“La ricollocazione nel territorio comunale dell’attività delle sale giochi non appare, nella fattispecie, esclusa né resa gravosa, tale cioè da rendere in concreto inesigibile il trasferimento dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione”.
A precisarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso di un operatore di gioco contro la Regione Emilia Romagna e il Comune di Scandiano (Re), nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell’Economia e delle finanze, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna che nel 2022 aveva confermato la validità del provvedimento con il quale l'Ente locale ha diffidato la società dallo svolgere l’attività di sala giochi/sala scommesse in quanto ubicata a meno di 500 metri di distanza da un luogo sensibile.
I giudici quindi chiariscono ulteriormente il loro pensiero: “L’attività della ricorrente è stata, dunque, autorizzata ben dopo che sia la Regione sia il Comune avevano deliberato, rispettivamente, le 'modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito' e la mappatura dei luoghi sensibili. Va soggiunto che l’attività esercitata deve riscontrarsi sempre compatibile con la disciplina ratione temporis vigente, ovvero con gli interessi pubblici ad essa sottesi. In ogni caso, rileva in via dirimente il contenuto precettivo del l’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, secondo cui: 'Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2 e 6, comma 3 ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 […] nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931' a distanza inferiore a 500 metri da uno dei punti sensibili individuati dalla disposizione per categorie generali, puntualmente definite quanto alla specifica destinazione funzionale”.
Inoltre, “l’assunto per cui l’edificio non sarebbe aperto al culto, trattandosi di un convento, è destituito di fondamento in fatto. La documentazione versata in atti e i supplementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado hanno, viceversa, fatto piena chiarezza sulla circostanza che si tratti di una chiesa in cui viene praticato il culto, aperta alla celebrazione delle funzioni religiose, nella quale si svolgono attività aperte ai fedeli (persone anziani, giovani e bambini). Di contro, le affermazioni della società si sono rivelate generiche e non debitamente comprovate. La società appellante sostiene che la delocalizzazione deliberata dal Comune avrebbe, in realtà, un effetto de facto espulsivo non consentendo, in pratica, la localizzazione in quasi nessun’altra parte del territorio comunale, a cagione della mappatura dei luoghi sensibili e della limitata possibilità (documentata sulla base di una perizia) di delocalizzazione: area ristretta, difficoltà di reperire altre sedi nel territorio comunale a causa della conformazione geografica, della zonizzazione urbanistica, del mercato immobiliare, della poca convenienza commerciale dei luoghi. Essa contesta, sostanzialmente, la ragionevolezza e la proporzionalità del c.d. distanziometro. Il collegio osserva che la giunta regionale ha regolato la 'modalità attuativa' del divieto in relazione alla necessità della c.d. delocalizzazione, stabilendone procedimento e tempi di attuazione. La legge regionale ha, pertanto, individuato con disposizioni 'incisive e cogenti' la destinazione funzionale dei siti sensibili, per poi attribuire il compito (meramente ricognitivo) di 'mappatura dei luoghi sensibili' ai Comuni interessati (Cons. Stato, VI, 19 marzo 2019 n. 1806). La sala giochi della ricorrente è risultata posta a distanza non consentita da 'luoghi sensibili' (chiesa aperta al culto), già previsti dalla legge regionale e poi in occasione della mappatura da parte del Comune di Scandiano”.