Riordino gioco online, il testo all'esame del Consiglio dei ministri dell'11 marzo
Nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi, lunedì 11 marzo, c'è anche lo schema di decreto legislativo per il riordino del gioco online. Ecco il testo integrale dell'ultima bozza.
Come ipotizzato, il Consiglio dei ministri convocato per oggi lunedì 11 marzo alle ore 16 esaminerà lo schema di decreto legislativo “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza” dopo un passaggio al pre-Consiglio in mattinata.
Si tratta del secondo approdo del testo al Consiglio dei ministri, che lo aveva approvato in via preliminare poco prima di Natale.
Da allora il testo ha subito alcune modifiche, dopo il passaggio nelle commissioni di Camera e Senato e lo svolgimento di una serie di audizioni con i vari stakeholder del settore del gioco e del sociale, nonché di Guardia di finanza ed Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Viene confermato che tale riordino riguarda le disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza, mentre "le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita
intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali".
Innanzitutto, entrando nel cuore del testo, va evidenziato che al centro del futuro riordino del gioco online resta il "versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta", lasciando quindi invariato l'importo ritenuto forse "troppo alto" anche dal presidente della commissione Finanze del Senato Massimo Garavaglia.
Si precisa inoltre che fra i requisiti e le condizioni che deve rispettare chi partecipa al bando c'è "l'attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilità al concessionario del sito e delle app di cui al comma 6, lettera d), sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l’Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della concessione".
Ogni concessionario ha poi la facoltà "di consentire l’accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di concessione, tramite una specifica App le cui caratteristiche tecniche sono definite dall’Agenzia".
Viene previsto il "pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del tre percento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione".
La raccolta a distanza dei giochi pubblici è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore. Fra le condizioni minime dello schema del contratto di conto di gioco trasmesso all’Agenzia dal concessionario in occasione della partecipazione alla gara pubblica, e successivamente in occasione di ogni sua modificazione, e predisposto dal concessionario, per la certezza della identificazione del giocatore deve essere assicurata "l'apertura del conto di gioco esclusivamente con l’utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia". Va garantito il "divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco".
Quanto ai punti vendita ricarica, altro tema "sensibile" per gli operatori del settore, la bozza dello schema di decreto ora dispone che l’iscrizione all’albo sia subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a 100 euro (invece dei 200 euro previsti inizialmente), come richiesto dalla categoria dei tabaccai. Ma le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche restano "consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti".
Nel testo manca ogni riferimento alla liquidità internazionale per il poker, per la quale si era espressa favorevolmente la commissione Finanze del Senato, mentre sono state accolte le osservazioni presentate dalla stessa relativamente alla gara per il Lotto. Ecco cosa prevede quindi l'ultima bozza sul riordino. "Fermo quanto previsto al comma 3, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, tenuto conto della prossimità della scadenza della relativa concessione, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, e la relativa raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione dalla Agenzia, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, previsione di offerte al rialzo rispetto ad una base d’asta di 1 miliardo di euro; c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 500 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nella misura di 300 milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario nell’anno 2025, e nella misura residua nell’anno 2026, entro il 30 aprile; d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell’Agenzia; e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta; f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica; g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme, comunque, eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f); h) obbligo per ciascun concorrente, all’atto della partecipazione alla procedura selettiva, di versare alla Agenzia una somma pari all’importo dei compensi di cui al comma 5, con diritto alla sua restituzione esclusivamente per quelli diversi dall’aggiudicatario.
5. Per la gara di cui al comma 4 la commissione è composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della Agenzia. La commissione opera presso l’Agenzia, che ne assicura i servizi di segreteria con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell’Agenzia.
6.Tenuto conto della scadenza nell’anno 2028 della vigente concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto altresì della esigenza, funzionale agli interessi pubblici di settore, di assicurare la più ampia partecipazione alla relativa procedura di affidamento, l’Agenzia pubblica senza indugio appositi avvisi di preinformazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per divulgare l’intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato. L’Agenzia quindi, in tempi congrui rispetto alla scadenza della vigente concessione, indice l’occorrente procedura selettiva le cui condizioni essenziali minime, avuto riguardo alle utili condizioni di mercato che potranno all’epoca essere rilevate, riguardano i seguenti parametri minimi: a) componente della base d’asta, sulle offerte al rialzo, nell’ambito di una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b) parametri tecnici di valutazione per l’aggiudicazione della concessione nell’ambito della procedura di cui alla lettera a); c) durata della concessione; d) aggio per il concessionario; f) valori medi di restituzione della raccolta in vincite".
Sul fronte della prevenzione del gioco patologico, è prevista "la promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, per la tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio".
Il termine "ludopatia" viene sostituito dall'espressione "gioco d’azzardo patologico".
Il concessionario "investe annualmente una somma pari allo 0,2 percento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il ministero della Salute".
Inoltre, a "ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l’indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali orientati a promuovere la prevenzione ed il contrasto del gioco patologico".
Viene confermata l'istituzione della "Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d’azzardo patologico. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresì che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".
Infine, nelle disposizioni finanziarie si legge: "Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 6, lettera n), del presente decreto di cui è data evidenza contabile nei documenti di finanza pubblica, sono destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 all’incremento del fondo di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111".
Il testo integrale della bozza che andrà all'esame del Cdm è consultabile integralmente in allegato.
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