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Casinò in attesa di riordino, non è mai troppo tardi

21 settembre 2023 - 12:05

La commissione parlamentare sulle Questioni regionali chiamata a esprimersi sul Ddl Mirabelli riportando d'attualità la necessità di un riordino della normativa sui casinò.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Pierre Bamin su Unsplash

Foto di Pierre Bamin su Unsplash

La notizia che in ordine al disegno di legge di riordino del gioco presentato dal senatore del Pd Franco Mirabelli si è in attesa del parere da parte della commissione parlamentare per le Questioni regionali mi ha portato ad alcune considerazioni.
Finalmente, ciò che pensavo si verificasse nella passata legislatura potrebbe avverarsi. Da un pochino di tempo  mi succede di richiamare la sentenza n. 152/1985 della Corte Costituzionale; può darsi che una legislazione organica sulle case da gioco sia da aspettarsela.

Certamente non possiamo dimenticare il Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448 che recita:
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.                       
E neppure che ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso identico decreto, nel 1933 col quale, in sostanza, sono state autorizzate le rispettive case da gioco. Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933, Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937.
Altrettanto rileva il Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta regionale della Valle di Aosta che all’art.1 recita: È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.

L’articolo 19 del Decreto Legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Ad una similare conclusione si può giungere  leggendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022 quanto segue: “La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine (…) di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario”. (Dalla sentenza 152 del 1985)

Venendo all’art. 41 del disegno di legge, mi pare di poter condividere, per quel che conta l’esperienza accumulata in tanti anni di lavoro nelle caso da gioco dove ho avuto il piacere di occuparmi della parte amministrativa e tecnica,  al punto 2, lett. a) il contrasto al gioco non autorizzato e clandestino; lett. b) sicurezza del gioco  di luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore. 

Già nel 1992, in quanto incaricato dal sindacato mi ero dedicato alla lettura dei tanti disegni e progetti di legge nella materia in discorso apprezzando in tutti l’istituzione della casa da gioco al fine di valorizzare le attività turistiche senza sottacere il fattore occupazionale che può derivarne sia diretto sia dell’indotto.

Un argomento molto apprezzabile che si poteva leggere era costituito dal doppio controllo uno affidato  a controllori dipendenti dell’ente pubblico titolare della autorizzazione e un secondo simile a quello che in Francia è demandato alla Polizia dei giochi e che in Italia troverebbe applicazione nei Corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. 

A loro il compito di controlli saltuari mentre ai controllori accennati in precedenza è demandato l’obbligo del controllo giornaliero sulla regolarità del gioco e degli incassi. Che a mio personale avviso deriva dalla natura giuridica delle entrate in parola. 

Non si potrebbe non condividere quanto si poteva leggere in una proposta di legge del 1998 che concludeva citando l’intento, tramite la casa da gioco, di valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico spesso trascurato, rilanciando le relative attività con le conseguenze in termini occupazionali oltre che economici.

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