atto formale, rinviando l'esame a prossime sedute. Allo studio anche un ciclo di audizioni sulla materia.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Destinazione di quota delle risorse del gioco pubblico alla promozione dello sport)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato « Fondo per la promozione dello sport » con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’aliquota dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite annualmente entro il 30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

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