'Estrema gravità ed urgenza': CdS sospende chiusura di 4 esercizi di gioco a Bolzano
Il Consiglio di Stato sospende fino alla camera di consiglio del 31 maggio l’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti connessi alla chiusura di 4 esercizi di gioco troppo vicini a 'luoghi sensibili'.
Scritto da Fm
Hanno avuto l'effetto sperato i quattro ricorsi presentati al Consiglio di Stato da un concessionario di gioco contro la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni di Bolzano e Merano per la riforma delle sentenze con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa altoatesino ha confermato la revoca della licenza per la raccolta di gioco per alcuni esercizi troppo vicini a “luoghi sensibili” ai sensi della normativa vigente.
Con quattro decreti i giudici di Palazzo Spada hanno sospeso l’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati in primo grado sino all’esito della camera di consiglio, fissata al 31 maggio 2023, con una precisa motivazione: “Nell’immediato, trattandosi di un provvedimento di decadenza la cui esecuzione è destinata a tradursi nella chiusura di un’attività economica, con evidenti riflessi anche in termini di perdita di avviamento e posti di lavoro, sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi ricorrono, dal lato di parte ricorrente, i caratteri di estrema gravità ed urgenza, in termini di irreparabilità, tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini della sospensione dell’esecuzione (e degli effetti) della decadenza sino alla camera di consiglio”.
I RICORSI E I DUBBI DEL CONCESSIONARIO – Nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato il concessionario evidenzia che “le previsioni della legge provinciale (l’art. 5 bis della l. p. 13/1992), sulle distanze minime dai luoghi sensibili, per le sale giochi, non varrebbero anche per le sale scommesse; che, in ogni caso, tale legislazione, determinando nelle condizioni date un effetto di fatto espulsivo, violerebbe in special modo l’art. 41, comma 1, Cost.; che tali censure, implicanti l’esame di molteplici temi e questioni, debbono essere vagliate – dinanzi al Collegio, nel contraddittorio tra le parti - alla luce dei precedenti della Sezione (v. la sent. n. 1618/2019) e dei fatti di causa” e, in due casi, mette in dubbio che i luoghi sensibili richiamati dal Trga - “appartamenti ad alta autonomia” e “miniappartamenti” - possano dirsi tali.