Da alcune persone, interessate all’argomento case da gioco e da altri lettori più o meno incuriositi dai continui e soliti, anche se differenti, accenni mi è stata posta una domanda assai precisa: per quale motivo spesso scrivo del conteggio delle mance, di come dovrebbe effettuarsi e di altre appendici che, qualche volta, ho nominato quali effetti collaterali.
Ora cerco di rispondere con ordine in modo da chiarire, se possibile e senza fare confusione che è sempre dietro l’angolo, alla domanda perché, a ben vedere, si tratta di una sola ma con tante variazioni sul tema.
La consuetudine della mancia in occasione di una vincita è un uso diffuso in moltissime case da gioco in Italia ed è di ciò che si parla.
Tutti i giochi sono abbinati alla probabilità di vincita per il giocatore e, di contro, abbiamo la speranza matematica della casa che è l’esatto opposto tanto per semplificare l’argomento.
L’importo delle mance a quel tavolo, quindi ecco la motivazione primaria a conforto del conteggio tavolo per tavolo, è in grado di fornire svariate e utili indicazioni che di seguito elenco.
La regolarità del gioco e degli incassi, evidenzio che la ricerca di cui trattasi è da attivare preferibilmente su periodi medi ad esempio sei mesi, fonda sul rapporto tra mance e ricavi di uno stesso gioco. Un rapporto che varia a seconda del cosiddetto vantaggio della casa. Qui mi fermo per non complicare le cose semplici.
Devo premettere che un rapporto eccessivo indica, da subito, solo una presunta irregolarità che può essere adeguatamente verificata e, a volte, giustificata. Ciò solamente se è possibile un accostamento tra il risultato di quel tavolo e le relative mance.
Ad esempio se il tavolo è sempre stato aperto oppure per poco o pochissimo tempo; si deve convenire che necessitano le mance contate tavolo per tavolo nel caso ipotizzato.
La composizione, in gettoni, delle mance può rappresentare l’intensità e l’esito della partita e, indirettamente, il rapporto tra mance e ricavi.
Le aggiunte al tavolo concorrono ad evidenziare il risultato, la qualità e l’entità del gioco agendo nello stesso senso.
Le ore tavolo e il minimo di giocata, coniugati con la composizione della rimanenza finale e delle mance, entrambi in gettoni, potrebbero fornire ulteriori elementi. Non intendo andare oltre ma si può pacificamente evincere che se le mance non sono conteggiate tavolo per tavolo non si arriva, per mio conto, da nessuna parte.
Passando agli effetti collaterali possiamo pensare di calcolare la resa del tavolo sulla scorta delle ore lavorate, dei ricavi, dei contanti cambiati dai giocatori direttamente al tavolo, del costo del lavoro senza conoscere l’importo delle mance, bene inteso di quel tavolo?
Rispondo, per quanto ne conosco in argomento, negativamente.
Si può pensare di eliminare un tavolo di un determinato gioco a causa della minore affluenza non senza aver stimato quale chiudere, bene inteso dopo aver a disposizione la resa di tutti i tavoli e, se possibile, tenuto debito conto della vicinanza con un altro gioco?
Ai miei tempi, posizionare un tavolo di trente et quarante vicino allo chemin de fer sarebbe stato considerato un grave errore perché il giocatore di chemin fa puntate secche difficilmente recuperabili e ritorna subito al proprio tavolo Sicuramente anche la roulette permette certe giocate, le chances semplici per intenderci, l’attrattiva del numero, in specie se centrale e vicino al giocato, è ben altra cosa.
Sino ad ora ho scritto di ciò che l’esperienza mi ha suggerito e suggerisce. Ora faccio un tentativo chiedendo aiuto alla memoria che ancora mi regge abbastanza bene malgrado l’età.
Anni or sono ci fu il tentativo di immettere nel capitolato o disciplinare che dir si voglia tra la Regione Valle d'Aosta e la società che gestiva la casa da gioco il conteggio delle mance tavolo per tavolo e, contemporaneamente, una soglia del rapporto mance/introiti per ogni gioco da tavolo, se non vado errato, rammento per la roulette francese fosse del 60 percento.
Avverso tale normativa ci fu una levata di scudi da parte delle organizzazioni sindacali, non rammento se tutte, che sfociò in un ricorso al tribunale amministrativo della Valle d’Aosta. Trascorsi tre anni, mi pare, senza nessuna costituzione in giudizio dell’altra parte, la causa fu vinta dai proponenti per perenzione.
La motivazione principale che mi invita a scrivere, spesso e volentieri, del controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi, la trovo nella natura giuridica delle entrate di specie così come, sono convinto, promana dalle disposizioni di legge vigenti.
La L.488 del 1986 che ha convertito il Dl 319 del 1986 classifica le entrate derivanti agli enti pubblici dalla casa da gioco come entrate di natura pubblicistica e qui trovo confortata la mia opinione precedente.
Se andiamo a leggere i decreti luogotenenziali dal 1927 in avanti e che, in deroga agli articoli del codice penale dal 718 al 722 autorizzano il gioco d’azzardo, possiamo constatare come i provvedimenti avevano la finalità di assistere economicamente i bilanci degli stessi enti. Tant’è che le entrate in discorso le troviamo nei bilanci classificate come entrate tributarie.
Ne consegue, a mio parere, per l’ente pubblico il compito del controllo più completo delle proprie entrate. Quanto esposto è come ritengo possibile e personalmente si può realizzare.
Non va sottaciuto che nella convenzione tra Comune di Venezia e società di gestione del locale casinò si può leggere che i proventi sono nella totalità a beneficio del Comune. La particolarità richiamata consiste nel fatto per cui una percentuale su quelli netti e la parte delle mance che non spettano ai dipendenti tecnici viene lasciata alla società allo scopo di garantire l’economicità della gestione.
Desidero concludere con la personale convinzione che la recentissima sentenza 90 della Corte Costituzionale ha confermato la natura delle entrate in discorso richiamando anche una precedente del 1985, n. 152.
Che recita: “La possibilità, prevista per la Regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sull’attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco, in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dal 1949, in armonia con lo Statuto, hanno contribuito alle entrate regionali, al fine - come rilevato da questa Corte in una pronuncia risalente - di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute da legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e della situazione di dissesto finanziario”.
Aggiungo i decreti dal 1927, 1933, 1937 e 1946 relativi a Saint Vincent.
Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448
Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926n n.100;;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso, nel 1933 e 1937 identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n. 201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n. 62 i data 14 gennaio 1937
Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA
Art.1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art.2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art.3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art.4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.