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Mancata gestione di casinò a Letojanni, Cassazione: 'Erede non risarcibile'

24 marzo 2025 - 12:19

La Corte di cassazione respinge il ricorso presentato da un'erede che voleva essere risarcita per la mancata gestione di un casinò a Letojanni, nel messinese.

Scritto da Amr
Comune di Letojanni - foto di Marco Triolo su Wikipedia

Comune di Letojanni - foto di Marco Triolo su Wikipedia

La vicenda è tanto annosa, avendo origine addirittura 95 anni fa, quanto curiosa, visto che potrebbe essere sfuggita anche ai più appassionati storici dei casinò.
La ricostruisce la Corte di cassazione, anche se allo scopo di circostanziare la sua ordinanza, nella quale peraltro, anticipiamo, dichiara “inammissibile” il ricorso.

Erano gli anni '30 e vede come protagonista il cavaliere  Domenico Guarnaschelli, profugo dell'ex territorio italiano di Libia, dove, all'epoca, gestiva il casinò municipale di Tripoli; la gestione gli veniva tuttavia sottratta dall’Etal-Ente Turistico Alberghiero per la Libia.
Cessato il governo fascista,  Guarnaschelli intraprendeva un'azione giudiziaria finalizzata a condannare l'Etal al risarcimento dei danni patiti per la imposta interruzione dell’attività.

Si era così giunti a una transazione con la quale l’Etal, assumendo un impegno qualificato come irrevocabile, riconosceva il diritto del Guarnaschelli ad esercitare l'attività del gioco d'azzardo in Italia e in Libia, in virtù di titoli ed accordi da stipulare con enti statali, regionali, comunali e privati per un periodo di 20 anni, rinnovabile; con nota scritta il Ministero dell'Africa Italiana dava il proprio placet alla siglata transazione.

L'APERTURA DEL CASINO A TAORMINA - Detto, fatto: dal febbraio 1963 sino al 7 gennaio 1965 Guarnaschelli esercitava il suo diritto, aprendo, in forza della predetta transazione, un casinò in Taormina, e versando regolarmente i contributi e le tasse allo Stato italiano.
Tuttavia, nel 1965, il casinò veniva definitivamente chiuso, perché nei confronti del Guarnaschelli, ritenuto privo di autorizzazione ad esercitare il gioco d’azzardo, veniva intrapresa un'azione penale, a seguito della quale il Procuratore della Repubblica di Messina disponeva il sequestro degli arnesi e degli oggetti destinati all'esercizio del casinò, nonché del denaro da esso proveniente, determinando così la chiusura del locale.

IL CASINO A LETOJANNI - Assolto da ogni accusa, nel 1996 Guarnaschelli chiedeva ed otteneva dal Comune di Letojanni (in provincia di Messima come Taormina e distante da quest'ultima poco meno di 6 chilometri) licenza per potere continuare lì a condurre la stessa attività derivante dalla transazione firmata con l'Etal; decedeva, tuttavia, il successivo 8 maggio 1997.

La vicenda potrebbe concludersi qui e invece continua: la moglie, riconosciuta come sua erede dopo una transazione con la figlia, si rivolgeva infatti al tribunale di Palermo, chiedendo una pronuncia che affermasse l'esistenza di un danno risarcibile, in conseguenza dell'impossibilità di far valere i diritti nascenti dalla transazione conclusa con l'Etal, nonché la responsabilità dello Stato italiano -e specificatamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Turismo- per aver cagionato con la propria condotta tale pregiudizio, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

È nato un contenzioso, che contrapponeva la donna alla presidenza del consiglio dei ministri, che vede un primo punto fermo nel 2015, quando il tribunale di Palermo rigettava la domanda dell'erede, e ancora nel 2021, quuando la Corte di appello sempre di Palermo confermava la sentenza di primo grado.
Si è così andati a finire in Cassazione, anche se con esito identico. 

I MOTIVI DELLA RICORRENTE - La donna, tramite i suoi legali, aveva lamentato che i giudici di merito avevano errato nel negare rilievo alla transazione stipulata da Guarnaschelli con l’Etal, trascurando di rilevare che lo Stato può, nella materia del gioco d’azzardo, derogare alla normativa del codice penale.

E QUELLE DEI GIUDICI - Ma anche i giudici della Cassazione le danno torto, sottolineando tra l'altro che “la corte d’appello ha rilevato che per altri casinò, come quello di Saint Vincent, esiste una norma legislativa ad hoc, che è invece assente nel caso in esame; e che in difetto di una norma legislativa non può essere attribuita validità alla transazione stipulata con Etal”.

Inoltre  “la transazione con l’Etal, invero, non attribuiva al dante causa della odierna ricorrente un diritto soggettivo 'immediatamente efficace ad esercitare l’attività commerciale di gestione di una casa da gioco', dato che, invece, con espresso rinvio, condizionava l’esercizio di tale diritto ad accordi da stipulare con altri organi ed enti pubblici e privati, accordi che, evidenzia la corte di merito, non risultano essere stati mai stipulati”.

In allegato l'ordinanza integrale.

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