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Divieto pubblicità gioco, Tar Lazio conferma sanzione da 388mila euro a casinò online

01 luglio 2024 - 17:36

Il Tar Lazio conferma la sanzione da oltre 388mila euro inflitta dall'Agcom a un concessionario di casinò online per la violazione del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Fm
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È da ritenere conclusa l’istruttoria per l’adozione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio, il quale, perciò, è da ritenersi tempestivamente adottato. Né, tantomeno, è persuasivo il rilievo riguardante la lesione delle prerogative di partecipazione procedimentale della ricorrente, che, ha chiesto ed ottenuto una dilazione dei termini per la presentazione delle memorie ed ha, quindi, esercitato una piena interlocuzione con l’Autorità resistente.”

Così il Tar Lazio respinge il ricorso presentato da un concessionario di casinò online per l'annullamento della deliberazione con cui l'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla fine di aprile, ha irrogato nei sui confronti la sanzione amministrativa di 388.453,92 euro per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità, ingiungendone il pagamento entro 30 giorni, vale a dire entro il 9 giugno 2024.

Tale sanzione è stata comminata prendendo le mosse da una relazione del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza con cui sono state segnalate presunte violazioni commesse presso la piattaforma di condivisione video Twitch da parte di diversi content creator.

In particolare, nella richiamata relazione, è stato evidenziato il “sostanziale ruolo” assunto dal concessionario, come “trade d’union tra il soggetto estero Top Ads Ltd. (già coinvolto in altri procedimenti analoghi, Ndr) e i creator italiani per l’attività di pubblicazione di giochi d’azzardo (per conto degli affiliati della società maltese) sulla piattaforma Twitch”.

Per i giudici, inoltre, l'ammontare della sanzione decisa dall'Agcom “è da ritenere congrua, non avendo la ricorrente smentito il valore complessivo computato dall’Autorità, ma essendosi, piuttosto, limitata a contestare che non sarebbe stata 'ravvisabile alcuna forma di pubblicità e/o sponsorizzazione, diretta o indiretta, nemmeno in relazione ai due contratti di Skin in parola'” .

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