Riordino gioco online, commissione Finanze: 'Sì a schema decreto, a condizione che si faccia gara anche per il Lotto'
La commissione Finanze della Camera esprime il suo parere favorevole con condizione e osservazioni allo schema di decreto di riordino del gioco online.
"Provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa".
Questa la condizione che la commissione Finanze della Camera pone, nell'esprimere il suo parere positivo al Governo sullo schema di decreto legislativo di riordino del gioco, a partire da quello a distanza. Una condizione, ossia la gara per il Lotto, di cui la commissione articola anche gli altri paletti: "una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile; una selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d’asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro; l’eventuale versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell’aggiudicazione e a quello dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; l’eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell’aggio del concessionario; l’eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell’occasione dell’ultima gara in materia".
LE OSSERVAZIONI - Ma il decreto approvato quest'oggi, 21 febbraio, contiene anche delle osservazioni e dunque si invita il Governo a valutare l'opportunità di "prevedere (...) ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, l’impiego di forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi ai soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico, e con l’indicazione del logo o del marchio dell’azienda del concessionario che promuove il messaggio", come pure di "integrare l’articolo 6, comma 5, lettera o), precisando che l’esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito internet a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l’obbligo per il medesimo concessionario di associare a ciascun sito o app di gioco il logo o marchio dell’azienda del concessionario".
Un'altra osservazione è relativa alla valutazione dell'opportunità di "riformulare la lettera d) del comma 6, dell'articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di App di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario" come pure "all’articolo 6, comma 8, lettera c)" di "introdurre il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco" e di "modificare l’ultimo periodo dell’articolo 20, al fine di limitare l’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave". Ultimo invito al Governo, è di "prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".
IL PARERE CONTRARIO DEL PD: "NON TRALASCIARE RIORDINO DEL GIOCO FISICO" – Reca le firme dei deputati Merola, D’alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari, Ciani la proposta di parere alternativo, e contrario, avanzata dal Partito democratico e che è stata respinta.
In esso si legge: “Se i principi che ispirano la legge delega appaiono coerenti con le elaborazioni che si sono sviluppate negli anni scorsi e ne riprendono le principali indicazioni, il presente schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 116), attua solo alcuni dei citati principi concentrandosi in particolare sui giochi cosiddetti 'a distanza' e tralasciando l’altrettanto necessario e urgente intervento sul gioco cosiddetto 'fisico'; una simile modalità di procedere non appare condivisibile in quanto, l’aver tralasciato la riforma del gioco 'fisico' rischia di far perdere al sistema la visione d’insieme, la coerenza e la certezza delle regole che appare fondamentale per il buono e ordinato funzionamento del settore”.
Dal Pd quindi arriva un commento sull'istituzione dell’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche, previsto dal decreto legislativo sul riordino. “Il 'modello' di promozione del gioco a distanza attraverso i Punti vendita ricarica nasce e si sviluppa, in maniera massiva, durante la pandemia, in coincidenza con la chiusura della rete dei punti di vendita autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse. Sfruttando un sostanziale vuoto normativo sull’argomento della promozione del gioco a distanza attraverso il canale fisico, si è diffusa sul territorio una nuova rete, la cui attività si sarebbe dovuta limitare alla mera assistenza al giocatore nell’apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, ma che – alla luce dei controlli effettuati dalle amministrazioni preposte – spesso ha assunto profili di irregolarità, se non addirittura di totale illegalità; secondo le relazioni di accompagnamento al testo in esame tale rete si compone oggi di circa 50.000 esercizi; al fine di creare condizioni di mercato realmente competitive è necessario prevedere una procedura di gara pubblica per i Pvr, parallela o integrata a quella già prevista per le concessioni a distanza che escluda in ogni caso la concentrazione degli stessi tra pochissimi operatori”.
Nella proposta di parere, ripetiamo respinta, i deputati Pd ritengono "quindi importante codificare per tutte le modalità di gioco d'azzardo, sia online sia fisico, la non compartecipazione a nessuna quota delle entrate statali e/o del margine privato da parte di ogni e qualsivoglia pubblica amministrazione locale, del servizio sanitario nazionale, del terzo settore accreditato nel sistema di sicurezza sociale e delle prestazioni sanitarie, delle scuole e delle associazioni di volontariato; al contrario, l’ampliamento dell’offerta di giochi d’azzardo nel settore online impone la necessità di maggiori risorse per il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione; bisogna infatti commisurare le maggiori entrate erariali con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività ed è pertanto urgente prevedere l’incremento delle risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (Gap) per gli anni a venire”.
Infine, ricordano i deputati, “all’articolo 24 dello schema, recante disposizioni di coordinamento e abrogazioni, si postula un successivo provvedimento, in forza dell’atto delegato, che individui 'le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto'. Tale disposizione risulta palesemente illegittima, intanto perché introduce surrettiziamente funzioni di delega che non sono espressamente presenti all’articolo 15 della legge n. 111 del 2023, da attuare con un ulteriore decreto legislativo, ma ancora, e con maggiore scorrettezza, la disposizione va a compromettere competenze e attribuzioni – alcune nella struttura stessa dello Stato-Ordinamento, quali Salute e Sicurezza pubblica – non modificabili se non con legge costituzionale.
Il presente schema dovrebbe porsi come obiettivo ambizioso quello di strutturare una normativa che favorisca una idea del gioco, nelle sue diverse espressioni, come condizione 'normale' della vita delle persone, ovvero come divertimento episodico e non compulsivo e tanto meno dipendente obiettivo che tuttavia appare neppure lontanamente raggiunto con questo provvedimento”.
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