Sicuramente non sono in possesso delle indispensabili nozioni in diritto amministrativo tali da consentirmi di commentare professionalmente la sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta dell’esubero al Comune di Campione d’Italia dopo il dissesto; la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio del 2019 sullo stesso argomento si era già espressa.
Una osservazione su quanto si legge a pag.10, punto 8.4 in tema di servizio speciale di controllo che recita: “in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) ...” me la permetto.
Per quanto ritengo si possa osservare senza nulla pretendere, nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, che mi permetto di credere, relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati.
Il citato articolo è parte del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n.488. Si legge: “Le entrate derivanti ai comuni... sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie”.
Mi è possibile osare, dalla esperienza di tantissimi anni come dipendente di casa da gioco, che il controllore del concedente ha, solitamente, il compito di controllare la regolarità del gioco e degli incassi. Il che comporta, nei giochi di contropartita e di circolo, che non si può aprire o chiudere un tavolo senza la presenza del controllore.
Nei giochi di contropartita (roulette francese) quanto sopra comporta la verifica della dotazione iniziale, dell’esistenza finale, delle eventuali aggiunte (il che succede in caso di perdite del tavolo), i contanti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori, le mance.
Nei giochi di circolo la cagnotte (la percentuale del banco quando vince, ad esempio il 5 percento nello chemin de fer). Ma il controllo non è finito, occorre considerare quello concomitante che i controllori effettuano durante lo svolgimento del gioco nella sala. E non è tutto!
L’esigenza dal punto di vista numerico del personale occorrente è certamente variabile. Sinceramente il compito del controllo non mi pare generico e non credo di esagerare se la natura giuridica delle entrate in parola mi pare lo renda corretto e indispensabile.
D’altra parte, in qualunque tipologia di concessione ci si trovi, pubblica o privata, la tassa di concessione non potrà essere rappresentata che in una percentuale su determinate entrate; ebbene il controllo di come si formino dette entrate non credo si possa ritenere di poco momento e/o generica.
Nei giochi di contropartita il risultato del tavolo è dato dalla somma algebrica tra dotazione iniziale ed esistenza finale, dalle aggiunte eventuali e dai contanti trovati nella apposita cassetta in quanto cambiati dai giocatori direttamente al tavolo; segue il conteggio delle mance.
Non desidero, in chiusura, altro che segnalare il sito dei controllori comunali del Casinò di Sanremo ove si può notare con ogni particolare, e ogni specificità collegata e collegabile - nel senso che il Casinò di Campione non lo conosco dal descritto punto di vista – nel quale è possibile verificare tutte quelle attenzioni che sono applicate al compito del controllo al quale l’ente pubblico non può sottrarsi.
Sinceramente mi ritrovo, dopo quaranta anni da dipendente amministrativo e tecnico e 24 anni da pensionato che mi vede impegnato a scrivere di case da gioco, in chi pensava di conoscere molto e invece si ritrova ad aver coltivato una certezza che non è più tale dopo la sentenza citata.
Al termine di questa breve esposizione, che spero sia stata comprensibile per quanto alle operazioni che si svolgono in una casa da gioco relativamente al rilevamento dei risultati, mi scuso se non sono stato chiaro in tema di riferimenti legislativi che, purtroppo, non sono alla portata dello scrivente.