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Viminale muove rilievi, Giunta del Piemonte 'ritocca' la legge sul gioco

30 agosto 2021 - 08:41

Il ministero dell'Interno muove rilievi e la Giunta del Piemonte prende l'impegno a ritoccare alcuni punti della legge sul gioco in vigore dalla metà di luglio, ecco quali.

Scritto da Fm

 

A meno di due mesi dall'approvazione in Consiglio e dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, tira aria di modifica per la legge sul gioco del Piemonte che ha eliminato la retroattività della normativa del 2016 per le sale, la n° 19, intitolata "Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)".

Il ministero dell'Interno, secondo quanto anticipa a GiocoNews la stessa Giunta, ha chiesto chiarimenti su alcuni punti del testo.

Parti che verranno modificate, secondo un impegno formale preso dall'Esecutivo guidato dal governatore Alberto Cirio e inviato al Viminale, nell'ambito della Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale Anno 2021, che dovrebbe essere approvata ad ottobre.

 

LE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – Secondo il documento che GiocoNews.it ha potuto visionare nella sua interezza, per il Viminale, “è possibile formulare alcuni rilievi in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembra determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza'. Suscitano innanzitutto perplessità, in relazione all'ambito di competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, due disposizioni che prevedono interventi formativi, in materia di ludopatia, in favore di un insieme di soggetti tra cui figurano anche le forze dell'ordine. Si tratta, in particolare, dell'art. 4, comma 1, lettera c), che prevede che la Regione, tra l'altro, 'promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione, e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili' e dell'art. 6, comma 1, lettera b), secondo cui 'il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare: [...] b) interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), agli operatori dei servizi pubblici e agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine e agli enti del terzo settore per i servizi nell'area delle dipendenze'. Sul punto deve ricordarsi come non sia possibile per una legge regionale prevedere l'attribuzione di poteri e funzioni, ovvero di oneri o obblighi, in capo alle forze dell'ordine, senza sconfinare in ambiti costituzionalmente riservati alla potestà legislativa esclusiva statale.
Com'è noto, invero, in molteplici occasioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di norme regionali attributive di nuovi compiti o funzioni a figure istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali. In particolare, il Giudice delle leggi ha più volte affermato che 'le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale' ed ha sottolineato 'che - pur non essendo ovviamente escluso che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio - tuttavia le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati'. (cfr., ex plurimis, sentenze n. 134 del 2004, n. 429 del 2004 e n. 322 del 2006).
Ciò premesso, al fine di superare la criticità rappresentata e di ricondurre le disposizioni de quibus nell'alveo della legittimità costituzionale, si chiede la riformulazione delle stesse, espungendo dall'art. 4, comma 1, lettera c) le parole 'e delle altre forze dell'ordine coinvolte' e dall'art. 6, comma 1, lett. b), le parole 'alle forze dell'ordine". Sotto altro profilo, suscitano, altresi, dubbi di legittimità costituzionale anche l'art. 4, comma 1, lettera g), n. 2) e l'art. 14 della legge regionale in argomento, che recano previsioni che esulano dalla materia del contrasto al gioco d'azzardo patologico, perseguendo dichiaratamente la finalità della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse.
La prima delle due disposizioni prevede che 'La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1: [...] g) promuove le iniziative delle: [...] 2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e li vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata'.
L'articolo 14, rubricato 'azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata', dispone, invece, all'ultimo comma: 'Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, la Regione, attraverso la commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine'.
Al riguardo, si richiama l'indicazione della Corte costituzionale (sentenza 23 febbraio 2012, n. 35), in base alla quale la promozione della legalità, in quanto funzionale alla diffusione dei valori di civiltà e di pacifica convivenza sui quali si fonda l'ordinamento democratico, indica una modalità di esercizio della funzione pubblica, trasversale ai diversi livelli di legislazione e di governo: in tali termini, l'adozione da parte del Legislatore regionale di misure volte a prevenire rischi di infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico territoriale non rappresenterebbe, di per sé, un'indebita invasione della sfera di competenza statale.
Tuttavia, il Giudice delle leggi ha puntualizzato che, affinché siffatte previsioni regionali non confliggano con gli ambiti di competenza riservati al legislatore statale, esse devono avere ad oggetto attività che, per quanto connesse a fenomeni criminali, siano tuttavia tali da poter essere ricondotte 'a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale'. Inoltre, le stesse misure 'non devono costituire strumenti di politica criminale, né generare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati'.
Quanto sopra premesso, è opportuno ricordare che l'esercizio di sale giochi con apparecchi Videolottery, di sale scommesse e di sale bingo è sottoposto a licenza del Questore, ai sensi dell'art. 88 del Tulps.
In particolare, all'Autorità locale di Pubblica sicurezza è rimessa sia la valutazione dei requisiti soggettivi di onorabilità del richiedente l'autorizzazione che di quelli oggettivi relativi alla sicurezza dei locali nei quali l'attività medesima è svolta. È, altresì, previsto che la stessa Autorità vigili sul permanere, in capo al titolare della licenza, dei predetti requisiti, il cui venir meno può determinare la revoca del titolo autorizzatorio. Gli ampi poteri attribuiti al Questore si giustificano pienamente alla luce della possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito economico in parola per il perseguimento di finalità illecite, quali il riciclaggio delle estorsioni o del traffico di sostanze stupefacenti. La previsione in esame ricade, pertanto, in un settore che esula chiaramente dalle descritte competenze regionali e si rivela potenzialmente in grado di interferire con la disciplina statale in materia di prevenzione e repressione dei reati. Alla luce di quanto sopra, la disposizione in esame appare invasiva della potestà legislativa esclusiva riservata al legislatore nazionale dall'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione”.
 
L'IMPEGNO DELLA GIUNTA – Secondo il testo che GiocoNews.it ha potuto visionare, è intenzione dell'Amministrazione inserire apposito articolo, in recepimento delle modifiche richieste, nel Ddl 'Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale Anno 2021', attualmente all’esame del Consiglio regionale, attraverso il seguente articolo: “Art. (Modifiche alla l.r. 19/2021) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - Gap) le parole: 'e delle altre forze dell'ordine coinvolte' sono soppresse.
Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è abrogato.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 le parole: 'alle forze dell'ordine' sono soppresse.
4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.
 
LA BATTAGLIA DI GRIMALDI – A commentare le modifiche in arrivo è il consigliere regionale Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi uguali verdi, già alla testa dell'opposizione durante le lunghe settimane di discussione della legge ora in vigore, firmatario di molti dei 900mila emendamenti presentati al testo nel tentativo di bloccarne la discussione e l'approvazione.
Il punto di partenza è l'ultima dichiarazione fatta in Aula prima del voto finale. “Auspichiamo che gli uffici legali del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale e il Tar spazzino via questa legge scellerata e incostituzionale. Non è finita. Ci vediamo di nuovo qui”.
Grimaldi quindi evidenzia: “Non è ancora finito agosto e il castello di sabbia del 'riparti Slot' ha già conosciuto da vicino la prima 'ondata' da parte del Ministero dell’Interno. Non sarà la prima, altre ne arriveranno. Staremo a vedere se la Giunta aspetterà l’impugnativa del Governo o guarderà le altre cannonate che arriveranno al resto della legge. Certo sarà divertente vedere Marrone (Maurizio, Ndr, consigliere di Fratelli d'Italia) - che cura gli affari legali per la Giunta - salire sulle barricate per una legge che non ha nemmeno votato”.
 

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