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CdS: 'Per aprire sala scommesse necessario il permesso di costruire'

27 giugno 2023 - 17:23

Il Consiglio di Stato conferma ordinanza del Comune di Milano di ripristino della destinazione d’uso originaria per una sala scommesse attiva senza aver chiesto e ottenuto il permesso di costruire.

Scritto da Fm
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“Il Comune non ha emesso l’ordinanza in virtù dell’art. 13, comma settimo, del Regolamento edilizio, ossia facendo applicazione della distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili, prevista dal combinato disposto dei commi settimo e primo del suddetto art. 13, ma sulla base dell’art. 52, comma 3 ter della L.R. 12/05 per assenza del permesso di costruire. Il disposto dell’art. 52, comma 3 ter della L.R. 12/05 prevede che: 'i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire'. Nella specie è incontestato che l’appellante ha installato una sala scommesse senza aver previamente richiesto ed ottenuto il relativo permesso di costruire”.

Non lasciano spazio a interpretazioni i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l'appello proposto da una società per la riforma di una sentenza del Tar Lombardia che nel 2018 aveva confermato la decisione dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Milano di emettere un'ordinanza di ripristino della destinazione d’uso originaria per una sala scommesse attiva – come riscontrato dalla Polizia locale in un sopralluogo - nonostante l'assenza del permesso di costruire ex art. 52, comma 3 ter, della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005, n° 12.

Il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso presentato dalla società sul presupposto che la disposizione di cui al comma 3 ter dell’art. 52 della legge regionale 12/2005, introdotta dalla legge 11/2015 sulla prevenzione del gioco d’azzardo, prevede che “i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire”, non distinguendo, quindi, in ordine alla tipologia delle suddette attività; - che nella specie risulta pacifica tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, la circostanza che la ricorrente non ha richiesto il rilascio di alcun permesso di costruire”.

 

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