skin

Cassazione: 'Organismo di diritto pubblico categoria incerta: si veda il caso Casinò'

19 febbraio 2024 - 11:30

La Corte di cassazione richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato sul Casinò di Venezia per evidenziare come quella di organismo di diritto pubblico sia una categoria incerta.

Scritto da Amr
foto di Sergio D'Affitto su Wikipedia

foto di Sergio D'Affitto su Wikipedia

"Che la categoria di 'organismo di diritto pubblico' continui a presentare incertezze è dimostrato dalla circostanza che, basandosi sui medesimi principi declinati dal Collegio nomofilattico civile, recentemente il Consiglio di Stato ha invece escluso che possa ritenersi ricompreso in detta tipologia di enti il 'Casinò Venezia Gioco Spa' in quanto, pur trattandosi di società controllata interamente dal Comune di Venezia, tramite la Cmv Spa, cui è affidata la gestione (in realtà nello scorso autunno si è completato il processo di acquisizione inversa da parte della sua controllata, la Casinò di Venezia Gioco Spa Ndr) nondimeno 'svolge un'attività eminentemente imprenditoriale' (CdS, Sez. 5, 26/09/2023, n. 8542)."

Lo afferma la Corte di cassazione, in una sentenza con la quale annulla una sentenza della Corte d'appello di Roma e relativa a  tre impulati per peculato nell'ambito di una vicenda che, in verità, niente a che fare con i Casinò, fatta eccezione per il quesito che veniva discusso in riferimento alla natura di ente pubblico della società coinvolta nella vicenda e, conseguentemente, della qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cod. pen. in capo al ricorrente.

La Cassazione richiama dunque quanto statuito dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, ossia che la società Casinò di Venezia Gioco Spa non costituisce organismo di diritto pubblico: essa svolge attività eminentemente commerciale e non ha, per Statuto, il diritto al ripiano di eventuali perdite mediante il ricorso stabile a finanziamenti pubblici.
Per i giudici amministrativi, la particolare disciplina della Casa da gioco, risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d'azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza trasformarsi nell'esercizio di una pubblica funzione.

Altri articoli su

Articoli correlati