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Tar Veneto: 'Il distanziometro non vale per le sale scommesse'

18 luglio 2024 - 13:37

Il Tar Veneto evidenzia che la legge regionale sul gioco del 2019 vieta esclusivamente la collocazione di apparecchi in locali distanti meno di 400 metri dai 'luoghi sensibili' ma non può essere applicata alle sale per la raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
© Pxhere

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“Il Collegio ritiene che l'articolo 7, comma 2, della legge regionale Veneto n. 38/2019, che si riferisce espressamente alle sole sale in cui sono collocati apparecchi per il gioco, non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per la raccolta delle scommesse, e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica in virtù della quale ogni limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, prevista dal legislatore nel perseguimento dell’utilità sociale e nel bilanciamento con interessi di pare rilievo (quale è la tutela della salute pubblica nel caso in esame), non può essere estesa analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate.”

Così il Tar Veneto accoglie il ricorso proposto dal rappresentante di una ditta individuale, difeso dallo studio legale Giacobbe e associati, per impugnare il provvedimento con cui la Questura di Verona ha rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 Tulps per la raccolta delle scommesse presso un locale di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr).

La Questura aveva rigettato l’istanza evidenziando in motivazione che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella “ha rilevato la presenza, ad una distanza inferiore a 400 metri dal locale dove si chiede l’apertura del punto gioco, di un nido in famiglia istituito in base alla Dgr n. 153/2018 e che tale struttura risulta essere un luogo sensibile rientrando nella casistica di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) servizi per la prima infanzia della legge regionale n. 38/2019”.

Non per i giudici amministrativi veneti, però, per i quali dalla “legge regionale Veneto n. 38/2019 si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da taluni luoghi ritenuti sensibili” e “non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. 'punti gioco' sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi Vlt: infatti, depone in senso contrario il dato testuale dell’art. 7, comma 2, che - come già evidenziato - reca un esplicito riferimento ai soli apparecchi per il gioco, imponendo la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri dai siti ritenuti sensibili”.

In accoglimento del ricorso, sottolinea il Tar, “l’avversato provvedimento di diniego dell’autorizzazione deve essere annullato, fermo restando il potere/dovere dell’Amministrazione di determinarsi nuovamente sull’istanza della ricorrente conformandosi a quanto affermato nella presente sentenza. L’accoglimento del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, rispetto al quale la ricorrente non ha più interesse, dovendo comunque l’Amministrazione rideterminarsi sull’istanza della ricorrente medesima”.


 

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