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Proroga concessioni scommesse fisiche, le indicazioni di Adm

03 gennaio 2025 - 16:27

L'Agenzia dogane e monopoli pubblica determinazione direttoriale sugli adempimenti per la proroga onerosa delle concessioni per la raccolta delle scommesse fisiche.

Scritto da Redazione
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Attraverso una determinazione direttoriale firmata dal direttore centrale dei Giochi, Mario Lollobrigida, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce alcune indicazioni inerenti la proroga onerosa delle concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica sportive, ippiche e non sportive fino al 31 dicembre 2026, come previsto dalla legge di Bilancio per il 2025.

Come noto, si tratta di una proroga onerosa, “previo pagamento di euro 9.500 annuali per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

Tale determinazione segue l’ordine di servizio del 2 gennaio 2025 con il quale è stata conferita delega al direttore Giochi dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni.

 

IL TESTO DELLA DETERMINA – Di seguito, ecco il testo integrale della determinazione direttoriale firmata da Mario Lollobrigida.

Articolo 1 - Versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati  1. L’importo annuale dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, è versato dal concessionario, dal titolare di raccolta in rete fisica o dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466, con le modalità di seguito indicate: per l’anno 2025, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 aprile 2025 e il 31 ottobre 2025; per l’anno 2026, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 aprile 2026 e il 31 ottobre 2026.

2. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Il mancato tempestivo esercizio di tale facoltà nel termine suddetto comporta la proroga dei diritti per l’intero biennio con i conseguenti oneri a carico dei concessionari. 3. In considerazione delle tempistiche necessarie per il calcolo del canone di concessione susseguente alla comunicazione di cui al comma 2, il versamento della prima rata del canone di concessione è prorogato al 24 gennaio 2024.

Articolo 2 - Garanzie 1. Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2026 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2027; le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 15 febbraio 2025.

Articolo 3 - Inadempimento 1. L’omesso versamento degli importi dovuti entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. 2. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

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