“Sussistono le condizioni per sospendere l’esecutività della sentenza appellata, anche avuto riguardo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sia all’interesse pubblico generale a che l’attività di riscossione sia esercitata entro un quadro di plausibile certezza, anche per evitare inutile dispendio di attività amministrativa nel caso si dovesse far poi luogo alle restituzioni, sia alla tutela dell’attività impresa, attesa l’ingente entità delle somme richieste e l’impatto che le stesse avrebbero sul bilancio delle società interessate”.
È quanto si legge nelle ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte da alcuni concessionari di scommesse contro la richiesta da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli arretrati del prelievo dello 0,5 percento sulla raccolta per alimentare il Fondo Salvasport, previsto dal decreto Rilancio varato nel 2020 e in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Come si ricorderà, qualche giorno fa il Consiglio di Stato ha fissato per il 5 dicembre l’udienza pubblica per la decisione definitiva della causa. Ora, quindi, è possibile conoscere anche le motivazioni.
Le ordinanze ricordano “che la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia è se, in sostanza, il summenzionato art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato e accolto dalla sentenza impugnata, secondo cui il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore, la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso l’apposito stato di previsione istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze; ovvero se, al contrario, sulla base dell’opzione esegetica proposta dai ricorrenti, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione, ovverossia un tanto di quel basta a finanziare il fondo, sulla base della capienza massima stabilita e per le annualità espressamente previste (40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021)”.
I giudici, nel decidere di accogliere le istanze cautelari dei concessionari considerano che “la detta capienza è stata pienamente raggiunta e che la controversia verte soltanto sulla debenza, o meno, dei versamenti ulteriori, per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro da distribuire a carico degli operatori economici interessati, e che nessun danno o pericolo di danno si produrrebbe quindi con riguardo alla specifica finalità di sostegno allo sport”.