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Nuovi casinò, 38 anni di speranze e delusioni

30 agosto 2023 - 09:42

Da decenni diverse località italiane si battono per avere dei propri casinò, ma le speranze coltivate soprattutto dal 1985 sono tuttora disattese.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Marc-Olivier Jodoin su Unsplash

Foto di Marc-Olivier Jodoin su Unsplash

Per aprire il Casinò a Taormina (Messina)  è certamente essenziale  una legge che consenta la deroga agli articoli del codice penale, dal 718 al 722. Prova ne siano i decreti luogotenenziali dal 1927 al 1933 convertiti in leggi che all’art.1 riportano: “È data facoltà al ministro dell’Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”.

Ma non si può ignorare il decreto in data 4 aprile 1946 del presidente della Giunta VdA: “Art. 1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto”. 

Aggiungo uno stralcio della sentenza della Corte costituzionale del 2022, n. 90: “La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine (...) di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario” (dalla sentenza 152 del 1985).
Attualmente le case da gioco autorizzate nel Paese sono quattro e nel 1992 molti furono i progetti ed i disegni di legge sul tema presentati in Parlamento ma la fine della legislatura, credo, ne impedì il proseguimento dell’iter parlamentare. Ora un certo risveglio si percepisce e, negli ultimi tempi, si è potuto leggere di proposte e relativi progetti di legge per casinò anche stagionali.
Non penso sia eccessivo coniugarvi lo sviluppo alberghiero e turistico in generale senza sottacere la rilevanza di nuovi investimenti qualificati e qualificanti per il territorio, che abbinati al conseguente fattore occupazionale, confluiscono in una forma di finanziamento per gli enti pubblici periferici che ne potranno usufruire.

Chiaramente non potrei immaginarmi, come ad esempio in Francia, un gran numero di casinò (circa 200) perché dovranno corrispondere, per quanto al loro insediamento, a determinate caratteristiche stabilite per legge. Rammento un po’ il contenuto che si poteva leggere in merito nel 1992.
È, ritengo personalmente sia una scelta di buon senso autorizzare alcune località  molto note e  conosciute ad avere sul proprio territorio una casa da gioco nell’ottica di un generale sviluppo, una sorta di autofinanziamento mirato, anche e soprattutto alla soddisfazione dei servizi ai cittadini.
Sono convinto che un incremento numerico delle case da gioco produrrà lo stesso segno nella domanda per di più considerando le presenze note e di qualità non solo economica.

La concorrenza dell’online e delle case da gioco oltre confine potrebbe registrare un calo dovuto anche alla nuova definizione geografica dei bacini di utenza sia per la comodità sia per la vicinanza. 
La carta vincente di una politica produttiva mirata alla qualificazione della domanda risiede, a mio parere, nell’incentivare la curiosità e nei servizi volti alla fidelizzazione che si possono raggiungere così come altri hanno programmato.
Sicuramente chi sarà autorizzato ad avere un casinò da questo otterrà anche l’idoneo aiuto economico per procedere  opportunamente alla diversificazione dell’offerta e, nello specifico, non solo di gioco ma di manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti culturali e non. 
L’argomento case da gioco mi ha interessato e continua a farlo anche dopo tanto anni, ne ho ricavato benefici e delusioni. Quanto alle delusioni inizio dal 1985 quando speravo fosse possibile una legge organica in tempi ragionevoli, poi il 1992 anno in cui i disegni e i progetti di legge erano numerosi e pareva fosse la volta buona, in ultimo il riordino del gioco pubblico che mi pareva dovesse comprendere i casinò. Relativamente ai benefici, a mio avviso è il più rilevante ciò che deriva dall’art.3, lett. i, del decreto legislativo n. 314/1997.

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