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Un reg di poker online rimane sempre un consumatore: la Cge fa pagare una vincita ad una room online maltese

16 febbraio 2021 - 11:50

Un poker player professionista va considerato comunque un consumatore e ne ha tutti i diritti di tutela all'interno dell'Unione Europea. 

Scritto da Cesare Antonini

Come deve essere interpretato il regolamento Ue sulla nozione di consumatore quando siamo davanti ad un professionista di poker online? Ma nella controversia partita dalla Slovenia, passata per Malta e finita alla Corte di Giustizia Europea, c’è anche qualcosa che non torna a livello di multiaccounting. Vince il player ricorrente, comunque, dopo che la Cge si è pronunciata con sentenza del 10/12/2020 su due importanti questioni: la nozione di “consumatore” e la clausola sulla giurisdizione in un contratto tra consumatore e professionista.

La Corte parte dall’esame di una controversia (causa C‑774/19), che oppone un cittadino sloveno, vincitore nell’anno 2010-2011 di una considerevole somma di denaro giocando a poker su un sito web, e la società che gestisce detto sito web, la quale si rifiutava di corrispondere la vincita al giocatore. Si parla di 230mila euro vinti nel 2015 su una poker room basata a Malta e la questione è stata risolta ai sensi del regolamento n. 44/2001 che, seppur abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012, continua a regolare, salvo rare eccezioni, i fatti anteriori al 10 gennaio 2015.

In primis la Corte ha stabilito che il soggetto non perde la qualità di consumatore, pur dedicando molte ore giornaliere al servizio offerto dal sito web e pur avendo vinto una considerevole somma di denaro, non essendo qualificabile come “professionista” pur essendo un giocatore esperto, respingendo le obiezioni della società fornitrice del servizio.

In secondo luogo, riconosciuta la qualifica di consumatore, i giudici europei hanno statuito la sussistenza della giurisdizione del giudice sloveno, adito dal giocatore in quanto giudice competente con riferimento al proprio domicilio (del consumatore) in deroga alla clausola del contratto di utilizzo del servizio di poker on line che prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice maltese. Sarà adesso il giudice nazionale sloveno a risolvere la controversia tra il giocatore e la poker room.

Questa era la questione pregiudiziale: “Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 1) debba essere interpretato nel senso che può essere qualificato come un contratto stipulato da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, anche un contratto di gioco di poker on line, concluso a distanza tramite internet da un individuo con un operatore straniero di giochi on line e assoggettato alle condizioni generali di contratto di tale operatore, laddove detto soggetto si è mantenuto diversi anni con i redditi cosi ottenuti o con le vincite del gioco del poker, sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento”.

Da approfondire il fatto che l’uomo utilizzava due conti di gioco, uno intestato a lui direttamente e un altro aperto con delle credenziali di comodo. In questo modo aveva però violato le norme contrattuali dettate dall’operatore, la compagnia così aveva chiuso i conti e si era rifiutata di accreditare le somme che vi erano depositate, come detto circa 230mila euro. Da lì la causa che poi ha riconosciuto dopo 5 anni la somma al Pro che ha vinto le resistenze della room.
Si apre una possibilità per chi vince tramite multi accounting? Difficile che sia possibile visto che ben diverso sarebbe stato il caso in cui il giocatore avesse giocato su un’altra regolamentazione, come quella italiana, o in un’altra giurisdizione, tramite le credenziali di un altro soggetto e sfruttando le sue credenziali. Si parla di credenziali di comodo e non specificatamente di multiaccount.

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