Parliamo del distanziometro espulsivo della Regione Marche, anche in questo caso partendo da una ricostruzione storica della normativa di riferimento, certamente necessaria per il territorio ma ancora una volta utile a compiere le dovute valutazioni a livello nazionale sul corto circuito che affligge da sempre più tempo l’ordinamento giuridico del gioco pubblico sotto il profilo della cosiddetta questione territoriale. Anche in questo caso l’intero comparto è – ingiustamente - col fiato sospeso in vista dell’imminente termine del 30 novembre che vedrà, salvo provvedimenti dell’ultim’ora, entrare in vigore un distanziometro dalle caratteristiche di seguito ricordate nei confronti delle realtà attualmente esistenti.
L’idea del distanziometro del 2017, da far partire dopo due anni e mezzo
La Regione Marche con la legge n. 3 del 7.2.2017 avente ad oggetto “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” ha tra l’altro previsto all’ articolo 5, comma 2, che “Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati. (la “Legge Regionale 2017”). Inoltre al successivo comma 3 è stabilito che “I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica”.
Più specificamente, all’articolo 16, comma 4, la Legge Regionale 2017 ha stabilito che “Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 (i.e. quelle che prevedono il distanziometro) entro il 30 novembre 2019”. In questo modo il legislatore regionale del 2017, a ben vedere, dimostra di decidere di non imporre da subito l’applicazione del distanziometro alle realtà preesistenti alla norma stessa ma di differire il tutto ad un successivo termine di circa due anni e mezzo.
Nel 2019 interviene ulteriore differimento
La successiva Legge Regionale n. 15 del 13.06.2019, avente ad oggetto “Modifiche di disposizioni in materia sanitaria e socio sanitaria”, all’articolo 2 ha stabilito che “Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”. In definitiva con questa specifica modifica della norma del 2017 il legislatore regionale nel 2019 decide di ulteriormente differire l’entrata in vigore del distanziometro marchigiano per un periodo, questa volta, di altri due anni circa.
Rinvii consapevoli: con i distanziometri espulsivi sono disattese finalità della legge istitutiva e travolti gli interessi costituzionali
Con i due differimenti sopra ricordati (uno concepito in fase genetica e l’altro allo spirare dle primo termine), il legislatore regionale dimostra di avere piena consapevolezza del fatto che l’entrata in vigore del distanziometro concepito nel 2017 lungi dall’essere strumento di contrasto al Gap finisce in realtà per rivelarsi nella applicazione concreta causativo di conseguenze negative e addirittura diametralmente opposte a quelle dichiarate tra le finalità nella legge istitutiva del 2017. Ricordiamo infatti, da un lato, che all’articolo 1 della legge, la cui rubrica recita “Finalità”, viene precisato che “Questa legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione. 2. La Regione promuove interventi finalizzati: a) alla prevenzione e al contrasto del GAP e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da tali patologie e dipendenze, nonché al supporto alle loro famiglie; b) al rafforzamento della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, nelle diverse forme previste dalla normativa statale; c) alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza; d) alla promozione di attività educative, sociali, sportive e culturali, da definire nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9, per la prevenzione e riduzione del rischio da gioco nei minori, nei giovani e negli anziani, nonché per la riduzione e il contrasto degli effetti prodotti dalla realtà virtuale in tali soggetti.”
Dall’altro, non possiamo dimenticare che le perizie tecnico-urbanistiche che sono state redatte da periti esperti e portate da anni all’attenzione delle istituzioni (di governo, giudiziali etc,) dicono che l’applicazione concreta dei raggi di interdizione stabiliti a tutti i punti riconducibili alle categorie dei luoghi sensibili elencate dal legislatore porta alla individuazione di divieti sulla sostanziale totalità dei territori delle città della Regione. A titolo esemplificativo: (i) la perizia urbanistica svolta sulla città di Ancona dimostra una percentuale di territorio interdetto al gioco pubblico pari al 97,81 percento; (ii) la perizia urbanistica svolta sulla città di Ascoli dimostra una percentuale di territorio interdetto al gioco pubblico pari al 98,05 percento; (iii) la perizia urbanistica svolta sulla città di Fermo dimostra una percentuale di territorio interdetto al gioco pubblico pari al 97,9 percento; (iv) la perizia urbanistica svolta sulla città di Macerata dimostra una percentuale di territorio interdetto al gioco pubblico pari al 98,36 percento; (v) la perizia urbanistica sulla città di Pesaro dimostra una percentuale di territorio interdetto al gioco pubblico pari al 97,61 percento. Ebbene con divieti così estesi, con spazi residuali - peraltro solo teoricamente disponili - così esigui, è evidente che l’entrata in vigore di un siffatto distanziometro determinerebbe l’eradicazione dell’intera offerta pubblica di gioco delineata nella norma. La conseguenza è che di fatto verrebbero quindi immediatamente disattese le principali finalità della medesima norma istitutiva appena richiamate.
E in particolare, come potrebbe la Regione fare “prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap)” imponendo allo stesso tempo un divieto in concreto sostanzialmente assoluto? Numerosi studi scientifici chiariscono che la proibizione e la marginalizzazione assecondano il desiderio della persona problematica o patologica di nascondersi e quindi giocare di più ed in modo incontrollato, senza giudizi esterni e che la concentrazione di offerte di gioco nelle periferie, oltre ad aggiungere disagio a disagio, impattano alla vista di un numero di persone maggiore per la maggiore densità demografica di dette zone rispetto a quelle del centro (Italian Society of Psychopathology “Il disturbo da gioco d’azzardo – implicazioni cliniche, preventive e organizzative” numero 1/2020 della rivista scientifica Journal of Psychopathology, www.jpsychopathol.it). Il tutto senza considerare che i territori vietati all’offerta di Stato sarebbero “serviti” dall’offerta illegale, questa si senza limiti e controlli, a tutto discapito degli stessi utenti. E ancora, come farebbe la Regione ad assicurare misure che puntano “al rafforzamento della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, nelle diverse forme previste dalla normativa statale” oppure “alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza” se si elimina dalla sostanziale totalità del territorio l’offerta pubblica (statale appunto) di gioco? Sono le conseguenze negative di un distanziometro non sostenibile perché si rivela in concreto espulsivo oltre che sul piano sanitario vanno registrate anche sul travolgimento di altri interessi pubblici, invece ben raccomandati dalla Costituzione. E qui la mente va al fatto che con la cancellazione dell’offerta pubblica di gioco riferita ad una verticale distributiva importante come quella indicata nella Legge Regionale verrebbe meno, come sopra anticipato, quel presidio di legalità tanto necessario per garantire l’ordine pubblico, verrebbe meno quel gettito erariale che va ricordato essere di emersione (ossia riferito ad una domanda di gioco che comunque esiste anche se viene eliminata l’offerta) e che con fatica è stato riportato nelle casse dello Stato a disposizione di tutti cittadini, verrebbe meno quell’importante e qualificata realtà produttiva del territorio interessato rappresentata dai lavoratori e dalle imprese del comparto pubblico.
La soluzione efficace e concreta è dietro l’angolo, basta volerlo
Detto ciò, è evidente che ora gli operatori chiedono qualcosa di più di rinvii a singhiozzo. Lo si è detto negli stessi termini anche in altre circostanze simili a quella oggi in esame relative ad altre realtà regionali. Va ricercata una norma semplice, non espulsiva, autenticamente di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, sostenibile per i lavoratori e gli operatori al servizio dello Stato per la messa a terra dell’offerta pubblica di gioco. Senza cancellare il gettito erariale da emersione generato con fatica sui territori. Senza che il legislatore regionale si ritrovi ogni due anni a tu per tu con rinvii d’urgenza sottraendo tempo prezioso ai lavori per gli interessi regionali dei cittadini. Senza cancellare ogni tipo di programmazione per le attività economiche del comparto, senza annullare il futuro ai lavoratori del comparto ai quali si riservano per legge orizzonti temporali di sopravvivenza di pochi mesi.
La storia del distanziometro delle Marche è coerente con l’andamento nazionale della questione
I distanziometri introdotti dal 2011 ed inizialmente concepiti con parametri in concreto espulsivi da sostanzialmente tutte le regioni italiane sono stati poi nei fatti rinviati se non definitivamente abbandonati da oltre la metà delle stesse regioni. Il riordino nazionale, da anni annunciato per la razionalizzazione delle norme del comparto oltre che per dare una soluzione definitiva alla questione territoriale, ha difficoltà a vedere la luce. Per questo, torniamo a dirlo, nel frattempo gli enti del territorio, ormai consapevoli delle reali implicazioni che la normativa comporta sui loro territori potrebbero e dovrebbero continuare la marcia responsabile della razionalizzazione delle misure di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo smettendo di adottare provvedimenti meramente emergenziali, che rinviano i problemi e non li risolvono, e mettendo la prua su un sistema di politiche attive vicine alle persone e per questo efficaci, ma soprattutto diverse dalla mera espulsione dell’offerta pubblica di gioco che favorisce solo quella illegale. Espulsione che poi certamente non cura né previene.