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Agenzie ippiche storiche, Tar: 'Risarcimento danni, rinvio al giudice ordinario'

10 febbraio 2023 - 16:28

Il Tar Lazio evidenzia che spetta al giudice ordinario determinare se un'agenzia ippica può chiedere risarcimento ad Adm, Mef e Masaf per danni inerenti la concessione.

Scritto da Fm

Sarà il giudice ordinario a doversi pronunciare in merito al ricorso presentato da un'agenzia ippica titolare di una “concessione storica”, poi ceduta ad altro operatore del settore nel marzo 2006, contro l'Agenzia dogane e monopoli e i ministeri dell'Agricoltura e dell'Economia e finanze per la loro condanna al risarcimento del danno derivato “da concorrenti, ripetute, negligenti disfunzioni nella regolazione dei rapporti di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici in essere tra le parti, fino alla colposa erosione dei fattori di sostenibilità economica del rapporto di concessione”.

A stabilirlo il Tar Lazio, in una sentenza in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 Cpa.

La società all'epoca titolare della concessione, “chiede in giudizio l’accertamento del diritto al risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale, connesso allo svolgimento del pregresso rapporto concessorio la cui sostenibilità economica nel tempo è stata minata concretamente da una serie di fattori legati alle ripetute omissioni e carenze organizzative dell’amministrazione concedente. Inoltre, chiede l’annullamento della nota del 2018 con la quale l’Adm pretende il pagamento di alcuni crediti che trovano titolo nel pregresso rapporto concessorio, benchè gli stessi siano stati già compensati con alcuni crediti risarcitori vantati dalla società come accertato nel corso di un arbitrato rituale conclusosi nel maggio 2013 (c.d. lodo 'di Majo')”.

Nella sentenza quindi si legge: “Il petitum sostanziale azionato dalla ricorrente ha natura di diritto soggettivo in quanto, nella giurisdizione ordinaria, (anche) il risarcimento del danno è un diritto, mentre in quella amministrativa è un rimedio. Può tuttavia condividersi, con riferimento alla controversia riguardante il diritto al risarcimento da responsabilità extracontrattuale (come nel caso di specie), quanto affermato dalle Sezioni unite in ordine all’attribuzione alla giurisdizione ordinaria della controversia concernente il diritto al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale affermandosi che il diritto al risarcimento 'non può, come tale, non ritenersi ricompreso, per omologia o, comunque, assimilazione, in quella dimensione che contempla indennità, canoni e corrispettivi, quale elementi anch'essi di un rapporto giuridico paritetico (la cui fonte è, pertanto, un regolamento a carattere negoziale) e che, dunque, esprimono la sintesi - solo esemplificativa - di tutte ciò che, di quel rapporto, si pone sul piano della relativa attuazione (in termini, dunque, di adempimento/inadempimento)'. Diversamente, si avrebbe un’irragionevole spostamento della giurisdizione in base alla causa petendi (ossia al titolo di responsabilità dedotto e azionato in giudizio dalla parte) e non al petitum sostanziale (su cui si basa oggi il criterio di riparto della giurisdizione), a prescindere dall’accertamento in concreto della natura della responsabilità invocata. Né invero la giurisdizione del giudice amministrativo può affermarsi limitatamente all’impugnazione della nota dell’Adm con la quale l’amministrazione ha richiesto il pagamento di alcuni crediti aventi titolo nel pregresso rapporto concessorio. Tale richiesta ha titolo nella compensazione tra le posizioni di debito/credito accertata nel lodo 'di Majo' che in seguito è stato impugnato innanzi dinnanzi alla Corte di appello di Roma che, con sentenza n. 6260/2013, lo ha dichiarato nullo ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sentenza poi cassata dalla richiamata pronuncia n. 23418/2020 delle Sezioni unite con cui si è dichiarata invece la giurisdizione del giudice ordinario con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Anche su questa richiesta di pagamento sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario. Del resto, la nota impugnata non è un provvedimento amministrativo in quanto non ha natura autoritativa non avendo esercitato l’amministrazione, nel caso concreto, un potere curando l’interesse pubblico affidatole dal legislatore (cfr. il precedente della Sezione n. 14283/2022). Di conseguenza, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo e va dichiarata quella del giudice ordinario, precisandosi che, ai sensi dell’art. 11 Cpa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, 'sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato'”.

Ora l'agenzia ippica in questione dovrà decidere se rivolgersi o meno al giudice ordinario.

 

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