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Tassa Salvasport, Tar Lazio: 'Arretrati non dovuti dai concessionari di scommesse'

07 maggio 2024 - 13:28

Come il Consiglio di Stato, anche il Tar Lazio ritiene fondati i ricorsi di alcuni concessionari di scommesse contro la richiesta degli arretrati della tassa extra per alimentare il fondo Salvasport avanzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Seguendo quanto statuito dal Consiglio di Stato all'inizio del 2024, anche il Tar Lazio ritiene fondati i ricorsi presentati da alcuni concessionari di scommesse contro la richiesta degli arretrati della tassa extra per alimentare il fondo Salvasport avanzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

In una sentenza pubblicata oggi, 7 maggio, i giudici amministrativi capitolini infatti accolgono quello di una società titolare di concessione per il gioco a distanza nel settore delle scommesse sportive che impugna cumulativamente le determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha: “dapprima modificato in autotutela la previgente determinazione direttoriale con cui, in attuazione del disposto di cui all’art.217, co.2 del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, aveva stabilito le modalità di versamento dell’importo stabilito dalla suddetta disposizione nella misura dello 0,5 percento alla raccolta sulle scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere; quindi, in attuazione della predetta determinazione di autotutela, richiesto agli operatori economici il pagamento della differenza tra quanto già corrisposto in esecuzione del pregresso meccanismo di calcolo individuato dall’Agenzia e quanto dovuto per effetto della succitata modifica”.

 

La motivazione, appunto, è quella espressa dal Consiglio di Stato: “L’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, sia esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”.

 

In ragione di tale sopravvenienza processuale, scrive il Tar Lazio, “il Collegio ritiene di doversi conformare all’orientamento del giudice di appello in ossequio ai principi di certezza del diritto e di economia processuale, richiamando integralmente in questa sede le argomentazioni svolte nella sentenza della Sezione VII n. 2027/2024 a supporto della fondatezza delle pretese ivi avanzante dagli operatori economici che versavano nella medesima situazione dell’odierna ricorrente”.


 

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