Motovedetta, Adb diffida Comune Campione: 'Consegna entro 5 giorni'
L'Autorità di Bacino diffida il Comune di Campione d'Italia alla consegna dell'unità nautica entro 5 giorni e con gli accessori di bordo operativi.
Subito la consegna, e funzionante. L'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla ha inviato una comunicazione al Comune di Campione d'Italia nella quale "si diffidano" gli Uffici competenti" alla consegna dell'unità nautica identificata con sigla PL 5 "nello stato funzionante e con gli accessori di bordo operativi, con particolare riferimento al Plotter, lampeggiante, antenne radio, toboga e suono nave, presenti alla data del 26 luglio 2022 – delibera GC 65/2022 in riferimento agli atti del fascicolo R.G.N. 1016/2022 e della Ordinanza del Tribunale di Como del 6 luglio 2022 – entro 5 giorni lavorativi" a partire da oggi, 3 agosto.
La Pec dell'Adb dà seguito alle precedenti comunicazioni, aventi per oggetto la motovedetta acquistata dalla stessa Autorità e di cui il Comune, un tempo proprietario, è ora custode. Nei giorni passati l'Adb aveva segnalato che non solo la motovedetta non le era stata consegnata nei tempi richiesti, ma che era stata anche danneggiata, "sembrerebbe su ordine scritto della polizia locale".
E ora sottolinea che "il danno erariale ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione e deperimento strutturale di beni della pubblica amministrazione".
Altro aspetto rilevante ai fini della configurabilità del danno erariale e della conseguente responsabilità "è rappresentato dalla sussistenza della colpa grave da parte dell’autore e la Corte dei Conti (...) ha precisato che ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa, la colpa grave va intesa come trascuratezza, da parte del dipendente pubblico, dei propri doveri istituzionali, che si sostanzia in condotte negligenti, imprudenti, superficiali o noncuranti in relazione alla conoscenza dei fatti dei servizi in applicazione di discipline normative".
Tra tale voci di danno oggetto di giudizio contabile "potrebbe essere analizzato il danno da disservizio ben distinto dal danno all'immagine. In primo luogo il danno da disservizio si caratterizza per l'inosservanza di doveri del pubblico dipendente con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico: esso può tradursi in una mancata o ridotta prestazione del servizio. Come felicemente sintetizzato di recente dalla Corte dei Conti (...), il danno patrimoniale da disservizio è una sottospecie del danno erariale, che si registra quando si sia verificato o 'un esercizio illecito di pubbliche funzioni', o 'una mancata resa della prestazione dovuta dal pubblico dipendente' (...) o, ancora, un mancato conseguimento della legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell'azione della p.a., per via della disorganizzazione del rispettivo servizio dovuta alla condotta commissiva od omissiva, connotata da dolo o da colpa grave, del pubblico dipendente".
La circostanziata diffida evidenzia che "nei casi di disservizio, l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco o annullamento delle stesse. In numerose sentenze infatti la Corte dei Conti ha chiarito che la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che causa, secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari".
Come asserito "rientrerebbero a pieno titolo tra gli interessi collettivi l’interesse primario al buon andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera efficace, efficiente ed economica, che, se pregiudicati, determinano quella lesione d’immagine (danno-evento). La Corte dei Conti ha cercato anche di prevedere dei criteri da rispettare ai fini della liquidazione del danno da immagine" e con sentenza "ha precisato che ai fini del risarcimento del danno erariale all’immagine dell’amministrazione, vanno considerate la gravità del comportamento illecito tenuto dai pubblici dipendenti, l’entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali essi avrebbero dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l’idoneità dei fatti".
La CdC ha anche chierito che "la prova del danno erariale cagionato da un pubblico dipendente all’immagine di una pubblica amministrazione va desunta dalla natura del fatto, dalle modalità della sua commissione, dalla reiterazione delle condotte illecite, dal risalto ad esse dato dalla stampa. Un’ulteriore ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del danno da disservizio. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’amministratore, dell’agente e del dipendente pubblico dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo. Dall’altro lato, però, tenuto conto che l’accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica l’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio 'disservizio', che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica".