Riordino gioco online, ecco il testo del decreto attuativo atteso in Cdm
Nel testo del decreto attuativo del riordino del gioco online previsto dalla riforma fiscale che andrà in Consiglio dei ministri concessioni a bando a 7 milioni l'una, regole per i Pvr, tutela dei giocatori e contrasto a illegalità.
È pronto il testo del decreto attuativo del riordino del gioco online previsto dalla legge delega per la riforma fiscale, atteso all'esame del Consiglio dei ministri nella seduta di domani, 16 novembre.
Come anticipato, il decreto, visionato da GiocoNews.it reca “il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica ed organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza”.
Per quanto riguarda il gioco fisico, le disposizioni relative saranno “contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali”.
A tal proposito poi si chiarisce che quando si metterà mano al riordino normativo del gioco fisico si provvederà anche "a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma. Fino a quel momento nulla è innovato in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza".
Nel testo un ampio capitolo è dedicato al bando di gara per il gioco online. Come anticipato, il costo di ogni licenza sarà “pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”.
I concessionari potranno “attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola App per ciascuno dei giochi oggetto di concessione”.
Il Capo II del decreto è dedicato alla rete telematica e punti vendita di ricariche.
“L’Agenzia istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.
L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. L’attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del Direttore dell’Agenzia.”
Nel testo del decreto poi si parla di tutela e protezione e del giocatore. Viene quindi istituita ’ “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori”.
Vengono inoltre previsti ulteriori strumenti di autolimitazione al gioco, limitazioni per i conti gioco, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio, e di “strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico”.
Inoltre, i concessionari dovranno investire annualmente “una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa”.
Per quanto riguarda il “Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione”, sono previste “misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale” preordinate “alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6”.
Inoltre, “ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonché ai prestatori di servizi di pagamento che violino l’obbligo imposto dall’Agenzia di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata”.
Infine “entro il 31 dicembre di ogni anno il ministro dell’Economia e delle finanze trasmette ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l’altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco”.
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Nella relazione illustrativa annessa al decreto attuativo sul riordino invece si evidenzia che "le gare per l’affidamento delle concessioni per la raccolta del gioco in reti fisiche non sono state bandite per l’incertezza di quali sono i luoghi fisici in cui è consentito aprire un punto fisico di gioco senza incorrere nei limiti ostativi introdotti con leggi regionali e soprattutto con mutevoli regolamenti comunali".
Poi si rimarca che il decreto delegato è "finalizzato a garantire l’evoluzione delle reti di raccolta a distanza dei giochi pubblici garantendo la transizione dall’attuale contesto, che affonda le proprie radici nel 2009 e che già all’epoca rappresentava una sfida innovativa ed ha sicuramente costituito una leva di contrasto alla illegalità, rafforzando la proposta di gioco pubblico per attrarre la domanda sui canali leciti, ad un nuovo modello che preserva le citate radici introducendo elementi di novità finalizzati a rendere l’offerta del gioco a distanza ancora più sicura ed etica".
Degno di menzione, si legge nella relazione, l’articolo 20 del decreto delegato "volto ad assicurare la conservazione nel tempo dei valori patrimoniali pubblici costituiti dagli asset concessori del gioco a distanza, nonché il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici. E’ correlativamente previsto che, nei casi in cui l’offerta di giochi pubblici a distanza denoti (caso tuttavia fortemente remoto) una perdita di raccolta e gettito erariale, non inferiore al cinque per cento, nell’arco di un biennio, con apposito regolamento siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonchè delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata".
Il testo integrale della bozza di decreto attuativo è consultabile in allegato.
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