All'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale del Piemonte in calendario martedì 7 febbraio figura anche il richiamo in Aula del Ddl 236 “Legge di riordino dell’ordinamento regionale 2022”, che comprende anche alcune modifiche alla normativa vigente in materia di contrasto al gioco patologico.
Proprio queste modifiche sono fra i “nodi critici” rilevati dalle commissioni consiliari nell'analisi preventiva del Ddl e che avranno bisogno di una ristesura.
Le disposizioni in materia di gioco sono presenti nel capo VI e riguardano gli articoli 21 – 26.
“Art. 21. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021) L’articolo modifica la lettera d) del comma 1 dell’art. 4 (Competenze della Regione), della l.r. 9/2021 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)) che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare con deliberazione della giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
La modifica ha la finalità di semplificare la disposizione vigente rinviando alla Dgr le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentare i suddetti corsi formativi così sopprimendo le disposizioni di dettaglio presenti nella lettera d) vigente. Si richiama l’attenzione sulla soppressione del periodo: 'I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo', presente nella vigente versione della norma. Detta soppressione infatti potrebbe ingenerare dubbi interpretativi in ordine al soggetto su cui ricadrebbero detti costi.
Art. 26. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2021) Il comma 1 dell’articolo 26 del disegno di legge in oggetto intende fornire una interpretazione autentica delle disposizioni dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 (Gap), in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile ai gestori che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco al momento dell’entrata in vigore della l.r. 9/2016 e che, sulla base, di quanto disposto dalla l.r. 19/2021 hanno potuto procedere alla reinstallazione di tali apparecchi già detenuti al momento dell’entrata in vigore della l.r. 9/2016.
Si segnalano, a tal proposito, alcuni aspetti critici della norma proposta. Sul piano formale: per quanto attiene le modalità di redazione delle norme di interpretazione autentica si osserva che dette norme devono fare riferimento in modo puntuale alle disposizioni a cui il legislatore, a fronte di dubbi interpretativi o di indirizzi giurisprudenziali consolidati contrari alla volontà del legislatore stesso, intende -ab origine- fornire una precisa interpretazione attribuendo, in tal modo, un significato univoco a tali disposizioni. Inoltre la norma di interpretazione autentica non può introdurre riferimenti ad altre disposizioni non oggetto di interpretazione né operare deroghe alle disposizioni che intende interpretare. Infatti, nel caso in cui nella norma di interpretazione 7 autentica vengano inseriti ulteriori contenuti, non di natura interpretativa, questi avendo carattere novativo e non interpretativo non potranno avere carattere di retroattività.
Sul piano sostanziale: si osserva che sono pendenti alcuni giudizi aventi ad oggetto sanzioni comminate a gestori di esercizi che avevano provveduto alla reinstallazione di apparecchi da gioco sulla base di quanto disposto dall’articolo 26 commi 1 e 2 della l.r. 19/2021 senza ottemperare ai limiti di distanza, meno restrittivi rispetto alla precedente normativa (l.r. 9/2016), imposti dalla sopracitata legge regionale ritenendo che detti limiti fossero applicabili esclusivamente alle nuove aperture.
A tal proposito si suggerisce di ponderare con molta prudenza l'intervento normativo di interpretazione autentica che potrebbe presentare alcuni profili di incostituzionalità in quanto la disposizione mira a interpretare articoli che costituiscono oggetto di giudizi ancora pendenti o definiti in secondo grado e quindi non in modo definitivo. Infatti numerose sentenze della Corte costituzionale e la giurisprudenza comunitaria appaiono particolarmente critiche sugli effetti della retroattività della norma di interpretazione autentica nel caso in cui essa riguardi disposizioni oggetto di attività processuali.
In tali casi, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l’intervento legislativo di interpretazione autentica potrebbe comportare un’interferenza sul corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia e la conseguente violazione del principio dell'equo processo che, in ossequio al principio della separazione dei poteri, esclude l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia al fine di evitare possibili influenze sulla risoluzione di una controversia”.
L'iter del disegno di legge è iniziato ai primi di gennaio alla commissione Bilancio, con l'obiettivo di arrivare al voto in Aula intorno alla metà di febbraio.
Qualche giorno fa il Sindacato totoricevitori sportivi ha depositato le proprie osservazioni al testo chiedendo di tutelare il numero di apparecchi da gioco installati nelle tabaccherie.