Tribunale Como: 'Casinò Campione, flussi di cassa ampiamente positivi'
Il tribunale di Como conferma l'ammissione al concordato dal Casinò Campione: assemblea creditori il 19 settembre ed ecco le criticità.
"Il piano integrativo depositato, seppur complesso nella sua valutazione generale, si caratterizza quale sostanziale aggiornamento di quello presentato in origine, in relazione al riallineamento dei dati numerici connessi ai costi ed ai ricavi derivanti dalla riapertura della casa da gioco, che fanno registrare molte meno presenze di giocatori, ma maggiori flussi di cassa ampiamente positivi (anche se in un contesto favorevole poiché nel primo semestre non sono stati sostenuti costi, così come contrattualmente convenuto, per il noleggio delle slot machines, mentre il primo anno di convenzione con il Comune di Campione prevede una corresponsione di 'soli' € 500.000)".
Lo osserva il tribunale di Como, nel decreto con il quale, all'esito dell'udienza del 1° luglio, "conferma l’ammissione al concordato preventivo della società Campione d’Italia Spa, proroga al 30.7.2022 il termine per il deposito della relazione ex art 172 Lf e differisce l’adunanza dei creditori innanzi al giudice delegato Marco Mancini all’udienza del 19.9.2022".
Il tribunale, che aveva chiesto alla società di gestione un piano concordatario aggiornato, ritiene che l'ultimo presentato "mantiene la medesima struttura e funzione (concordato preventivo in continuità aziendale)", salvo alcuni aggiornamenti: "le classi dei creditori vengono modificate marginalmente per effetto, principalmente, del recepimento dell’evoluzione dei rapporti con il personale dipendente nonché per l’aggiunta di due classi relative al credito del Comune che, in ogni caso quale soggetto controllante, non potrà essere chiamato al voto; la percentuale di soddisfacimento proposta, ridotta dal 60 percento al 50 percento, fermo restando il meccanismo di earn out che potrebbe portare al 100 percento il soddisfacimento oltre l’orizzonte temporale prevista dal piano". Inoltre, "la durata che è stata leggermente ampliata, poiché il soddisfacimento dei creditori privilegiati sconta il passaggio da 30 mesi a 36 mesi dall’omologa".
Il tribunale evidenzia inoltre che "i commissari giudiziali, ad un breve esame del piano integrativo depositato, hanno confermato che non mutano essenzialmente le impostazioni di piano rispetto al precedente, sottolineando l’inesistenza di criticità idonee ad incidere sull’amissione del piano integrativo, fatta salva: l’incidenza dei futuri costi straordinari legati alle attività non implementate (l’avvio alcuni giochi da tavolo, gli eventi, la parte commerciale al piano 5°, il riaffidamento del bar del piano 2°…) e ad altri eventuali costi; l’esistenza di alcune problematiche inerenti i rapporti contrattuali con due fornitori nonché la convenzione con il Comune di Campione d’Italia (relativamente al ribaltamento dal Comune sulla casa da gioco della gravosa imposta sugli spettacoli, incidente per il primo anno per 4 milioni di euro, nonché al corrispettivo previsto in favore del Comune per l’utilizzo dell’immobile che è in usufrutto alla casa da gioco) e in ordine al pagamento di una parte dei debiti – anteriori al fallimento - verso dipendenti prima dell’omologa, rilevante ex art 182 quinquies lf, riservando più approfonditi analisi e valutazioni nella relazione ex art 172 Lf".
Ciò premesso, secondo il tribunale "sussistono i presupposti per differire l’adunanza dei creditori e per prorogare il termine di deposito della relazione" prevista dall'articolo 72 della legge fallimentare.