CdC: 'Rilancio Casinò Campione inadeguato a supportare Prfp'
Ecco le motivazioni con le quali la Corte dei Conti ha bocciato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Campione d'Italia.
"Il flusso di entrate necessario per riequilibrare il bilancio e per coprire i debiti accumulati risulta ascritto per una quota rilevante alla stessa fonte che ha determinato il default del Comune, ovvero il flusso dei proventi della Casa da gioco". Questo uno dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti nelle 90 pagine di delibera con cui si stabilisce di "non approvare il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Campione d’Italia con Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 maggio 2021, così come riformulato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22 novembre 2021".
I FONDI STATALI - Nella complessa delibera, nella quale si dà conto dei primi rilievi mossi dalla sezione lombarda della CdC e della successiva risposta da parte del Comune, si sottolinea inoltre che "i trasferimenti statali sono a fondamento dell’equilibrio di parte corrente, anche in presenza dei proventi dal Casinò, altrimenti l’Ente presenterebbe uno squilibrio strutturale" e che "non risulta quale percentuale della spesa corrente sia destinata ai servizi essenziali alla comunità".
IL RICORSO ALLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - La Corte dei Conti evidenzia "la natura non transitoria della criticità in cui versa il Comune, che contrae anticipazioni di tesoreria per importi tutt’altro che esigui, tali da trasformarlo da strumento di correzione degli squilibri temporali in una sorta di finanziamento vero e proprio, determina un ulteriore aggravio e danno a carico del bilancio dell’Ente, costretto a sopportare il costo ingiustificato di ulteriori interessi passivi, non quantificati nella documentazione pervenuta, che si somma agli interessi sui consistenti mutui contratti.
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria rappresenta, dunque, un indice sintomatico di incapacità da parte dell’Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e la reiterazione nell’utilizzo di detto strumento (...) è senza dubbio un elemento negativo della gestione finanziaria che diviene ancora più preoccupante nel caso di specie, in quanto strumento che rappresenta uno degli elementi su cui la stessa Amministrazione comunale costruisce il piano di riequilibrio".
I CREDITI NEI CONFRONTI DEI CASINO' - Quanto al casinò, "emerge chiaramente come le risorse che dovrebbero essere trasferite dal Casinò risultino concentrate soprattutto negli ultimi anni del piano di riequilibrio e siano tutt’altro che certe, sia perché dipendono dagli utili futuri del Casinò e sia perché non formano oggetto di accordo ad oggi tra il Comune e la Casa da Gioco. Non va trascurato che questi importi al netto della parte dedicata alla spesa in conto capitale (2.700.000-1.055.000 = 1.645.000 Chf.) per gli anni 2027 – 2028 e 2029, pari a 4.935.000 Chf. costituiscono il 12 percento delle risorse destinate al ripiano del disavanzo".
La Sezione ritiene, quindi, che "le entrate con cui l’Ente prevede di ripianare la massa passiva siano in gran parte incerte, allocate negli ultimi anni del Prfp, non formano oggetto di accordo con la società partecipata, non sono, infine, sostenute da previsioni analitiche del piano industriale, che si arresta all’anno 2026. In altri termini, il piano industriale che dovrebbe rappresentare, in termini di credibilità e possibilità di realizzazione delle auspicate entrate a sostegno del piano di riequilibrio, risulta coprire soltanto parzialmente il periodo di durata del piano di riequilibrio stesso".
Quanto ai "finanziamenti erogati in passato proprio per la ristrutturazione della Casa da gioco e che hanno, in parte, causato, la grave situazione di squilibrio finanziario dell'Ente", anche sotto tale profilo "emerge la debolezza del Prfp, considerato che per l’intera durata del piano il Comune dovrà ripagare un ammontare complessivo di Chf. 17.339.966,40 alle banche finanziatrici (la somma delle rate rinegoziate dal 2021 al 2029 è pari a Chf. 11.220.429,85 per il mutuo 1 e a Chf. 6.119.536,50 per il mutuo 3), mentre, come risulta dalla Tabella alla sezione 4) nella sua risposta, il Comune prevede di ricevere trasferimenti dal Casinò soltanto per Chf. 7.343.006,12. E' di piana evidenza lo squilibrio tra il contributo della partecipata e il debito pregresso che il Comune si è accollato a vantaggio di un immobile di cui gode in usufrutto la Società partecipata fino al 2041".
Ricordando che secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 175/2016 Tusp in materia di società partecipate, tra i prerequisiti per il mantenimento di una partecipazione pubblica vi è la stretta necessità “per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” ovvero “la produzione di un servizio di interesse generale”, secondo la CdC "in realtà il mantenimento della Società Casinò Campione Spa non sembra rispondere a nessuna di queste condizioni". La CdC evidenzia che "in questa direzione si muove anche il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 04723/2021 in merito all’art.192 del Codice degli appalti sulla legittimità del ricorso al modello di gestione in house dei servizi pubblici indica come requisito essenziale, oltre al fallimento del mercato, la sussistenza di benefici per la collettività".
E rincara: "Solo la capacità di valorizzare un bene immobile, quale il palazzo comunale dove è collocato il Casinò, con criteri di mercato, capace di fornire un flusso di risorse, duraturo e quantificabile, potrebbe giustificare, ai sensi della norma, una società come quella in esame. Ebbene, va sottolineato che, in contrasto con quanto previsto dalla riportata norma, nel caso di specie dalla delineata programmazione emerge, nel medio termine, un flusso in direzione opposta, ossia dall’Ente al Casinò, rappresentato dagli oneri a carico del Comune derivanti dall’ ammortamento dei richiamati mutui".
Dunque, "da tutti gli elementi sopra esposti e dalla documentazione in atti, il disegnato rilancio del Casinò non risulta idoneo a supportare adeguatamente e concretamente, sotto il profilo finanziario e di certezza delle auspicate risorse, il Prfp oggetto di esame".